N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 dicembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati a fini di tutela della incolumita' pubblica e privata - Obbligo del proprietario o del condominio di nominare un tecnico incaricato della tenuta e aggiornamento del registro e della redazione della scheda di sintesi - Dovere dei notai e ufficiali roganti, in occasione del trasferimento di diritti reali sul fabbricato, di denunciare al comune l'inesistenza del registro o il mancato conferimento dell'incarico - Potere della Giunta regionale di approvare il regolamento di attuazione, recante le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali - Applicabilita', a titolo di sanzioni, della sospensione dell'abitabilita' e dell'agibilita' del fabbricato, ovvero dell'esclusione da qualsivoglia finanziamento pubblico - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (in particolare, per la previsione dell'obbligo di stipulare contratti civilistici e di limiti alla utilizzazione e circolazione delle proprieta) - Alterazione delle norme del codice civile in materia di autonomia privata, rapporti contrattuali e diritti reali, nonche' delle disposizioni statali in materia di amministrazione dei beni pubblici appartenenti allo Stato ed agli enti nazionali - Esorbitanza dalla competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio" - Incidenza sull'obbiettivo della "pubblica e privata incolumita'", perseguito prioritariamente dallo Stato - Lesione dei principi di eguaglianza e buon andamento dell'Amministrazione. - Legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in particolare artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8. - Costituzione, art. 117, comma primo (in relazione agli artt. 3, primo comma, 42, comma secondo, e 97, primo comma), comma secondo, lettere h) e l), e comma terzo. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio. - Legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in particolare artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8.(GU n.5 del 5-2-2003 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente della giunta, avverso la legge regionale Campania 22 ottobre 2002, n. 27, intitolata "istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricanti pubblicata nel Boll. Uff. n. 51 del 28 ottobre 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). La legge regionale in esame prevede che per "ogni fabbricato pubblico e privato" (dove "e" sta per "o") sia istituito un registro (art. 1), per la tenuta e l'aggiornamento del quale il proprietario o il condominio sono obbligati "ex lege" a costituire un rapporto di lavoro autonomo (pare escluso l'appalto di servizio), ovviamente oneroso, con un professionista tecnico (art. 2). L'istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato devono essere comunicate al comune, al quale inoltre "ogni anno" deve essere inviata una "scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati", ovviamente di onerosa redazione. Seguono l'indicazione dei "compiti del tecnico incaricato" (art. 4), e la previsione di sanzioni, tra le quali la "sospensione dell'abitabilita' e dell'agibilita'" e "l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico" del proprietario o condominio inosservante (art. 5). A carico dei notai ed altri ufficiali roganti e' posto (art. 7) l'obbligo di denunciare al comune la non - esistenza del registro e/o il mancato conferimento del predetto incarico professionale. Alla giunta regionale e' devoluto (art. 8) il compito di approvare un regolamento "sentiti gli ordini e i collegi professionali tecnici" (non anche la controparte, ossia le associazioni dei proprietari); tale regolamento, tra l'altro, deve assicurare cogenza a "tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali tecnici" (non e' indicata la controparte di siffatti "concordamenti"). La legge regionale in esame contrasta con l'art. 117 secondo lettera L ("ordinamento civile") e comma terzo ("governo del territorio") Cost., oltre che con i limiti posti dall'art. 117, comma primo, Cost., con riguardo agli artt. 3 comma primo, 42 comma secondo e 97 comma primo Cost. In particolare: a) gli artt. 2, 4, 7 ed 8 della legge alterano le norme del codice civile in tema di autonomia privata, di disciplina dei rapporti contrattuali e dei diritti reali, nonche' le disposizioni statali in tema di amministrazione dei beni pubblici appartenenti allo Stato ed agli enti nazionali; b) i commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge prevedono sanzioni che, oltre ad invadere la materia "ordinamento civile", possono causare disuguaglianze e turbare il buon andamento delle attivita' amministrative. Non si nega che la raccolta di una documentazione su ciascun fabbricato possa risultare rispondente sia all'interesse generale (analisi delle condizioni statiche dell'edificio e delle caratteristiche del sottosuolo) sia all'interesse dei proprietari (acclaramento e conoscenza delle condizioni dell'edificio e dei relativi impianti), e possa anche, in qualche misura, contribuire alle attivita' di contrasto dell'abusivismo edilizio. Si nega pero' che il legislatore regionale possa imporre obblighi di stipulare contratti indubbiamente civilistici, prevedere che un regolamento regionale determini il contenuto di tali contratti, introdurre doveri a carico di notai ed ufficiali roganti, e pone limitazioni alla utilizzazione ed alla circolazione delle proprieta'. Ne' il legislatore regionale campano puo' invocare, a fondamento costituzionale della propria legge, sostanziosamente invasiva dell'"ordinamento civile", la competenza concorrente in materia di "governo del territorio": tale competenza puo' essere esercitata solo entro limiti posti dalla legge dello Stato. A questa legge e' affidato il compito di contemperare "governo del territorio", autonomia privata e diritti di proprieta'. Va aggiunto che sono all'esame del Parlamento iniziative legislative sull'argomento trattato dalla legge in esame. D'altro canto la "pubblica e privata incolumita'" e' obiettivo perseguito, almeno prioritariamente, dello Stato in coerenza anche con l'art. 117, comma secondo, lettera H, Cost. (e come confermato dai compiti affidati dall'ordinamento al prefetto e - invece di questo - al sindaco).
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla regione a non procedere attuazione delle disposizioni stesse in pendenza del giudizio. Roma, addi' 18 dicembre 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara 03C0004