N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 gennaio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Trasporto pubblico - Norme della Regione Puglia sul trasporto pubblico locale - Previsione di poteri sostitutivi della Giunta regionale nei confronti degli enti locali inadempienti - Denunciata carenza di potesta' legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi in assenza della previa legge statale attuativa dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione. - Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, art. 24. - Costituzione, art. 120, comma secondo.(GU n.6 del 12-2-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, recante "testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 139 del 4 novembre 2002, relativamente all'art. 24, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002. 1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Puglia ha dettato norme sul trasporto pubblico locale. L'art. 24, in particolare dispone che "in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente"; 2. - Tale specifica norma si pone in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potesta' legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell'articolo 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non puo' autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale. Infatti, la disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Invero l'art. 120, secondo comma della Costituzione, nel primo periodo, attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario secondo comma dello stesso art. 120, le solenni disposizioni contenute nel precedente art. 114, primo e secondo comma, l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della stessa Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono". 3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che la denunciata normativa della legge regionale presenti vizi di illegittimita' costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall'articolo 120 della Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 24, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 27 dicembre 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara 03C0024