Integrazione e modifiche della legge regionale n. 38 del 10 ottobre 2002.(GU n.11 del 15-3-2003)
(Pubblicata nel suppl. straor. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Articolo unico 1. All'Art. 1 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 38 e' aggiunto il seguente comma: "La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'Art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 22 novembre 2002 CHIARAVALLOTI