Inquadramento del personale operante presso la struttura ospedaliera San Raffaele Roma-Eur nei ruoli organici degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.(GU n.43 del 26-10-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inquadramento di personale non medico nei ruoli dei dipendenti degli I.F.O. 1. Per assicurare lo svolgimento di attivita' istituzionali relative all'assistenza sanitaria nell'ambita' delle finalita' perseguite con l'intesa sottoscritta in data 13 luglio 2000 dal Ministero della salute, dalla Regione Lazio, dagli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (I.F.O.), dal gruppo Tosinvest e dall'ospedale San Raffaele Roma-Eur S.r.l., al personale non medico di cui all'allegato B) dell'accordo attuativo della menzionata intesa, sottoscritta' in data 1 agosto 2000, in servizio, presso la struttura ospedaliera San Raffaele Roma-Eur, acquisita in proprieta' dai predetti istituti, che abbia ivi continuato a svolgere, senza soluzione di continuita', le medesime mansioni fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' riconosciuto il diritto ad essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti degli I.F.O. 2. L'inquadramento e' effettuato, su domanda degli interessati, nei profili professionali e nei livelli funzionali del servizio sanitario nazionale corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte nonche' entro i limiti dell'attuale dotazione organica complessiva degli I.F.O., previo espletamento di procedure selettive volte a verificare il possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento stesso. 3. Qualora, ai fini dell'inquadramento, non vi siano posti disponibili nei singoli profili professionali e nei livelli funzionali di cui al comma 2, l'amministrazione degli I.F.O. e' tenuta ad apportare, nel rispetto della normativa vigente, i necessari adeguamenti, nei limiti della dotazione organica complessiva. 4. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 22 aprile 2002 STORACE