REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 238 

Approvazione modifica al regolamento per la definizione dei criteri e
modalita'  per  la  concessione dei contributi a favore delle imprese
concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali.
(GU n.7 del 15-2-2003)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  regionale  14 dicembre  1979,  n.  72  recante
"Provvidenze  regionali  a  favore delle imprese concessionarie degli
autoservizi  internazionali"  come integrata dall'Art. 13 della legge
regionale 26 giugno 2001, n. 16 per estendere dette provvidenze anche
ai servizi marittimi internazionali;
    Considerato che, ai sensi della normativa, anche europea, vigente
(legge  n.  1822/1939,  legge  regionale  n.  20/1997  e  Reg. CEE n.
1191/1969), detti servizi possono essere finanziati esclusivamente se
concessi  od autorizzati da autorita' pubblica con atti che prevedano
gli  obblighi  di  servizio  pubblico  quali  l'obbligo di esercizio,
l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;
    Visto  il  decreto del presidente della Regione n. 0444/Pres. del
20 novembre  2001 con il quale e' stato approvato il "Regolamento per
la  definizione  dei  criteri  e  modalita'  per  la  concessione dei
contributi  previsti dalla legge regionale n. 72/1979, come integrata
dall'Art.  13 della legge regionale n. 16/2001 a favore delle imprese
concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali";
    Attesa  la necessita' di specificare in detto regolamento che gli
incentivi regionali possono essere destinati esclusivamente a servizi
pubblici terrestri o marittimi esercitati con i succitati obblighi di
servizio imposti dall'autorita' pubblica;
    Ritenuto,   pertanto,  di  integrare  il  testo  del  regolamento
medesimo   prevedendo   che   le   concessioni  o  le  autorizzazioni
all'esercizio  del  servizio, allegate alle domande di contribuzione,
debbano contenere gli obblighi di servizio pubblico suindicati;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 2681 del 29 luglio 2002;
                              Decreta:
    La  lettera  c)  del  comma 2 dell'Art. 5 del "Regolamento per la
definizione dei criteri e modalita' per la concessione dei contributi
a  favore  delle  imprese  concessionarie di autoservizi e di servizi
marittimi  internazionali" approvato con decreto del presidente della
Regione  n.  0444/Pres.  del  20 novembre  2001  e'  sostituita dalla
seguente:
      "c)  concessione  o  autorizzazione  o altro atto rilasciato da
autorita'   pubblica   contenente  gli  obblighi  di  servizio  quali
l'obbligo   di   esercizio,   l'obbligo   di  trasporto  e  l'obbligo
tariffario".
    La  modifica  di  cui  al  precedente  capoverso  si  applica  ai
procedimenti  amministrativi  pendenti alla data di entrata in vigore
della  stessa  per  i  quali  non  sia  stato  ancora assunto formale
provvedimento di concessione ed impegno.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la   suindicata  disposizione  quale  modifica  a  regolamento  della
Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 agosto 2002
                                TONDO