Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).(GU n.37 del 14-9-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 27 febbraio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 37 1. Dopo il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, modificata dalla legge regionale 16agosto 2001, n. 37 sono inseriti i seguenti comma: "1-bis. I membri delle commissioni, possono usufruire dell'automezzo, a titolo gratuito, per le attivita' istituzionali delle commissioni previa decisione delle medesime. 1-ter. Al consigliere regionale che utilizzi l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale di cui al comma 1 e' operata una trattenuta per ciascuna missione calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali) come modificata dalla legge regionale n. 37/2001, con riferimento alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non potra' essere superiore al rimborso spese complessivo di cui al comma 1". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 febbraio 2002 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 2002.