MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2002, n. 205 

Regolamento  recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999,
n.   287,  istitutivo  della  scommessa  a  totalizzatore  denominata
"Formula 101".
(GU n.220 del 19-9-2002)
 
 Vigente al: 4-10-2002  
 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco, ed
in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e
l'esercizio  di  giochi  di  abilita'  e di concorsi pronostici per i
quali  corrisponda  una  ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
  Visto  l'articolo  16  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro,
e'  stata  istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula
101";
  Visto  l'articolo  12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n.
383;
  Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  le  entrate erariali
attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101",
cosi' da consentirne, tra l'altro, una periodicita' settimanale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Modifica della scommessa "Formula 101"
  1.  L'articolo  10  del decreto 2 agosto 1999, n. 278 e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1.
E'  istituita  la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101 ,
collegata  alle  gare  automobilistiche internazionali del Campionato
Mondiale  di  Formula Uno, organizzate dalla Federation International
de  l'Automobile  -  F.I.A.  ed  alle gare dei Campionati Mondiali di
Motociclismo,   organizzate   dalla   Federation   International   de
Motociclisme - F.I.M.".
  2.  All'articolo  11  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.   L'esercizio   della  scommessa  denominata  "Formula  101  e'
riservato    al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  L'accettazione  delle  scommesse  e'  affidata,  sulla base di
apposita  convenzione  da  concludersi  nel  rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici,
concorsi  pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio
nazionale,  avvalendosi  di  una  rete di ricevitorie collegate ad un
sistema  di  automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
attribuire,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, ulteriori
concessioni  a  soggetti  diversi  da  quelli  menzionati nel periodo
precedente.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le  iniziative  pubblicitarie  e  promozionali della scommessa
assunte  dai  singoli  concessionari  sono sottoposte alla preventiva
autorizzazione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.   Il   coordinamento  organizzativo  della  pianificazione  dei
calendari,  dell'ottenimento  dei  dati  e  delle  notizie  ufficiali
necessari  all'effettuazione  del gioco e alla sua promozione a mezzo
stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la
Federation  Internationale  de  l'Automobile - F.I.A. e la Federation
International    de    Motociclisme   -   F.I.M.   vantano   diritti,
dell'acquisizione  dei  risultati ufficiali delle gare, anche ai fini
delle  scommesse  di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare
automobilistiche  di  Formula  Uno  e  motociclistiche, e' riservato,
tramite  apposite  convenzioni,  alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad
altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita'
previste  dal  presente decreto. La determinazione dell'ammontare del
montepremi  e  dell'importo  delle  vincite  sono effettuate mediante
l'integrazione  del  sistema  attivato  per la gestione del lotto, ai
sensi  dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n.  557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.";
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Qualora  la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto
allo  svolgimento  delle attivita' previste dal presente decreto, gli
accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti
all'approvazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  -  al  fine  di
verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte
le  attivita'  necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula
101  ,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente  capo.  Tale
approvazione  e'  condizione  necessaria  per  l'avvio della raccolta
delle scommesse.".
  3.  L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  12  (Caratteristiche  della  scommessa).  1.  - La scommessa
"Formula  101  consiste,  a  seconda  del  tipo di gara oggetto della
scommessa,  nel  pronosticare  le  prime  otto vetture o motociclette
classificate,  secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare
del  Campionato  Mondiale  di Formula Uno o nelle gare dei Campionati
Mondiali  di  Motociclismo.  L'ordine  di  arrivo, riferito al numero
ufficiale  che  contraddistingue  le  vetture  o  le motociclette e i
relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e'
quello  stabilito  nei  termini  previsti dal regolamento F.I.A. o da
quello   F.I.M.   in   vigore.   L'ordine  di  arrivo  e'  pubblicato
nell'apposito  notiziario  prodotto  dalla  F.I.A.  o  dalla F.I.M. e
trasmesso    agli   altri   concessionari   dell'accettazione   della
scommessa.".
  4.  L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 13 (Modalita' di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo
correttamente pronosticata viene attribuito un punto.
  2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una
motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per
qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, e'
considerata,  ai  fini  della  determinazione  dei  vincenti,  ultima
arrivata.
  3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico e' determinato dalla
somma  delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo
realizzabile e' pari a "8 .
  4.  Nel caso di parita' dell'ordine di arrivo di due o piu' vetture
o  di  due  o piu' motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di
arrivo  ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno
considerati   tutti   gli   ordini  d'arrivo  formati  da  vetture  o
motociclette   classificate   tra  la  prima  e  l'ottava  posizione,
attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un  punto. Qualora, per qualsiasi
motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica
un  numero  di  vetture  o di motociclette inferiore a otto si terra'
conto,  per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della
determinazione  dei  vincenti,  del  numero  delle  vetture  o  delle
motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il
maggior numero di giri.
  5.  Il  montepremi  e' costituito dal 38 per cento della raccolta e
destinato  a  tre  categorie  di  vincita:  ORO, ARGENTO E BRONZO cui
corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.
  6.  Il  montepremi  e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel
modo seguente:
    a) quaranta per cento alla categoria ORO;
    b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
    c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
  6-bis.  L'importo  destinato alle vincite di ogni singola categoria
viene  suddiviso  in  parti  uguali  fra  le  colonne  vincenti della
relativa categoria.
  7.  In  nessun  caso la quota unitaria di una determinata categoria
puo'  essere  minore  della  quota  unitaria  della o delle categorie
inferiori.  A  tal  fine  gli  importi  destinati a tali categorie si
sommano  ed  il  risultato  si  divide  per  il  numero delle colonne
vincenti nelle singole categorie.
  8.  In  mancanza  di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il
relativo   montepremi   andra'   ad   accumularsi  con  quello  della
corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla
scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti
categorie.
  9.  Nell'ultima  scommessa annuale di "Formula 101 , qualora non si
realizzi  punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo
montepremi   unitamente   all'importo  proveniente  dalle  precedenti
scommesse  per  la  stessa  categoria viene cumulato con quello delle
altre  categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti,
fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.
  10.  In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il
giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere
richiesto,  a  pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
annullamento.  Il rimborso e' effettuato dal ricevitore presso cui e'
stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.".
  5.  All'articolo  14  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte
dal  logo  "Formula  101  prodotte  da ogni concessionario. Le schede
debbono  presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente,
dalla  F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalita'
di gioco.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La  giocata  minima si compone di due colonne, su ognuna delle
quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle
otto   motociclette   pronosticate   nelle  rispettive  posizioni  di
arrivo.";
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Per  ogni  gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M.
comunicano  agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle
giocate,  nonche'  l'ora  di  chiusura  della raccolta stessa. I dati
relativi  alla  raccolta  di  ciascun  concessionario  devono  essere
memorizzati  e  archiviati  in apposite matrici, custodite con idonee
misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa
che disciplina il gioco pubblico.";
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna, per
le  giocate  effettuate  fino  a dieci minuti prima dell'inizio delle
prove  ufficiali  della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a
colonna per le giocate effettuate successivamente.";
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Nel  costo  della singola colonna e' compreso l'importo che il
giocatore  e'  tenuto  a  corrispondere, a titolo di rimborso spese e
compenso  al  raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata
fino  a  dieci  minuti  prima dell'inizio delle prove ufficiali della
gara  oggetto  della  scommessa,  e di 0,08 euro a colonna per quelle
giocate successivamente.".
  6.  Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  Inoltre  i  concessionari  predispongono,  su disco ottico, un
archivio  contenente  per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli
scontrini  giocati  e  il numero di colonne sviluppate da ciascuno di
essi.  Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilita'
del  singolo  concessionario,  con  misure di sicurezza approvate dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato. Nelle eventualita' previste dai commi 7 e 8
dell'articolo  13,  detto  archivio  e' recapitato, a cura e sotto la
responsabilita'  del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla
F.I.A. o alla F.I.M.".
  7.  All'articolo  17  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della
scommessa,  ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata
feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate
ed  al  volume  della raccolta di loro competenza, nonche' sulla base
del  notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne
che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati
ricevuti,  la  F.I.A.  o  la F.I.M., entro la stessa giornata feriale
successiva  alla  gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi
vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario
nonche' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1,
sotto  la  propria  responsabilita',  provvede  alla  convalida delle
vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige
il  Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento
delle   vincite   secondo   le  rispettive  modalita'  organizzative,
trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri
di controllo e vigilanza.".
  8.  All'articolo  18  del  citato  decreto  n.  278  del 1999, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00
euro  avviene  direttamente  presso  il  punto di gioco dove e' stata
effettuata la giocata.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro
e' eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Se  uno  o piu' concessionari registrano un saldo negativo tra
l'importo  della  raccolta  e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la
F.I.M.  accreditano  la  somma  necessaria  a consentire il pagamento
delle  vincite.  L'importo  accreditato  e'  detratto dalle somme che
l'erogante  deve  versare alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile
da produrre all'Amministrazione finanziaria.".
  9.  Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  raccoglitori  versano  ai  concessionari,  entro  il giorno
successivo  all'emissione  dell'estratto  conto  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  19,  il  saldo  a proprio debito, secondo le modalita'
previste dagli accordi stipulati con i concessionari.".
  10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto e' sostituito
dal seguente:
  "3.   Gli   oneri   per   il  coordinamento  organizzativo  di  cui
all'articolo  11,  comma  6,  da  intendersi come comprensivi di ogni
diritto  a  qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai
sensi  dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
non  possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo
annuo  derivante  dalla  scommessa e possono anche essere corrisposti
detraendoli  per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma
1.".
  11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 22 (Canone di concessione). 1. - Il canone di concessione, di
cui  all'articolo  21,  e'  calcolato per ogni concessionario secondo
percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:
    a) 1o  scaglione  3,00  per  cento  sino a 258.230.000,00 euro di
raccolta annua.".
    b) 2o  scaglione  2,00  per  cento  oltre  258.230.000,00 euro di
raccolta annua.".
  12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999,
e' sostituito dal seguente:
  "2.  La  F.I.A.  e  la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta
unica  e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo
giorno  successivo  a quello nel quale le gare sportive di rispettiva
competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 agosto 2002
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 6 Economia e finanze, foglio n. 39