N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Regione Piemonte - Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali - Previsto riconoscimento, finalizzato al pluralismo scientifico e alla liberta' di scelta del paziente, della pratica dell'agopuntura, della fitoterapia, della omeopatia, della omotossicologia e di altre otto (8) pratiche omologhe - Attribuzione ad una Commissione permanente dei compiti di promozione di tali pratiche, di monitoraggio e di previsione di spesa, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti di formazione degli operatori, di verifica dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito registro regionale - Disciplina transitoria per l'iscrizione in tale "albo" degli operatori gia' esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di professioni - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanita' - Mancata osservanza dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. - Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25. - Costituzione, art.117, commi primo e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 3 (sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517); legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2.(GU n.6 del 12-2-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliata; Contro il Presidente della giunta regionale del Piemonte; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25, recante "Regolamento delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali", pubblicata in B.U.R. Piemonte 31 ottobre 2002, n. 44, (in relazione all'art. 117, commi primo e terzo, Cost.). Giusta determinazione 20 dicembre 2002 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, siccome in contrasto con l'art. 117 Cost. (come sostituito con l'art. 3 legge cost. 18 ottobre n. 3). 1. - La denunciata legge regionale detta norme per la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, riconoscendole specificamente - al dichiarato fine di favorire la liberta' di scelta del paziente nell'ottica del pluralismo scientifico - nella "agopuntura", "fitoterapia", "omeopatia", "omotossicologia" ed altre (otto) pratiche omologhe individuate al primo comma dell'art. 2 (dalla lettura "a" alla lettera "l"). All'uopo, demanda ad una Commissione permanente, da istituirsi presso l'Assessorato competente in materia di sanita' e presieduta dal relativo Assessore regionale (art. 3), compiti: di promozione della divulgazione delle pratiche e terapie non convenzionali de quibus; di monitoraggio dati e di supporto delle azioni di programmazione e di previsione di spesa nel settore; di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti - pubblici e privati - deputati alla formazione degli operatori; di verifica, in capo a questi, dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito registro regionale (art. 4). Detta, inoltre una disciplina transitoria per l'iscrizione in tale "albo" degli operatori gia' esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali in parola (art. 7). 2. - Come si desume, linearmente, dalla lettera e dalla ratio legis le cennate disposizioni normative attengono allo esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, quali nominativamente elencate dal legislatore regionale; riguardano dunque - materia "di legislazione concorrente" di spettanza della regione sottoposta, ex art. 117 Cost., al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (primo comma) nonche' dei principi fondamentali la cui determinazione e' riservata alla legislazione statuale (terzo comma). Entrambi i limiti devono ritenersi violati dalla legge qui impugnata. 2.1. - Ed invero, quanto al secondo di quelli ora menzionati, e' agevole considerare che il previsto riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali" non ancora istituite dalla normativa statale, cui spetta - invece - l'individuazione dei principi generali in materia, eccede dalla competenza della regione, non potendo ritenersi a questa consentiti interventi legislativi intesi - in particolare - alla disciplina (attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore nazionale. Nella stessa prospettiva, e per altro verso, va pure considerato che, - in atto - l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sub art. 7 d.lgs. n. 517/1993) e l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999 hanno esplicitamente riservato allo Stato la individuazione delle figure professionali in discorso (degli operatori - cioe' - di pratiche terapeutiche "non convenzionali") cosi' ponendo, nell'ambito della materia "sanita'" (che non e' di nuova attribuzione alle regioni, avuto riguardo all'originario art. 117 Cost.), un principio fondamentale che (pur nel novellato assetto costituzionale delle competenze legislative, risultante dalle modifiche apportate dal titolo V della Costituzione) non puo' non imporsi al rispetto del legislatore regionale, fino a che (almeno implicitamente) conservato in vigore dopo la legge cost. n. 3/2001 perche' non disciplinato in termini diversi dalla normativa statale. 2.2 - Ma risulta, altresi', violato il limite (art. 117, primo comma, Cost.) costituito (anche per il legislatore regionale) dal rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Occorre riflettere, per vero, che le direttive comunitarie regolanti la libera circolazione dei professionisti concernono, anche, il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell'esercizio della attivita' professionale in un altro Stato (ospitante) al quale, in particolare, fanno carico di assicurarne il rispetto su tutto il proprio territorio. Ne viene di conseguenza - quanto all'obbligo di rispetto dei "vincoli" evocati dal citato primo comma dell'art. 117 Cost. - che la denunciata legge regionale se da un canto - con l'istituzione di nuove e regolamentate figure professionali nel settore dell'esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali" - mnnesca la piena operativita' delle cennate norme comunitarie, finisce d'altro canto, inevitabilmente, col limitare ad una parte soltanto del territorio italiano l'esplicazione del diritto alla libera circolazione, determinando trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro.
P. Q. M. Per le accennante considerazioni, e con riserva di migliore illustrazione, il deducente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte in epigrafe. Saranno depositati la determinazione consiliare 20 dicembre 2002 ed il testo della legge impugnata. Roma, addi' 27 dicembre 2002 L'Avvocato dello Stato: Sergio Laporta 03C0022