Modificazione all'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette).(GU n.39 del 28-9-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 1. L'Art. 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Modalita' di presentazione e istruttoria delle domande). - 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'Art. 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione dell'anno 2001. 2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilita' delle domande stesse.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 20 maggio 2002 VIERIN