N. 576 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2002

Ordinanza  emessa  il  18  settembre 2002 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico
di Mantegari Mauro ed altro

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti -
  Condizioni   per   l'ammissione  -  Esclusione  dal  beneficio  per
  l'indagato,  l'imputato  o  il  condannato  di  reati  commessi  in
  violazione  delle norme per la repressione dell'evasione in materia
  di  imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Lesione del diritto
  di  difesa  dei  non  abbienti  -  Contrasto con il principio della
  presunzione   di  non  colpevolezza  -  Disparita'  di  trattamento
  rispetto  ai soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di
  analoga  gravita' - Irragionevole medesimo trattamento di posizioni
  soggettive tra loro differenti.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 24, comma terzo, 27, comma secondo, e 3.
Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti -
  Istanza  per l'ammissione al beneficio - Obbligo di decisione entro
  i  termini  stabiliti  anche  nel caso in cui siano state richieste
  informazioni  -  Contrasto con il principio di buon andamento della
  pubblica amministrazione.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 4.
- Costituzione, art. 97, primo comma.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  istanza  depositata  in  data 28 maggio 2001 Mantegari Mauro
imputato  dei  delitti di cui agli artt. 110 c.p., 223, 216, 224 R.D.
n. 267/1942   nell'ambito   del   procedimento  n. 3966/1999  RGNR  e
n. 5796/2000  RGIP,  in  relazione al quale era stata fissata udienza
preliminare   per  il  giorno  6  giugno  2001  avanzava  istanza  di
ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato ai sensi della legge
n. 219/1990  e  n. 134/2001 corredata di tutti gli elementi di cui ai
punti a), b) e e) dell'art. 5 stessa legge.
    Questo  giudice  in  data  5 giugno  2001 disponeva a mezzo della
Guardia di finanza accertamenti in ordine alle condizioni personali e
familiari   dell'istante   cosi'  come  consentito  dal  comma  9-bis
dell'art. l   legge   n. 217/1990,   come   introdotto   dalla  legge
n. 134/2001,   ma   ai  sensi  del  comma  1-bis  dell'art. 6,  legge
n. 217/1990,  come introdotto dalla legge n. 134/2001, avrebbe dovuto
comunque  provvedere  in  ordine  all'istanza suddetta nel termine di
dieci  giorni da quando essa era stata presentata "a pena di nullita'
assoluta  ai  sensi dell'art. 179, comma 2 c.p.p.", e quindi prima di
conoscere  l'esito  delle  richieste  informazioni,  fatta  salva  la
possibilita'  di  revocare  il  provvedimento ammissivo una volta che
tali  accertamenti avessero dimostrato che le condizioni economiche e
patrimoniali  dell'istante  erano  incompatibili  con l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
    Questo  giudice  ritenendo  siffatta  disciplina,  come modellata
dalla legge n. 134/2001, non conforme ai parametri costituzionali con
ordinanza   del   6 giugno  2001  sollevava  d'ufficio  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dei  commi  1  e 1-bis, art. 6, legge
n. 217/1990, come risultanti dopo le modifiche e aggiunte di cui alla
legge  n. 134/2001,  nella parte in cui imponevano a pena di nullita'
assoluta  ai  sensi  dell'art. 179,  comma  2,  c.p.p., al giudice di
decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
anche  quando  lo  stesso  aveva  richiesto  le  informazioni  di cui
all'art. l,  commi 9-bis e 9-ter, per contrasto con il disposto degli
artt. 3, 97 e 111, comma 6 della Costituzione.
    Con  ordinanza n. 356 del 10 luglio 2002, la Corte Costituzionale
pronunciando  sulla  suddetta  questione  ha disposto la restituzione
degli  atti  a  questo  giudice  stante la intervenuta modifica della
disciplina  in  tema  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
introdotta  dal  decreto  legislativo  30 maggio  2002, n. 113 (Testo
Unico   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di  spese  di
giustizia).
    Orbene  ad  avviso  dello  scrivente  nemmeno la nuova disciplina
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quale delineata dal
provvedimento legislativo sopra menzionato appare conforme al dettato
costituzionale.
    Se  da  un lato infatti con esso alcune delle disposizioni di cui
alla previgente normativa sono state modificate in modo da far venire
meno  alcuni  dei profili di illegittimita' costituzionale che questo
giudice  aveva  evidenziato  nella  ordinanza  del  6 giugno  2001 la
formulazione  di  altre  norme regolanti l'ammissione al patrocinio a
spese  dello Stato e' rimasta invariata e cosi' il contrasto tra esse
ed  i  parametri costituzionali. A cio' aggiungasi che il nuovo testo
contiene   anche   una  nuova  disposizione  parimenti  difforme  dai
parametri  costituzionali  ossia  l'art. 91,  lettera  a), che impone
l'esclusione dal patrocinio a spese dello stato per l'istante che sia
"indagato,  imputato  o  condannato  per reati commessi in violazione
delle  norme  per  la repressione dell'evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto".
    Prendendo  le mosse proprio dall'esame di quest'ultima norma deve
evidenziarsi  come  la  valutazione  che  essa  demanda al giudice ha
carattere  preliminare  attenendo ad un presupposto di ammissibilita'
della  istanza  e  nel  caso  di specie deve essere effettuata ora da
questo  giudice,  sebbene  siano  stati disposti accertamenti tramite
Guardia  di  finanza  circa  le  condizioni patrimoniali e reddituali
dell'istante  con conseguente rilevanza delle questioni che si stanno
esponendo.
    Orbene  la  summenzionata  previsione appare in contrasto sia con
l'art. 24,  comma  3,  che  con  con  l'art. 27, comma 2, della Carta
Costituzionale.
    Sotto  il primo di tali profili infatti la scelta del legislatore
di  escludere  dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato solo
gli  indagati, imputati o condannati di una ben determinata tipologia
di  reati  fiscali  appare non consentita dalla prima delle due norme
menzionate   atteso  che  essa  prevede  come  unica  condizione  per
l'ammissione al beneficio quella dell'essere non abbienti.
    A  cio'  deve aggiungersi che la norma censurata non individua le
modalita'  con  le  quali  accertare  le  situazioni  processuali che
possono   determinare   l'esclusione  dal  beneficio  ma  sembrerebbe
legittimare  una  verifica  ad  hoc da parte del medesimo giudice che
deve  provvedere  sulla  istanza  sia  che  essa  provenga da persona
indagata  o imputata del procedimento al quale la stessa si riferisce
sia che provenga da persona offesa nell'ambito di quello.
    Se  cosi'  e'  pero'  non  si  puo' negare che quell'accertamento
risulta  pressoche'  impossibile  atteso  che,  da un lato, esso deve
necessariamente    essere    condotto   presso   tutti   gli   organi
giurisdizionali  d'Italia  per verificare se l'istante sia imputato o
condannato  per quella particolare tipologia di reati e d'altro lato,
laddove  sia  diretto  a  verificare  l'eventuale  sottoposizione  ad
indagini  dell'istante  per  quei reati, troverebbe un insormontabile
ostacolo nella necessita' di tutelare il segreto istruttorio.
    Non  va  infine  sottaciuto  come  l'effetto preclusivo stabilito
dalla  norma  possa  conseguire  ad  accertamenti  giurisdizionali di
valenza diversa ma comunque non definitivi con conseguente violazione
dell'art. 27, comma 2, Cost.
    Anche  a voler prescindere da tali rilievi poi la disposizione in
esame  e'  in  contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto almeno
due profili.
    Da  un  lato  infatti se la finalita' di essa e' individuabile in
quella  di penalizzare chi possa, anche in via meramente presuntiva o
indiziaria,  disporre  di  risorse  economiche e finanziarie che sono
state  indebitamente  sottratte  al  prelievo  fiscale,  e  che  sono
comunque  incompatibili  con la istanza di ammissione al patrocinio a
spese  dello  Stato, non si comprende perche' il medesimo trattamento
non sia stato previsto per coloro che siano coinvolti in procedimenti
penali  per  reati  che, al pari di quelli contemplati nella norma de
quo, consentono di acquisire consistenti proventi che, in maniera del
tutto  analoga,  potrebbero  essere  sottoposti  a prelievo fiscale e
comunque   consentire   una   situazione   di   benessere   economico
inconciliabile  con  quella  che  costituisce  il  presupposto per la
concessione  del beneficio richiesto (si pensi per citare solo quelli
piu'  ricorrenti  a reati quali lo smercio ed il traffico di sostanze
stupefacenti,  l'usura,  la  rapina,  il riciclaggio, lo sfruttamento
della  prostituzione  o  ai reati di natura fiscale diversi da quelli
indicati nella norma censurata).
    Il  disposto  della  norma  in  esame  appare poi intrinsecamente
irragionevole  laddove  sottopone  al  medesimo trattamento posizioni
soggettive tra loro ben differenti e come tali non parificabili avuto
riguardo  al  differente grado di fondatezza dell'ipotesi accusatoria
che ciascuna di esse richiama.
    Ad  avviso  di  giudice infine anche l'art. 96, ultimo comma, del
d.P.R. n. 115/2002, rimasto immutato rispetto al testo previgente, e'
in  contrasto  con l'art. 97, primo comma, della Costituzione laddove
impone  al  giudice di decidere in ordine alla relativa istanza anche
allorche'  egli  abbia disposto, come e' avvenuto nel caso di specie,
gli  accertamenti  a  mezzo della Guardia di finanza sulle condizioni
patrimoniali dell'istante ai sensi dei commi 2 e 3 della stessa norma
atteso  che  nel  caso in cui tale attivita' di verifica avesse esito
positivo  all'effetto immediato della revoca del decreto con il quale
l'istante  e'  stato  ammesso  al  patrocinio  a spese dello Stato si
aggiunge  quello  indiretto della vanificazione di tutte le attivita'
che  a  quello  avevano  fatto  seguito  quali  la  procedura diretta
all'acquisizione  del parere dei consiglio dell'ordine in ordine alla
richiesta di liquidazione e la conseguente liquidazione dei compensi.
    La  farraginosita'  ed il contrasto con i principi di un corretto
funzionamento  della  attivita'  della P.A. di un simile procedimento
risulta  ancora  piu'  evidente  se  si  considera  che  nel  caso di
richiesta  di  informazioni  alla  Guardia  di  finanza l'indagine di
questa  verra'  a sovrapporsi a quella che l'Intendente di finanza e'
tenuto  a  svolgere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 98, comma 2,
legge  citata, circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato  e  la  compatibilita'  tra  i  dati  indicati  e le
risultanze   dell'anagrafe  tributaria  atteso  che  la  norma  sopra
menzionata   impone   l'inoltro  a  tale  ufficio  della  istanza  di
ammissione  al  gratuito  patrocinio e del decreto di accoglimento di
essa.
    E' evidente che tale contemporanea conduzione di due accertamenti
aventi caratteristiche e contenuti pressoche' identici e che comporta
un  inevitabile dispendio di risorse economiche ed energie lavorative
potrebbe  essere  evitata  qualora il giudice che avesse richiesto le
informazioni di cui all'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, potesse
pronunciarsi  in  ordine  alla  istanza di ammissione al patrocinio a
spese  dello  stato all'esito delle stesse, come prevedeva l'art. 152
della  legge  23  dicembre 2000, n. 388. Infatti poiche' l'intervento
dell'Intendente  di  finanza  e'  previsto  solo  dopo l'adozione del
decreto  con  il  quale  il  giudice ha ammesso l'istanza qualora gli
accertamenti   delegati   alla  Guardia  di  finanza  avessero  esito
negativo,  nel  senso  che  conformassero  la  veridicita'  di quanto
dichiarato dall'istante, quello potrebbe avvalersi dei medesimi anche
ai  fini  delle  valutazioni  di  sua competenza evitando di disporre
nuove verifiche sui medesimi profili.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata solleva di
ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 91,
comma  1,  lettera  a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia)   nella   parte   in   cui  stabilisce  al  punto  a)  che
"l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  stato  e' esclusa per
l'indagato,   l'imputato   o  il  condannato  di  reati  commessi  in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto" in quanto in contrasto con
gli  artt.24  comma  3,  27,  comma 2, Cost., e 3 Cost., e quella del
comma   4,  dell'art. 96  della  stessa  legge  nella  parte  in  cui
stabilisce  che  il  giudice  provveda  in  ordine  alla  istanza  di
ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso
abbia  richiesto  le  informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo per contrasto con l'art. 97, primo comma della Costituzione.
    Conferma  il  provvedimento  di  sospensione  del  processo  gia'
adottato  con l'ordinanza del 6 giugno 2001 ed ordina la trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  con notifica della presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
della  Camera  e del Senato, al Pubblico ministero, al Mantegari e al
suo coimputato Barbieri Leonardo.
        Cosi' deciso in Brescia il 18 settembre 2002
           Il giudice per le indagini preliminari: Vaccari
03C0012