DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2002, n. 223 

Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di
tutela  della  lingua  e  della  cultura delle minoranze linguistiche
storiche nella regione.
(GU n.240 del 12-10-2002)
 
 Vigente al: 27-10-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia   e  delle  finanze,  dell'interno  e  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n.
38,  "Norme  per  la tutela della minoranza linguistica slovena della
regione  Friuli-Venezia  Giulia",  l'attuazione  nel  territorio  del
Friuli-Venezia  Giulia  delle  disposizioni  della  legge 15 dicembre
1999,  n.  482,  di  seguito  denominata: "legge" per la tutela della
lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di
quelle   appartenenti   alla  minoranza  slovena  e  germanofona,  e'
disciplinata dalle norme del presente articolo.
  2.   La  Regione  provvede  con  proprie  disposizioni  legislative
all'esercizio  di  funzioni  di  coordinamento dei compiti attribuiti
alle  istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina
prevista  dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua
della  minoranza  nella  scuola  materna e in materia di insegnamento
della  lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di
primo grado.
  3.  Spetta  altresi'  alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative  connesse  all'attuazione  delle disposizioni previste
dagli  articoli  9  e  15  della  legge  e di ogni altra disposizione
concernente   la   disciplina  dello  svolgimento  di  compiti  delle
amministrazioni pubbliche locali.
  4.  Per  il  finanziamento  delle  funzioni indicate al comma 3, e'
riservata   annualmente   alla   Regione  una  speciale  assegnazione
finanziaria  a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal
bilancio dello Stato per le finalita' della legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  delle  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli