Approvazione modifica al regolamento per la definizione dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali.(GU n.7 del 15-2-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 recante "Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali" come integrata dall'Art. 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 per estendere dette provvidenze anche ai servizi marittimi internazionali; Considerato che, ai sensi della normativa, anche europea, vigente (legge n. 1822/1939, legge regionale n. 20/1997 e Reg. CEE n. 1191/1969), detti servizi possono essere finanziati esclusivamente se concessi od autorizzati da autorita' pubblica con atti che prevedano gli obblighi di servizio pubblico quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario; Visto il decreto del presidente della Regione n. 0444/Pres. del 20 novembre 2001 con il quale e' stato approvato il "Regolamento per la definizione dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 72/1979, come integrata dall'Art. 13 della legge regionale n. 16/2001 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali"; Attesa la necessita' di specificare in detto regolamento che gli incentivi regionali possono essere destinati esclusivamente a servizi pubblici terrestri o marittimi esercitati con i succitati obblighi di servizio imposti dall'autorita' pubblica; Ritenuto, pertanto, di integrare il testo del regolamento medesimo prevedendo che le concessioni o le autorizzazioni all'esercizio del servizio, allegate alle domande di contribuzione, debbano contenere gli obblighi di servizio pubblico suindicati; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione giuntale n. 2681 del 29 luglio 2002; Decreta: La lettera c) del comma 2 dell'Art. 5 del "Regolamento per la definizione dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali" approvato con decreto del presidente della Regione n. 0444/Pres. del 20 novembre 2001 e' sostituita dalla seguente: "c) concessione o autorizzazione o altro atto rilasciato da autorita' pubblica contenente gli obblighi di servizio quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario". La modifica di cui al precedente capoverso si applica ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia stato ancora assunto formale provvedimento di concessione ed impegno. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suindicata disposizione quale modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 9 agosto 2002 TONDO