REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11 

Inquadramento  del personale operante presso la struttura ospedaliera
San Raffaele Roma-Eur nei ruoli organici degli Istituti fisioterapici
ospitalieri di Roma.
(GU n.43 del 26-10-2002)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20
                            maggio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Inquadramento di personale non medico
                nei ruoli dei dipendenti degli I.F.O.
    1.  Per  assicurare  lo  svolgimento  di  attivita' istituzionali
relative   all'assistenza   sanitaria  nell'ambita'  delle  finalita'
perseguite  con  l'intesa  sottoscritta  in  data  13 luglio 2000 dal
Ministero   della   salute,   dalla  Regione  Lazio,  dagli  Istituti
fisioterapici  ospitalieri  di  Roma (I.F.O.), dal gruppo Tosinvest e
dall'ospedale  San  Raffaele Roma-Eur S.r.l., al personale non medico
di  cui  all'allegato  B)  dell'accordo  attuativo  della  menzionata
intesa,  sottoscritta'  in data 1 agosto 2000, in servizio, presso la
struttura  ospedaliera San Raffaele Roma-Eur, acquisita in proprieta'
dai  predetti  istituti,  che  abbia ivi continuato a svolgere, senza
soluzione  di  continuita',  le  medesime  mansioni fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' riconosciuto il diritto ad
essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti degli I.F.O.
    2.  L'inquadramento  e' effettuato, su domanda degli interessati,
nei  profili  professionali  e  nei  livelli  funzionali del servizio
sanitario   nazionale  corrispondenti  alle  mansioni  effettivamente
svolte   nonche'  entro  i  limiti  dell'attuale  dotazione  organica
complessiva  degli I.F.O., previo espletamento di procedure selettive
volte   a   verificare   il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'inquadramento stesso.
    3.  Qualora,  ai  fini  dell'inquadramento,  non  vi  siano posti
disponibili   nei   singoli   profili  professionali  e  nei  livelli
funzionali  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione degli I.F.O. e'
tenuta   ad  apportare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  i
necessari   adeguamenti,   nei   limiti   della   dotazione  organica
complessiva.
    4.   L'applicazione  della  presente  legge  non  comporta  oneri
finanziari aggiuntivi.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 22 aprile 2002
                               STORACE