N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2002

Ordinanza  del  21  ottobre 2002 alla Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Societa' C.I.R. Costruzioni S.r.l. contro Cecchi Sirio ed
altri

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza   della   Corte   costituzionale   n. 292/2000.  Richiamo,
  altresi',  alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e
  340/2002, di manifesta inammissibilita' interpretativa di questione
  identica, non condivise dal giudice rimettente.
- Decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2 e
  35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Societa'  C.I.R.  Costruzioni  S.r.l.,  in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Giuffre',
che  la  rappresenta  e difende unitamente agli avvocati Fabio Colzi,
Alessandro Colzi, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro Cecchi Sirio, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo
Poma  n. 2,  presso  lo  studio  dell'avvocato  Roberto Nania, che lo
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato  Neri Baldi, giusta
delega in calce al controricorso, controricorrente;
    Nonche'  contro Somigli Carlo, elettivamente domiciliato in Roma,
Lungoteve  Flaminio  n. 46, presso lo studio dell'avvocato Gian Marco
Grez, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casagni Lippi, giusta
delega a margine del controricorso, controricorrente;
    Nonche'  contro  Ferrovie  dello  Stato - Societa' di trasporti e
servizi per azioni, intimata;
    Per  regolamento  preventivo  di  giurisdizione  in  relazione al
giudizio pendente n. 6419/98 del tribunale di Firenze;
    Uditi gli avvocati Colzi, Neri Baldi;
    Udita  la  relazione della causa svolta nella camera di consiglio
il 27 settembre 2002 dal Consiglire dott. Giulio Graziadei;
    Lette  le  conclusioni scritte dal sostituto procuratore generale
dott.  Antonio  Martone,  il  quale chiede che le sezioni unite della
Corte  di  cassazione, in camera di consiglio, sollevino la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 con le argomentazioni di cui in motivazione.
    Considerato   che   Sirio   Cecchi  e  Carlo  Somigli,  deducendo
l'illegittima  perdita  del  diritto  dominicale su alcuni terreni in
comune   di   Firenze,   in  quanto  occupati  in  via  d'urgenza  ed
irreversibilmente  acquisiti  per  la realizzazione di opera pubblica
senza  l'adozione di provvedimento espropriativo, con atto notificato
l'11  novembre  1998  hanno citato davanti al tribunale di Firenze la
S.p.a.  Ferrovie dello Stato, proprietaria di detta opera, nonche' la
S.r.l. C.I.R. Costruzioni, quale attuale capogruppo e mandataria (per
effetto  di  subingresso alla fallita S.p.a. COGEI) dell'associazione
delle  imprese  concessionarie  dei  lavori,  e  ne  hanno chiesto la
condanna  in  solido  al  pagamento  di lire 894.191.507, a titolo di
risarcimento del danno;
        che si e' costituita in giudizio soltanto la C.I.R., la quale
ha  contestato  la  propria  legittimazione  passiva  e  comunque  il
fondamento nel merito della domanda, e poi, con atto notificato il 20
marzo  2001 al Cecchi ed al Somigli ed il 4 aprile 2001 alle Ferrovie
dello  Stato,  ha  proposto  ricorso  per  regolamento  preventivo di
giurisdizione,   sostenendo   la   devoluzione   della  domanda  alla
cognizione  del  giudice  amministrativo,  ai  sensi dell'art. 34 del
d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21
luglio 2000, n. 205;
        che  il  Cecchi  ed  il  Somigli hanno replicato con distinti
controricorsi,   entrambi  assumendo  che  le  norme  invocate  dalla
ricorrente  non  toccano la giurisdizione del giudice ordinario nelle
controversie in materia di danni da occupazione appropriativa;
        che  il  procuratore  generale,  con  le conclusioni scritte,
premettendo che la causa e' soggetta all'applicazione dell'originario
testo  dell'art.  34  del  d.lgs.  n. 80  del  1998,  non  di  quello
introdotto  dall'art.  7  della  legge  n. 205  del  2000, in ragione
dell'irretroattivita'   di  quest'ultima  norma,  ha  sollecitato  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  di detto art. 34,
sotto  il  profilo  del  superamento  dei  limiti della delega di cui
all'art. 11,  quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
richiamando  i  motivi  per i quali la questione medesima e' stata in
altri  processi  gia'  sollevata  da  queste  Sezioni  unite  con  le
ordinanze  25  maggio  2000,  n. 43,  21  giugno  2001, n. 8506 ed 11
dicembre 2001, n. 15641;
        che,  per  la decisione sull'istanza di regolamento, e' stata
fissata  l'odierna  camera  di  consiglio, a norma dell'art. 375 cod.
proc. civ.;
        che il Somigli ha depositato memoria;
        che  la  controversia ricade nelle previsioni del primo e del
secondo  comma  dell'art.  34  del  d.lgs.  n. 80  del  1998, i quali
stabiliscono  la  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo
nelle  cause  aventi  ad  oggetto atti, provvedimenti e comportamenti
delle  amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia e
specificano  che tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio  (restando ferma, in base al terzo comma, la giurisdizione
del  tribunale  superiore  delle acque e la giurisdizione del giudice
ordinario  per  le  controversie  riguardanti  la determinazione e la
corresponsione  delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di  natura  espropriativa  od  ablativa),  dato  che dette previsioni
operano,  ai  sensi  dell'art. 45,  diciottesimo  comma,  nei giudizi
instaurati  a  partire del 1 luglio 1998, e comprendono, ove inerenti
all'indicata  materia,  le  domande  di  risarcimento  del  danno per
occupazione  acquisitiva, come gia' affermato da queste Sezioni umite
(v., in particolare, la citata ord. n. 43 del 2000);
        che,  nel  corso  del  procedimento, e' sopravvenuta la legge
n. 205  del  2000,  il  cui art. 7 ha sostituito l'art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998, sostanzialmente riportandone il contenuto (con la non
significativa  aggiunta  della  previsione,  nel primo comma, accanto
alle  amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed
ha pure sostituito il successivo art. 35, riproducendo fra l'altro il
primo   comma,   secondo   cui   il   giudice  amministrativo,  nelle
controversie  devolute  alla  sua  giurisdizione  esclusiva, dispone,
anche   attraverso   la   reintegrazione   in   forma  specifica,  il
risarcimento del danno ingiusto;
        che   queste  Sezioni  unite,  con  quelle  delle  menzionate
ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la legge n. 205 del
2000  (v., in particolare, ord. n. 15641 del 2001), ed inoltre con le
decisioni  21  marzo  2001,  n. 127, 6 aprile 2001, n. 149, 11 giugno
2001,  n. 7867,  16  luglio 2001, n. 9645, 17 luglio 2001, n. 9651, 8
agosto  2001, n. 10957, 28 novembre 2001, n. 15139, 12 dicembre 2001,
n. 15717, 14 gennaio 2002, n. 362, 7 febbraio 2002, n. 1760, 14 marzo
2002, n. 3791 e 24 aprile 2002, n. 6043, hanno negato che il predetto
art. 7,  inserito  in una legge operante a partire dal 10 agosto 2000
(a   norma  dell'art. 73,  terzo  comma  della  Costituzione),  abbia
efficacia  retroattiva,  e  dunque  hanno  escluso  che possa trovare
applicazione nelle cause a tale data gia' in corso davanti al giudice
ordinario, in deroga alla regola dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo
cui  la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della
proposizione  della  domanda  e  non  puo' venire meno per effetto di
sopraggiunti  mutamenti  del  quadro normativo (influenti solo quando
valgano  a  radicare la giurisdizione del giudice in precedenza adito
in difformita' della disciplina all'epoca vigente);
        che  il  principio  e  gli argomenti che lo sorreggono devono
essere  condivisi  e  ribaditi,  dato che la suddetta deroga, per sua
natura  abbisognante di una non equivoca previsione, non si rinviene,
direttamente  od  indirettamente,  nella  legge  n. 205  del  2000, e
nemmeno e' desuinibile dal coordinamento delle sue disposizioni con i
lavori  parlamentari,  da  cui si evince soltanto l'intento, in linea
con  i  criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ., di conservare alla
cognizione  del  giudice  amministrativo  i processi che dinanzi allo
stesso  siano  stati  in  precedenza attivati in base all'art. 34 del
d.lgs. n. 80 del 1998;
        che   la   Corte  costituzionale,  investita  nell'ambito  di
similari  procedimenti della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 34  originario  testo  del  d.lgs. n. 80 del 1998, sotto il
profilo  della  violazione  delle  direttive  fissate  dalla legge di
delega,  ha  restituito  gli  atti  al  giudice rimettente, quando la
questione  medesima  era stata sollevata prima della legge n. 205 del
2000,  per  un  riesame  della  sua  rilevanza  alla  luce  dello ius
superveniens  (v.  ord. 23 gennaio 2001, n. 17), e poi, con ordinanza
16  aprile  2002,  n. 123, sempre in relazione a giudizi instauratisi
davanti  al  giudice  ordinario dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10
agosto 2000, ma per i quali i provvedimenti di rimessione erano stati
adottati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del
2000, ha dichiarato inammissibili le relative istanze, per non essere
stata  vagliata  l'opzione  interpretativa secondo cui l'art. 7 della
legge  n. 205  del  2000,  sostituendo il testo dell'art. 34 (nonche'
degli artt.  33 e 35) all'interno del d.lgs. n. 80 del 1998, non solo
avrebbe  trasformato  la natura delle corrispondenti disposizioni, da
leggi in senso materiale a leggi in senso formale, cosi' attancandole
dal  vizio  di  eccesso  di  delega  per il quale la stessa Corte con
sentenza     17     luglio     2000,    n. 292    aveva    dichiarato
l'incostituzionalita'  dell'art. 33, ma avrebbe anche disciplinato la
giurisdizione  per  i  giudizi  sopra  indicati, apportando eccezione
all'art. 5  cod.  proc.  civ.,  mediante  il mantenimento della norma
dell'art. 45  diciottesimo  comma  del  d.lgs.  n. 80  del 1998 sulla
devoluzione  al  giudice  amministrativo  a partire dal 1 luglio 1998
delle controversie di cui agli artt. 33 e 34;
        che  i  rilievi  della  Corte  costituzionale,  dalla  stessa
rinnovati  con  ordinanza  12 luglio 2002, n. 340, non inducono ad un
mutamento  dell'indicato  indirizzo, dovendosi osservare, in aggiunta
ed a conferma delle argomentazioni sopra svolte, nonche' di quanto da
ultimo affermato da queste Sezioni unite con ordinanza 5 luglio 2002,
n. 12198  (ove  si e' preso atto della diversa esegesi proposta dalla
Corte  costituzionale  e  si e' ritenuto di non poterla condividere),
che  la  "sostituzione"  di  una  norma,  in  coerenza  con il valore
letterale  del  termine, di regola esprime una vicenda innovativa con
effetti  ex  nunc,  non comportando l'eliminazione o modificazione ab
origine  della  disposizione  sostituita,  ed  anzi  sottendendone la
persistente  operativita'  fino  a  quando  non ne prenda il posto la
disposizione  sostitutiva, e che un uso improprio di detto termine da
parte  dell'art. 7  della  legge  n. 205  del  2000,  nel senso della
rimozione  ex  tunc  dell'art. 34  del  d.lgs. n. 80 del 1998, non e'
ricavabile dalla mera appartenenza della norma sostituita ad un testo
normativo  del quale non sia modificata la data di entrata in vigore,
trattandosi  di elemento logicamente conciliabile anche con l'intento
di  conservare  la  medesima  disposizione sostituita fino al momento
della sostituzione;
        che   la   ritenuta   applicabilita'   nella  presente  causa
dell'art. 34  originario  testo  del  d.lgs.  n. 80  del  1998  rende
rilevante  la questione di legittimita' costituzionale di tale norma,
nella  parte  in  cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al
giudice  ordinario  e  devolve  al  giudice  amministrativo  anche le
controversie  risarcitorie  diverse  da  quelle  inerenti  a  diritti
patrimoniali  conseguenziali  rispetto  ad  atti  o  rapporti gia' di
pertinenza  di  detto  giudice amministrativo, ed anche, di riflesso,
dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80
del  1998,  nella  parte  in  cui fissa i poteri dello stesso giudice
amministrativo pure con riferimento a dette controversie;
        che   la   questione  non  e'  manifestamente  infondata,  in
relazione  agli  artt. 76  e  77 primo comma della Costituzione, e va
quindi  riproposta, per motivi analoghi a quelli che hanno portato la
Corte  costituzionale  a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 33 del
d.lgs.  n. 80 del 1998, in quanto la predetta devoluzione, implicando
una  nuova  giurisdizione  esclusiva,  potrebbe sconfinare dai limiti
della  delega  che  e'  stata  conferita  dall'art.  11, quarto comma
lett. g)   della   legge   15   marzo  1997,  n. 59  con  riferimento
circoscritto ai menzionati diritti patrimoniali conseguenziali;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 34, primo e secondo comma e
35 primo comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in
relazione  agli  artt. 76  e  77, primo comma della Costituzione, per
eccesso  rispetto  alla  delega  conferita dall'art. 11, quarto comma
lett.  g)  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in
materia  edilizia  ed  urbanistica, non si limitano ad estendere alle
controversie   inerenti  a  diritti  patrimoniali  conseguenziali  la
giurisdizione  di legittimita' od esclusiva gia' spettante al giudice
amministrativo,  ma  istituiscono  una  nuova figura di giurisdizione
esclusiva   e   piena,   con   riferimento  all'intero  ambito  delle
controversie  aventi  ad  oggetto atti, provvedimenti e comportamenti
delle amministrazioni pubbliche;
    Trasmette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  e  sospende il
giudizio;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al
Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili della Corte di cassazione, il 27 settembre 2002.
                        Il Presidente: Grieco
                                   Il consigliere relatore: Graziadei
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