N. 576 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2002
Ordinanza emessa il 18 settembre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Mantegari Mauro ed altro Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Lesione del diritto di difesa dei non abbienti - Contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ai soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di analoga gravita' - Irragionevole medesimo trattamento di posizioni soggettive tra loro differenti. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 24, comma terzo, 27, comma secondo, e 3. Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza per l'ammissione al beneficio - Obbligo di decisione entro i termini stabiliti anche nel caso in cui siano state richieste informazioni - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 4. - Costituzione, art. 97, primo comma.(GU n.3 del 22-1-2003 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con istanza depositata in data 28 maggio 2001 Mantegari Mauro imputato dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 223, 216, 224 R.D. n. 267/1942 nell'ambito del procedimento n. 3966/1999 RGNR e n. 5796/2000 RGIP, in relazione al quale era stata fissata udienza preliminare per il giorno 6 giugno 2001 avanzava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge n. 219/1990 e n. 134/2001 corredata di tutti gli elementi di cui ai punti a), b) e e) dell'art. 5 stessa legge. Questo giudice in data 5 giugno 2001 disponeva a mezzo della Guardia di finanza accertamenti in ordine alle condizioni personali e familiari dell'istante cosi' come consentito dal comma 9-bis dell'art. l legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001, ma ai sensi del comma 1-bis dell'art. 6, legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001, avrebbe dovuto comunque provvedere in ordine all'istanza suddetta nel termine di dieci giorni da quando essa era stata presentata "a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2 c.p.p.", e quindi prima di conoscere l'esito delle richieste informazioni, fatta salva la possibilita' di revocare il provvedimento ammissivo una volta che tali accertamenti avessero dimostrato che le condizioni economiche e patrimoniali dell'istante erano incompatibili con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo giudice ritenendo siffatta disciplina, come modellata dalla legge n. 134/2001, non conforme ai parametri costituzionali con ordinanza del 6 giugno 2001 sollevava d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 1-bis, art. 6, legge n. 217/1990, come risultanti dopo le modifiche e aggiunte di cui alla legge n. 134/2001, nella parte in cui imponevano a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., al giudice di decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso aveva richiesto le informazioni di cui all'art. l, commi 9-bis e 9-ter, per contrasto con il disposto degli artt. 3, 97 e 111, comma 6 della Costituzione. Con ordinanza n. 356 del 10 luglio 2002, la Corte Costituzionale pronunciando sulla suddetta questione ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice stante la intervenuta modifica della disciplina in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato introdotta dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia). Orbene ad avviso dello scrivente nemmeno la nuova disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quale delineata dal provvedimento legislativo sopra menzionato appare conforme al dettato costituzionale. Se da un lato infatti con esso alcune delle disposizioni di cui alla previgente normativa sono state modificate in modo da far venire meno alcuni dei profili di illegittimita' costituzionale che questo giudice aveva evidenziato nella ordinanza del 6 giugno 2001 la formulazione di altre norme regolanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' rimasta invariata e cosi' il contrasto tra esse ed i parametri costituzionali. A cio' aggiungasi che il nuovo testo contiene anche una nuova disposizione parimenti difforme dai parametri costituzionali ossia l'art. 91, lettera a), che impone l'esclusione dal patrocinio a spese dello stato per l'istante che sia "indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto". Prendendo le mosse proprio dall'esame di quest'ultima norma deve evidenziarsi come la valutazione che essa demanda al giudice ha carattere preliminare attenendo ad un presupposto di ammissibilita' della istanza e nel caso di specie deve essere effettuata ora da questo giudice, sebbene siano stati disposti accertamenti tramite Guardia di finanza circa le condizioni patrimoniali e reddituali dell'istante con conseguente rilevanza delle questioni che si stanno esponendo. Orbene la summenzionata previsione appare in contrasto sia con l'art. 24, comma 3, che con con l'art. 27, comma 2, della Carta Costituzionale. Sotto il primo di tali profili infatti la scelta del legislatore di escludere dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato solo gli indagati, imputati o condannati di una ben determinata tipologia di reati fiscali appare non consentita dalla prima delle due norme menzionate atteso che essa prevede come unica condizione per l'ammissione al beneficio quella dell'essere non abbienti. A cio' deve aggiungersi che la norma censurata non individua le modalita' con le quali accertare le situazioni processuali che possono determinare l'esclusione dal beneficio ma sembrerebbe legittimare una verifica ad hoc da parte del medesimo giudice che deve provvedere sulla istanza sia che essa provenga da persona indagata o imputata del procedimento al quale la stessa si riferisce sia che provenga da persona offesa nell'ambito di quello. Se cosi' e' pero' non si puo' negare che quell'accertamento risulta pressoche' impossibile atteso che, da un lato, esso deve necessariamente essere condotto presso tutti gli organi giurisdizionali d'Italia per verificare se l'istante sia imputato o condannato per quella particolare tipologia di reati e d'altro lato, laddove sia diretto a verificare l'eventuale sottoposizione ad indagini dell'istante per quei reati, troverebbe un insormontabile ostacolo nella necessita' di tutelare il segreto istruttorio. Non va infine sottaciuto come l'effetto preclusivo stabilito dalla norma possa conseguire ad accertamenti giurisdizionali di valenza diversa ma comunque non definitivi con conseguente violazione dell'art. 27, comma 2, Cost. Anche a voler prescindere da tali rilievi poi la disposizione in esame e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto almeno due profili. Da un lato infatti se la finalita' di essa e' individuabile in quella di penalizzare chi possa, anche in via meramente presuntiva o indiziaria, disporre di risorse economiche e finanziarie che sono state indebitamente sottratte al prelievo fiscale, e che sono comunque incompatibili con la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si comprende perche' il medesimo trattamento non sia stato previsto per coloro che siano coinvolti in procedimenti penali per reati che, al pari di quelli contemplati nella norma de quo, consentono di acquisire consistenti proventi che, in maniera del tutto analoga, potrebbero essere sottoposti a prelievo fiscale e comunque consentire una situazione di benessere economico inconciliabile con quella che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio richiesto (si pensi per citare solo quelli piu' ricorrenti a reati quali lo smercio ed il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura, la rapina, il riciclaggio, lo sfruttamento della prostituzione o ai reati di natura fiscale diversi da quelli indicati nella norma censurata). Il disposto della norma in esame appare poi intrinsecamente irragionevole laddove sottopone al medesimo trattamento posizioni soggettive tra loro ben differenti e come tali non parificabili avuto riguardo al differente grado di fondatezza dell'ipotesi accusatoria che ciascuna di esse richiama. Ad avviso di giudice infine anche l'art. 96, ultimo comma, del d.P.R. n. 115/2002, rimasto immutato rispetto al testo previgente, e' in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione laddove impone al giudice di decidere in ordine alla relativa istanza anche allorche' egli abbia disposto, come e' avvenuto nel caso di specie, gli accertamenti a mezzo della Guardia di finanza sulle condizioni patrimoniali dell'istante ai sensi dei commi 2 e 3 della stessa norma atteso che nel caso in cui tale attivita' di verifica avesse esito positivo all'effetto immediato della revoca del decreto con il quale l'istante e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si aggiunge quello indiretto della vanificazione di tutte le attivita' che a quello avevano fatto seguito quali la procedura diretta all'acquisizione del parere dei consiglio dell'ordine in ordine alla richiesta di liquidazione e la conseguente liquidazione dei compensi. La farraginosita' ed il contrasto con i principi di un corretto funzionamento della attivita' della P.A. di un simile procedimento risulta ancora piu' evidente se si considera che nel caso di richiesta di informazioni alla Guardia di finanza l'indagine di questa verra' a sovrapporsi a quella che l'Intendente di finanza e' tenuto a svolgere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 98, comma 2, legge citata, circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato e la compatibilita' tra i dati indicati e le risultanze dell'anagrafe tributaria atteso che la norma sopra menzionata impone l'inoltro a tale ufficio della istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del decreto di accoglimento di essa. E' evidente che tale contemporanea conduzione di due accertamenti aventi caratteristiche e contenuti pressoche' identici e che comporta un inevitabile dispendio di risorse economiche ed energie lavorative potrebbe essere evitata qualora il giudice che avesse richiesto le informazioni di cui all'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, potesse pronunciarsi in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato all'esito delle stesse, come prevedeva l'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti poiche' l'intervento dell'Intendente di finanza e' previsto solo dopo l'adozione del decreto con il quale il giudice ha ammesso l'istanza qualora gli accertamenti delegati alla Guardia di finanza avessero esito negativo, nel senso che conformassero la veridicita' di quanto dichiarato dall'istante, quello potrebbe avvalersi dei medesimi anche ai fini delle valutazioni di sua competenza evitando di disporre nuove verifiche sui medesimi profili.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui stabilisce al punto a) che "l'ammissione al patrocinio a spese dello stato e' esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" in quanto in contrasto con gli artt.24 comma 3, 27, comma 2, Cost., e 3 Cost., e quella del comma 4, dell'art. 96 della stessa legge nella parte in cui stabilisce che il giudice provveda in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per contrasto con l'art. 97, primo comma della Costituzione. Conferma il provvedimento di sospensione del processo gia' adottato con l'ordinanza del 6 giugno 2001 ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato, al Pubblico ministero, al Mantegari e al suo coimputato Barbieri Leonardo. Cosi' deciso in Brescia il 18 settembre 2002 Il giudice per le indagini preliminari: Vaccari 03C0012