Modifiche all'Art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 recante: "Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'Art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennita' spettanti ai componenti".(GU n.30 del 27-7-2002)
(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 11 recante: "Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'Art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennita' spettanti ai componenti" e' cosi' modificato: 1. A decorrere dal 1 giugno 2001 al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennita' per ogni giornata di seduta pari a Euro 100,00. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 24 aprile 2002 CHIARAVALLOTI