REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 6 

  Modificazione all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13
(Disposizioni  in  materia  di  indicazioni geografiche protette e di
denominazioni d'origine protette).
(GU n.39 del 28-9-2002)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       23 del 28 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
 Sostituzione dell'Art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13
    1.   L'Art.   7  della  legge  regionale  7 agosto  2001,  n.  13
(Disposizioni  in  materia  di  indicazioni geografiche protette e di
denominazioni d'origine protette, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 7 (Modalita' di presentazione e istruttoria delle domande).
-  1.  Ai  fini della concessione dei contributi di cui all'Art. 6, i
soggetti  interessati  devono  presentare  alla struttura competente,
entro  il  termine  perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda
corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato
autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione
dell'anno 2001.
    2.  La  struttura  competente, entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle
domande, verifica l'ammissibilita' delle domande stesse.".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 20 maggio 2002
                               VIERIN