Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie": modifica art. 2.(GU n.31 del 3-8-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1 marzo 2002) Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 116 del 28 gennaio 2002; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a la seguente regolamento: Articolo unico L'art. 2 del regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997 e' cosi' sostituito: Art. 2. "d) essere situato ad una distanza minima di 500 metri dai centri urbani e da altre aziende o da altri istituti venatori e/o di protezione. Tale distanza minima viene elevata a 1.300 metri per le aziende che consentono il prelievo venatorio agli ungulati". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Campobasso, 20 febbraio 2002 IORIO