MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2002, n. 119 

Regolamento  recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei
depositi   fiscali   e   la  circolazione  nonche'  le  attivita'  di
accertamento  e  di  controllo  delle  imposte riguardanti i tabacchi
lavorati.
(GU n.141 del 18-6-2002)
 
 Vigente al: 3-7-2002  
 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  17  luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione    all'ingrosso    dei    tabacchi   lavorati   e
modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  dei tabacchi esteri, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione    fiscale    sui   tabacchi   lavorati,   e   successive
modificazioni;
  Visto   l'articolo   11   della  legge  25  maggio  1989,  n.  190,
concernente,  tra  l'altro,  la  vigilanza ed il controllo in tema di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito nella
legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dall'Ente  Tabacchi  Italiani  al  quale  sono  state  trasferite  le
attivita'   produttive   e  commerciali  gia'  riservate  o  comunque
attribuite  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e che
riserva  allo  Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale
gia'  affidate  o  conferite  per  effetto  di  disposizione di legge
all'Amministrazione medesima;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283,  in  forza  del  quale per quanto non specificatamente stabilito
dagli  articoli  1,  2  e  3  si  provvede  con  regolamenti  a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
67,  con  il  quale  e'  stato  adottato il regolamento recante norme
concernenti  l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la
circolazione  nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo
delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 1 giugno 1999, n. 202,
recante  regolamento,  con  il quale si e' provveduto a differire gli
adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67
del 1999 al 30 giugno 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170,
recante  regolamento  con  il  quale, tra l'altro, si e' provveduto a
procrastinare,  per  l'Ente  Tabacchi  Italiani e per le Societa' per
azioni  in  cui l'Ente si sara' trasformato ai sensi dell'articolo 1,
comma  6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno
2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Visti  gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente Tabacchi Italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Attesa    la    complessita'   dell'implementazione   del   sistema
informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in
depositi  fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di
tutti   i   dati   della   movimentazione   dei   tabacchi,  ai  fini
dell'accertamento e versamento delle relative imposte;
  Considerati, altresi', i tempi tecnici necessari per organizzare le
strutture e i presidi deputati all'attivita' di controllo fiscale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire  ulteriormente  il  termine
previsto  dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio
1999,  n. 67, cosi' come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000,
n. 170;
  Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi
in  quanto  in  tale  fase  transitoria  continuano  ad applicarsi le
disposizioni    amministrative   e   contabili   gia'   vigenti   per
l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato che offrono le necessarie
garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  18  del  decreto  del  Ministro delle finanze 22
febbraio  1999,  n.  67,  come  da  ultimo sostituito dal decreto del
Ministro  delle  finanze  9  giugno  2000,  n.  170,  il  comma  2 e'
sostituito dal seguente:
  "2.  I  nuovi  adempimenti  derivanti dalle disposizioni recate dal
presente  decreto,  ad  eccezione di quelli prescritti dagli articoli
14,  15,  16  e  17,  sono  eseguiti  dai  depositi fiscali dell'Ente
Tabacchi  Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara'
trasformato  l'Ente  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.".
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 giugno 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 4 Economia e finanze, foglio n. 144