REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 36 

  Modifica all'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25.
(GU n.37 del 14-9-2002)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale  4  settembre  2001, n. 25
"Semplificazione  adempimenti  per  il rilascio della concessione per
l'estrazione  e  l'utilizzazione  di  acque sotterranee per le utenze
minori" e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione
in  sanatoria).  -  1.  Per  le  richieste  di concessione relative a
emungimenti  dai  pozzi di cui all'art. 1, aventi profondita' massima
40  metri,  con  portate  di prelievo fino a 5 litri al secondo e per
volumi  annui  complessivi di 10 mila metri cubi, non vi e' l'obbligo
di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprieta'
o  titoli  equipollenti),  2.3  (Relazione  tecnica),  2.6 (Relazione
idrogeologica)    e   2.7   (Certificato   di   analisi   chimica   e
batteriologica) di cui all'allegato 1) della legge regionale 5 maggio
1999, n. 18.
    2.  La  documentazione  di  cui  al  comma 1 e' sostituita da una
dichiarazione,  ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15  e
successive   modificazioni,   nella   quale   saranno   indicati:  la
profondita'  del  pozzo,  il  fabbisogno  irriguo  in  funzione della
superficie  da  irrigare  e  delle  colture da praticare, l'eventuale
esistenza  dei  pozzi  vicini  compresi in un raggio di 500 metri, il
tipo e la potenza della pompa installata.
    3.  Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno
o  piu'  pozzi  di  cui  all'art.  1,  esistenti  in  azienda  e  con
profondita' superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a
5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica
domanda.  La domanda e' presentata con modello di autocertificazione,
resa  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  15/1968,  cosi' come
modificato dall'Art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127.
Il  modello  deve  contenere:  nome e cognome della ditta, residenza,
codice  fiscale  o  partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e
dati  catastali  e  numero  di  pozzi esistenti in azienda, l'agro, i
relativi  dati  catastali  e  la superficie irrigabile. Al modello di
domanda vanno allegati:
      a) corografia foglio intero (due copie);
      b)  planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo
aziendale  comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri
da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
      c)   analisi   chimiche   e   batteriologiche   con  l'espressa
indicazione della salinita' espressa in g/l e la dichiarazione che le
acque  sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate
(due copie);
      d)  versamento  alla  Tesoreria  della Regione Puglia, Banco di
Napoli,  sul  conto  corrente n. 287706, dell'importo previsto per le
spese di istruttoria;
      e)  per  pozzi  sprovvisti  di  autorizzazione, versamento alla
medesima   Tesoreria   e   sul  medesimo  numero  di  conto  corrente
dell'importo  di  lire  50  mila per portate fino a 10 l/s e lire 200
mila  per  portate  superiori  a  10 l/s, in applicazione del decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n.
122.
    4.  Gli  atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma
di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 17 dicembre 2001
                                FITTO