N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il 16 ottobre 2002 dal tribunale di Latina sezione
distaccata di Gaeta nel procedimento penale a carico di Druta Ioana

Straniero - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -   Divieto   in   pendenza  del  procedimento  di
  regolarizzazione   -   Non   eseguibilita'   del  provvedimento  di
  espulsione  fino  alla  data  di  proponibilita'  della  domanda di
  regolarizzazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  su  diritto
  fondamentale  della persona - Lesione dei principi di uguaglianza e
  di tutela del lavoratore.
- Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Premesso:
        che  in  data  9  ottobre  2002  si  procedeva  con  giudizio
direttissimo  a  carico  di  Druta  Ioana, imputata del reato p. e p.
"dall'art. 13,  comma 5-ter, legge n. 189/2002" (recte: dall'art. 14,
comma  5-ter  decreto  legislativo n. 286/1998, come modificato dalla
legge   30 luglio   2002,  n. 189)  per  non  aver  ella  ottemperato
all'ordine impartitole dal questore di Latina il 30 settembre 2002 di
lasciare   il  territorio  dello  Stato  entro  cinque  giorni  dalla
notifica, eseguita in pari data 30 settembre 2002;
        che  all'odierno  dibattimento,  cui  il  processo  era stato
rinviato  su richiesta del difensore di concessione di termine per la
difesa,   il   difensore  dell'imputata  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto legge n. 195/2000, in
riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35, 111, della Costituzione nella
parte  in  cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di
proponibilita'  della  domanda  di  regolarizzazione  da  parte,  dei
cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento
di regolarizzazione;

                            O s s e r v a

    Con  decreto  legge  9 settembre  2002, n. 195 sono state dettate
disposizioni   urgenti   in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro
irregolare  di  extracomunitari  in  espressa attuazione dell'impegno
assunto   dal   Governo   dinanzi   al   Parlamento   di  provvedere,
contestualmente   all'entrata   in   vigore   della  nuova  normativa
sull'immigrazione,  a  legalizzare  i  lavoratori  extracomunitari in
posizione   irregolare   alle  medesime  condizioni  stabilite  dalla
predetta  normativa  per  lavoratori extracomunitari addetti a lavoro
domestico o di assistenza;
        che,  in  particolare,  e'  stata prevista la possibilita' di
presentare  una  dichiarazione di emersione del lavoro irregolare con
lavoratori  extracomunitari  occupati  in  attivita' di impresa entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed e' stata
disciplinata  la procedura e previste le condizioni per accedere alla
stipula  di  un  contratto  di  soggiorno  per lavoro subordinato con
contestuale rilascio del permesso di soggiorno;
        analoga  procedura era stata gia' prevista dall'art. 33 della
legge  30 luglio  2002,  n. 189 per l'emersione del lavoro irregolare
con  personale  di  origine  extracomunitaria adibito ad attivita' di
assistenza  a  componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie  o
handicap  od a lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, con
termine  per  la  denuncia  entro  due  mesi dalla data di entrata in
vigore della legge;
        la  disposizione transitoria di cui all'art. 2, decreto legge
9 settembre  2002,  n. 195  prevede  (ai  commi 1 e 2, applicabili al
comma  4  anche  alle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare
previste  dall'art. 33 legge 30 luglio 2002, n. 189) altresi', per un
verso,  che,  fino  alla  data  di conclusione della procedura di cui
all'art. 1,    non   possono   essere   adottati   provvedimenti   di
allontanamento  dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori
"compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo", cioe' dei
lavoratori   per   i   quali   sia  stata  avviata  la  procedura  di
legalizzazione (salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato)  e, per altro verso, che il rilascio del permesso di soggiorno
ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli
eventuali  provvedimenti  di  espulsione  gia' adottati nei confronti
dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno;
        dall'esame  di  tali  disposizioni si ricava con evidenza che
sia  lo  straniero  nei  confronti  del  quale  sia  stata avviata la
procedura di cui all'art. 1 (e dunque indipendentemente dall'esito di
detta procedura) sia lo straniero che, a conclusione della procedura,
abbia   ottenuto   il  permesso  di  soggiorno,  non  possono  subire
l'allontanamento   dal  territorio  dello  Stato  ingiustificatamente
diversificata resta la posizione del lavoratore extracomunitario che,
nelle  more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di
lavoro  -  nel rispetto dei termini legislativamente accordatigli per
procedere  a  tale  avvio  -  venga  colpito  da  un provvedimento di
allontanamento  dal  territorio  dello  Stato;  in tale ipotesi, puo'
essere  emesso  il provvedimento di allontanamento senza attendere lo
spirare   dei   termini  accordati  per  esercitare  la  facolta'  di
denunciare il lavoro irregolare, mentre il pur tempestivo avvio della
procedura  non  avra'  alcun effetto sul gia' disposto allontanamento
dello straniero extracomunitario.
    Alla  stregua  delle svolte considerazioni ritiene questo giudice
che   la   sollevata   questione   di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2   decreto   legge   9 settembre   2002,  n. 195  sia  non
manifestamente  infondata  con  riferimento  agli  articoli 2, 3 e 35
della  Costituzione.  Invero, oltre alle esposte ragioni di paventata
violazione  del  parametro  costituzionale  di  uguaglianza, la norma
appare  in  contrasto con i diritti inviolabili della persona nonche'
con i principi fissati dall'art. 35 della Costituzione.
    La  questione  e'  altresi'  rilevante  in  quanto,  nel presente
procedimento, questo giudice e' chiamato a decidere se l'imputata sia
effettivamente  colpevole del reato ascrittole per essersi trattenuta
nel  territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di
allontanarsene entro cinque giorni dal 30 settembre 2002.
    Appare  dunque  di  decisiva importanza la verifica, incidentale,
della  legittimita'  del  provvedimento  amministrativo di espulsione
adottato  nei  confronti  della medesima, ordine impartito nonostante
non  fossero  spirati  i  termini  previsti dalla legge - il cui fine
dichiarato  e'  la  legalizzazione  dei lavoratori extracomunitari in
posizione  irregolare  -  per  la  presentazione  della  denuncia  di
emersione e l'avvio della procedura per la regolarizzazione della sua
posizione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della Costituzione e 23 legge 11 marzo
1953,  n. 87,  ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione  agli articoli 2, 3 e 35 della Costistuzione, la questione,
sollevata  dalla difesa dell'imputata, di legittimita' costituzionale
dell'art. 2  decreto  legge  9 settembre 2002, n. 195, nella parte in
cui   non  prevede  il  divieto  di  espulsione  sino  alla  data  di
proponibilita'   della  domanda  di  regolarizzazione  da  parte  dei
cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento
di regolarizzazione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Gaeta, addi' 16 ottobre 2002
                       Il giudice: Brancaccio
03C0005