Modifica alle leggi regionali 25 marzo 1999, n. 13, e 22 dicembre 2000, n. 28.(GU n.20 del 18-5-2002)
(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 12 febbraio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, e' sostituito dal seguente: "1. Fino all'elaborazione del piano reginale dei trasporti (PRT) di cui all'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi (PTS) di cui all'art. 8 della medesima legge regionale, si assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilita' di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422". 2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, come sostituito dal comma 6 dell'art. 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, e' sostituito dal seguente: "3. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari 12 febbraio 2001 FITTO