REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2002, n. 72 

  Approvazione  modifiche  agli  articoli  3  e  16  del  regolamento
approvato  con  D.P.G.R.  n.  0502/1991,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  conseguenti  alla  conversione  in  unita'  euro delle
garanzie finanziarie ed indennizzi. Approvazione.
(GU n.34 del 24-8-2002)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 16 del 17 aprile 2002

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  7 settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche  ed  integrazioni, contenente norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti;
    Visto  il decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre
1991,  n.  0502/Pres.,  come  modificato ed integrato dal decreto del
presidente  della  giunta  regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres.,
21 dicembre  1994,  n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres. e
dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il "Regolamento
di  esecuzione  della  legge  regionale  7 settembre  1987,  n. 30, e
successive modifiche ed integrazioni";
    Considerato  che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni stabilisce all'Art. 57, comma 1,
che  le  norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta,
il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione  delle  specifiche  norme  adottate  in  attuazione  del
decreto  medesimo, rendendo pertanto applicabile la deliberazione del
comitato interministeriale del 27 luglio 1984;
    Visti  gli articoli 3 e 16 del predetto regolamento di esecuzione
che   determinano   rispettivamente   gli   importi   delle  garanzie
finanziarie da versare per coprire i costi degli interventi necessari
per  assicurare  la  regolarita'  della gestione degli impianti ed il
recupero  dell'area  interessata  e gli ammontari degli indennizzi da
corrispondere  ai  comuni  sede  di  impianto  di  smaltimento  e  di
trattamento   rifiuti   provenienti  da  altri  comuni  a  titolo  di
risarcimento dei relativi disagi;
    Visto  il  regolamento  (CE)  del  consiglio  dell'Unione europea
17 giugno  1997,  n. 1103/97, recante disposizioni per l'introduzione
dell'euro;
    Visto  l'Art.  10  del regolamento (CE) del consiglio dell'Unione
europea   3 maggio   1998,   n.   974/98,  relativo  all'introduzione
dell'euro;
    Visto  il  regolamento  (CE)  del  Consiglio  dell'Unione europea
31 dicembre  1998,  n.  2866/98,  recante  i tassi di conversione tra
l'euro  e  le  monete  degli  Stati  membri partecipanti che adottano
l'euro;
    Ritenuto,  pertanto,  di  convertire  in  unita' euro gli importi
delle  garanzie  finanziarie  e gli ammontari degli indennizzi di cui
agli  articoli  3  e  16  del  decreto  del  presidente  della giunta
regionale  8 ottobre  1991, n. 0502/Pres., cosi' come successivamente
modificato  ed  integrato,  con  le  modalita'  indicate  nel decreto
legislativo  15 giugno  1999, n. 206, recante disposizioni in materia
di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
    Ritenuto,  altresi',  che  l'urgenza  della conversione in unita'
euro   degli   importi  espressi  in  lire  delle  predette  garanzie
finanziarie e degli indennizzi non consente l'adeguamento del decreto
del  presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.,
cosi'  come  successivamente  modificato  ed  integrato,  al  decreto
legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, anche in considerazione alla tempistica legata all'iter
di  approvazione dei regolamenti e delle varianti, previsto dall'Art.
5,  comma  2,  della  legge  regionale  7 settembre  1987,  n.  30, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 475 del
20 febbraio 2002;
Decreta:      1.  Sono  convertiti  in  unita' euro gli importi delle
garanzie  finanziarie  come  determinati  dall'Art.  3,  comma 1, del
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale 8 ottobre 1991, n.
0502/Pres.,  come  modificato ed integrato dai decreti del presidente
della  giunta  regionale 28 dicembre 1993, n. 0543/Pres., 21 dicembre
1994,  n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n. 0310/Pres., e dalla legge
regionale   9 novembre  1998,  n.  13,  recante  il  "Regolamento  di
esecuzione   della   legge  regionale  7 settembre  1987,  n.  30,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni", con le modalita' di seguito
riportate:
      per discariche di II categoria tipo A con capacita' netta:
        sino a 100.000 metri cubi: Euro 76.352,99;
        superiore  a  100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi:
Euro 76.352,99  +  Euro 0,61  per  ogni  metro cubo eccedente i primi
100.000;
        superiore  a 300.000 metri cubi: Euro 198.352,99 + Euro 0,382
per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000;
      per  discariche  di  I  categoria  e  II  categoria  tipo B con
capacita' netta:
        sino a 100.000 metri cubi: Euro 229.058,96;
        superiore  a  100.000 metri cubi e fino a 300.000 metri cubi:
229.058,96 + Euro 1,91 per ogni metro cubo eccedente i primi 100.000;
        superiore  a  300.000 metri cubi: Euro 611.058,96 + Euro 1,53
per ogni metro cubo eccedente i primi 300.000;
      per discariche di II categoria tipo C con capacita' netta:
        sino a 50.000 metri cubi: Euro 229.058,96;
        superiore  a  50.000  metri cubi: Euro 229.058,96 + Euro 3,82
per ogni metro cubo eccedente i primi 50.000;
      per discariche di III categoria con capacita' netta:
        sino a 10.000 metri cubi: Euro 229.058,96;
        superiore  a  10.000  metri  cubi e fino a 30.000 metri cubi:
Euro 229.058,96  +  Euro 19,09  per ogni metro cubo eccedente i primi
10.000;
        superiore  a  30.000 metri cubi: Euro 610.858,96 + Euro 15,27
per ogni metro cubo eccedente i primi 30.000;
      per  impianti  tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani
con potenzialita' teorica massima:
        fino a 100 t/g: Euro 152.705,98;
        superiore  a  100  t/g  e  fino  a 300 t/g: Euro 152.705,98 +
Euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;
        superiore  a  300 t/g: Euro 229.057,98 + Euro 190,88 per ogni
t/g eccedente le prime 300;
      per   impianti  tecnologici  per  il  trattamento  dei  rifiuti
speciali con potenzialita' teorica massima:
        fino a 25 t/g: Euro 76.352,99;
        superiore  a  25  t/g  e  fino  a  100  t/g: Euro 76.352,99 +
Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25;
        superiore  a  100 t/g: Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni
t/g eccedente le prime 100;
      per impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti tossici
e nocivi con potenzialita' teorica massima:
        fino a 25 t/g: Euro 152.705,98;
        superiore  a  25  t/g  e  fino  a  100 t/g: Euro 152.705,98 +
Euro 3.054,12 per ogni t/g eccedente le prime 25;
        superiore a 100 t/g: Euro 381.764,98 + Euro 1.527,06 per ogni
t/g eccedente le prime 100;
      per  stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici e nocivi con
capacita' massima:
        sino a 100 metri cubi: Euro 15.270,60;
        superiore  a  100  metri  cubi e fino a 500: Euro 15.270,60 +
Euro 114,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
        superiore  a  500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per
ogni metro cubo eccedente i primi 500.
    2. Sono convertiti in unita' euro gli importi dell' indennizzo da
corrispondere  ai  comuni  sede  di  impianto  di  smaltimento  e  di
trattamento   rifiuti   provenienti   da  altri  comuni,  cosi'  come
determinato  dall'Art.  16,  del  decreto del presidente della giunta
regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato ed integrato
dal  decreto  del presidente della giunta regionale 28 dicembre 1993,
n. 0543/Pres., 21 dicembre 1994, n. 0444/Pres., 30 settembre 1997, n.
310/Pres.  e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, recante il
"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n.
30, e successive modifiche ed integrazioni" sulla base della seguente
tabella:
      a) impianti  tecnologici  per lo smaltimento dei rifiuti urbani
ed assimilabili, nonche' discariche di I categoria:
        Euro 1,27 per tonnellata;
      b) impianti   tecnologici   per   lo  smaltimento  dei  rifiuti
speciali, nonche' discariche di II categoria tipo B:
        Euro 1,91 per tonnellata;
      c) impianti  tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi nonche' discariche di II categoria tipo C:
        Euro 3,82 per tonnellata;
      d) discariche di III categoria:
        Euro 6,36 per tonnellata.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  di far
osservare  le  presenti  norme  come  modifiche  a  regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2002
                                TONDO