REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 4 

  Regolamento   regionale   n.   2   del  23  maggio  1997,  recante:
"Regolamento  regionale  per  le  aziende  agri-turistico-venatorie":
modifica art. 2.
(GU n.31 del 3-8-2002)

(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1
                             marzo 2002)
Premesso che la giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 116
del 28 gennaio 2002;
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              E m a n a
la seguente regolamento:
                           Articolo unico
    L'art.  2  del  regolamento  regionale n. 2 del 23 maggio 1997 e'
cosi' sostituito:
                               Art. 2.
    "d) essere situato ad una distanza minima di 500 metri dai centri
urbani  e  da  altre  aziende  o  da  altri  istituti venatori e/o di
protezione.  Tale  distanza minima viene elevata a 1.300 metri per le
aziende che consentono il prelievo venatorio agli ungulati".
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
      Campobasso, 20 febbraio 2002
                                IORIO