N. 1 ORDINANZA 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie - Fermo amministrativo del veicolo Prospettato contrasto
  con  il  principio  di  eguaglianza,  per la maggiore afflittivita'
  della  sanzione  rispetto  al  trattamento  previsto per la ipotesi
  indicata  all'art.  128 del codice della strada, e con il canone di
  ragionevolezza  e  proporzionalita'  delle  misure  sanzionatorie -
  Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.  30  aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato
  dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie  -  Fermo  amministrativo  del  veicolo Restituzione del
  veicolo  soltanto  dopo  il  rigetto  dell'opposizione  e  spese di
  custodia  -  Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza,
  con  il  diritto di difesa e con il principio di tassativita' della
  sanzione  - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.
Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie   -  Fermo  amministrativo  del  veicolo  -  Difetto  di
  motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs.  30  aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato
  dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),   come   modificato   dall'art. 19,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge  25 giugno  1999, n. 205), e dell'art. 214, commi 1, 1-bis, 2 e
6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promossi con ordinanze emesse il 26 giugno 2001 dal giudice
di  pace  di  Bologna,  il  7 dicembre  2001  dal  giudice di pace di
Morbegno  e  il  25 gennaio  2002 dal giudice di pace di Borgomanero,
iscritte  al  n. 877  del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 142 e 158
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 2001 e nn. 14 e
16, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Bologna ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3,  24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,
n. 205), e dell'art. 214, commi 2 e 6, dello stesso codice;
        che  il  giudice  rimettente,  investito  di  un  giudizio di
opposizione  avverso  un  provvedimento di fermo amministrativo di un
veicolo,  alla  cui  guida  il ricorrente era stato colto con patente
scaduta   di  validita',  ha  disposto,  col  decreto  di  fissazione
dell'udienza, la restituzione del mezzo;
        che  ad avviso del rimettente l'art. 126, comma 7, del codice
della  strada,  si  pone  in  contrasto col principio di eguaglianza,
posto  che  per chi viola l'art. 128 dello stesso codice - conducendo
un  veicolo  senza  essersi  sottoposto  agli  esami  ed accertamenti
disposti  dall'autorita'  competente, ovvero essendo stato dichiarato
inidoneo  alla  guida  -  la  legge  irroga  una  sanzione pecuniaria
inferiore,  nel  minimo  e  nel  massimo,  a  quella  prevista  dalla
disposizione  censurata,  e  non  prevede il fermo amministrativo del
mezzo quale sanzione amministrativa accessoria;
        che,  secondo  il giudice a quo, la disposizione impugnata e'
censurabile  sotto  il  profilo  della "illogicita', ragionevolezza e
proporzionalita'  delle  misure  sanzionatorie", poiche' per un fatto
colposo,  quale e' quello di porsi alla guida con la patente scaduta,
vengono comminate sanzioni piu' afflittive di quelle previste per chi
si  mette  alla  guida  nonostante sia stato dichiarato inidoneo alla
stessa  e  perche'  la  sanzione  accessoria del ritiro della patente
perdura  sino alla regolarizzazione della stessa, mentre il fermo del
veicolo e' previsto in misura fissa;
        che,  come  osserva il rimettente, anche l'art. 214, comma 6,
del  codice  della  strada  si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost.,  perche'  impedisce al giudice di disporre la restituzione del
veicolo  sottoposto  a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione,
cio' che pone nel nulla il diritto di difesa del cittadino, e perche'
la  restituzione  non  puo'  avvenire  prima  del termine di sessanta
giorni,  in  applicazione  dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale);
        che, sempre secondo il rimettente, anche l'art. 214, comma 2,
del  codice  della  strada  - che in caso di fermo amministrativo del
veicolo   prevede  il  pagamento  delle  spese  di  custodia  ma  non
l'obbligo,  da  parte  dell'organo  che  procede all'accertamento, di
indicare le tariffe di liquidazione delle stesse - viola gli artt. 24
e   97   Cost.,  dal  momento  che  non  rispetta  "il  principio  di
tassativita' della sanzione";
        che    e'    intervenuto   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo    alla    Corte   di   dichiarare   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza delle questioni sollevate;
        che,  ad  avviso  della  difesa  erariale,  la  questione  e'
manifestamente  infondata  perche' la Corte ha gia' affermato che non
spetta  alla stessa rimodulare le scelte punitive del legislatore ne'
stabilire  la  quantificazione  delle sanzioni, e perche' il richiamo
all'art. 128   cod.   strada   e'   non  pertinente,  trattandosi  di
fattispecie non omogenea, ed infine perche' il fatto che il pagamento
della   sanzione   pecuniaria   principale   e  l'assolvimento  degli
adempimenti  necessari  al  rinnovo  della  patente non comportino il
venir  meno  del  fermo  del veicolo non viola i principi dell'art. 3
Cost;
        che,  sempre  secondo l'Avvocatura, la questione sollevata in
ordine  al comma 6 dell'art. 214 non ha rilevanza nel giudizio a quo,
avendo il rimettente disposto la restituzione del veicolo, mentre per
la  questione  concernente  il  comma 2 dello stesso articolo risulta
dalla  stessa  ordinanza  di  rimessione che nessuna contestazione e'
stata sollevata riguardo alla liquidazione delle spese di custodia;
        che  il giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 214,  commi  1  e  1-bis, del
decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  per  disparita'  di
trattamento  fra  il  destinatario  di tali disposizioni, cui incombe
l'onere  della  prova  che  la  circolazione  del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta', e il destinatario dell'art. 213, comma 6, del
medesimo    decreto    legislativo,   che   deve   solo   documentare
l'appartenenza   del  veicolo  a  persona  estranea  alla  violazione
amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;
        che il giudice a quo, investito di un giudizio di opposizione
alla  sanzione  accessoria  del  fermo  del  veicolo  per  violazione
dell'art. 126,  comma  7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si
limita  ad enunciare, nella motivazione dell'ordinanza di rimessione,
detta  supposta  disparita'  di trattamento, specificando soltanto le
ragioni  per  cui  ai  ricorrenti  necessitano i veicoli sottoposti a
fermo;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo  per  la  inammissibilita'  o comunque per l'infondatezza
della  questione,  in quanto posta in termini di mera ricezione delle
prospettazioni delle parti private, con affermazione apodittica della
rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza della stessa, senza
alcuna specificazione degli elementi della fattispecie;
        che   secondo  l'Avvocatura  la  questione  sarebbe  comunque
infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo
amministrativo,   anche  in  relazione  ai  diversi  presupposti  per
l'adozione dell'una o dell'altra misura;
        che  il giudice di pace di Borgomanero ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, comma
6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  "come  modificati, rispettivamente, dagli artt. 19 e 23 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507", in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost;
        che  il  rimettente  e'  investito  dell'esame  di un ricorso
presentato dal proprietario di un veicolo avverso il provvedimento di
fermo  amministrativo  dello  stesso, per avere egli guidato il mezzo
con patente scaduta di validita';
        che   il   giudice   a  quo,  quanto  alle  censure  relative
all'art. 214  del  codice  della  strada,  osserva  che  e'  evidente
l'assoluta  oscurita'  ed illogicita' della norma e il suo intento di
disincentivare  il ricorso del cittadino alla tutela giurisdizionale,
in  aperto  contrasto  con  l'art. 24,  primo  e secondo comma, della
Costituzione;
        che e' intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita' e
la  manifesta  infondatezza  della  questione,  in  quanto le censure
appaiono  prive  di  qualsiasi  motivazione  in  ordine  ai parametri
invocati.
    Considerato  che  i  giudici  rimettenti,  pur impugnando diverse
disposizioni,  censurano  norme  del  codice della strada relative al
fermo  amministrativo  di  veicolo  condotto  da  soggetto  munito di
patente  scaduta  di validita', e che per questa ragione le questioni
possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento;
        che  la  questione  sollevata  dal giudice di pace di Bologna
riguardo  all'art. 126,  comma  7,  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto
legislativo  30 dicembre  1999,  n. 507  (Depenalizzazione  dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), e' manifestamente infondata;
    che,  quanto  alla censura relativa alla violazione del principio
di  eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha
gia'  affermato (ordinanza n. 136 del 2002) che "nessuna comparazione
puo'   essere   fatta,   ai  fini  dello  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale   della   disposizione   impugnata,  fra  le  sanzioni
stabilite  per la guida con patente scaduta di validita'" e quella di
cui all'art. 128 cod. strada, "trattandosi di condotte diverse per le
quali la legge prevede, ragionevolmente, conseguenze diverse";
        che, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalita'
della   sanzione,  questa  Corte  ha  piu'  volte  ribadito  che  "la
determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni,
siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu'  ampia
discrezionalita'  legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le
scelte  punitive  del  legislatore  ne'  stabilire la quantificazione
delle sanzioni" (ordinanza n. 33 del 2001);
        che le censure svolte dal giudice di pace di Bologna riguardo
all'art. 214,   commi   2   e   6,   del  codice  della  strada  sono
manifestamente  inammissibili,  risultando  dalla stessa ordinanza di
rimessione  che il giudice a quo ha gia' provveduto alla restituzione
del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e che nessuna questione
e' stata sollevata in giudizio in ordine alle spese di custodia dello
stesso;
        che  le  ordinanze  di  rimessione  dei  giudici  di  pace di
Morbegno  e  di Borgomanero risultano prive di una idonea descrizione
degli  elementi essenziali dei giudizi a quibus, nonche' della dovuta
motivazione  in ordine alla rilevanza delle questioni ed ai parametri
costituzionali, che risultano quindi solo apoditticamente invocati;
        che  tali  ordinanze  non  sono  quindi  idonee a dare valido
ingresso  al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis:
ordinanze n. 280 del 2002, n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del
2001)   e   che   le  relative  questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,
n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  sollevate,  in
riferimento  agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dai giudici di
pace  di  Bologna,  Morbegno  e  di  Borgomanero  con le ordinanze in
epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285,  come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata,
in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di
pace di Borgomanero con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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