Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".(GU n.3 del 18-1-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano". 1. Dopo l'art. 20-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 20-ter (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali) - 1. I beni immobili trasferiti alla provincia in forza dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320, e 21 dicembre 1998, n. 495, possono essere ceduti nel seguente ordine decrescente di preferenza: a) ai comuni, alle comunita' comprensoriali, ai consorzi di comuni o ad altri enti pubblici, a condizione che gli stessi destinino i beni al perseguimento dei propri fini istituzionali o comunque al perseguimento di finalita' di pubblico interesse; qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 20, la cessione puo' avvenire a titolo gratuito; b) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, o a persone che dimostrino di coltivare il fondo, in qualita' di coltivatore diretto, da prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, ovvero del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano ceduto fondi rustici; cessioni nel pubblico interesse non sono da considerare alienazioni ai sensi della presente lettera; c) alle persone o loro successori legali, che dimostrino che il bene era stato loro espropriato da parte dallo Stato o dall'amministrazione statale; d) alle persone che dimostrino di avere un diritto di prelazione ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817. 2. La giunta provinciale puo' illimitatamente vendere immobili sulla base del valore di stima a persone di cui al comma 1, lettere b) e d), se il loro valore stimato dall'ufficio estimo provinciale e' inferiore al limite fissato dall'art. 16, comma 2, lettera a). 3. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 non trovano applicazione per i beni gia' destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, per impianti turistici o per attrezzature collettive ovvero qualora gli stessi vengono dati in permuta dalla giunta provinciale. 4. Per i beni immobili che la giunta provinciale intende cedere sono formati degli elenchi distinti per comuni. Gli elenchi sono pubblicati per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio sono ubicati i beni. Coloro che intendono far valere un titolo di preferenza, devono comunicare un tanto per iscritto alla ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, entro tre mesi dal termine della pubblicazione, pena la decadenza. 5. La deliberazione della giunta provinciale che dispone il trasferimento del bene a un comune o ad un altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. 2. Dopo la terza lineetta del comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e' aggiunta la seguente lineetta: "la legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 16 luglio 2002 DURNWALDER