N. 5 ORDINANZA 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Dichiarazioni  rese  da un
  parlamentare   nel   corso   di   una   trasmissione  televisiva  -
  Procedimento  penale  a  suo  carico  per  il reato di diffamazione
  aggravata  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera di
  appartenenza  -  Ricorso  della  Corte  d'appello  di  Brescia, per
  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato - Delibazione
  preliminare  di  ammissibilita'  -  Sussistenza della materia di un
  conflitto - Ammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione della Camera dei deputati 18 giugno 1998.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  18 giugno  1998  relativa  alla insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dal  deputato  Vittorio  Sgarbi nei confronti dei
magistrati  Gherardo  Colombo e Ilda Boccassini, promosso dalla Corte
d'appello  di  Brescia  con  ricorso  depositato  il 15 marzo 2002 ed
iscritto al n. 214 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  la  Corte  d'appello di Brescia, con ordinanza del
24-25 gennaio  2002, depositata presso la cancelleria di questa Corte
il   15 marzo  2002,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti  della  Camera  dei deputati in relazione alla delibera, da
quest'ultima  adottata  nella  seduta  del  18 giugno  1998,  che  ha
stabilito  che  le  dichiarazioni  pronunciate  dal deputato Vittorio
Sgarbi  nel  corso  della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani"
nei  riguardi  di  Ilda  Boccassini e Gherardo Colombo, magistrati in
servizio  presso la Procura della Repubblica di Milano, costituiscono
opinioni  espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono,
in  quanto  tali,  insindacabili  a  norma dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
        che  la  ricorrente  premette  che nei confronti del deputato
Vittorio  Sgarbi  e'  in corso un procedimento penale per il reato di
diffamazione  aggravata  e  continuata  in  danno dei magistrati Ilda
Boccassini  e Gherardo Colombo per le dichiarazioni rese nel corso di
una trasmissione televisiva;
        che,  ad  avviso  della  ricorrente,  dalla  deliberazione di
insindacabilita'  della  Camera  dei deputati consegue un'illegittima
interferenza  nella sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria,
con  effetto  inibitorio  della prosecuzione del giudizio, potendo il
giudice   solo  sollevare  conflitto  di  attribuzione,  al  fine  di
verificare  se sussistano i presupposti richiesti dall'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  e  cioe' la riferibilita' alle funzioni
parlamentari della condotta ascritta al deputato Vittorio Sgarbi;
        che, secondo la Corte d'appello, nella condotta contestata al
deputato   Sgarbi   come  diffamatoria  mancherebbe  un  collegamento
funzionale  con  la sua attivita' parlamentare, in quanto consistente
in  frasi  "pronunciate  al  di fuori di un dibattito o di un comizio
politico,  nel  corso  di una trasmissione televisiva" condotta dallo
stesso deputato in virtu' di "un contratto privatistico" e "risultate
altresi'   prive  di  connessione  con  atti  tipici  delle  funzioni
parlamentari (...)".
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esiste  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla   sua   competenza",   restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
decisione, anche relativamente all'ammissibilita';
        che,   relativamente   al   requisito  soggettivo,  la  Corte
d'appello  e'  legittimata  a sollevare conflitto di attribuzione tra
poteri   dello  Stato,  in  quanto  organo  competente  a  dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investita, la
volonta'   del   potere   cui   appartiene,  in  posizione  di  piena
indipendenza  garantita  dalla  Costituzione  (ex plurimis, ordinanza
n. 379 del 2002);
        che la Camera dei deputati e' parimenti legittimata ad essere
parte  del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente
la  volonta'  del potere che rappresenta in ordine all'applicabilita'
ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra
le piu' recenti, ordinanza n. 414 del 2002);
        che,  sotto  il  profilo  oggettivo,  sussiste la materia del
conflitto,  poiche'  la Corte d'appello denuncia che la propria sfera
di   attribuzioni,   costituzionalmente   garantita,   sarebbe  stata
illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera
dei deputati;
        che,   infine,  dal  ricorso  si  ricavano  le  "ragioni  del
conflitto"  e "le norme costituzionali che regolano la materia", come
stabilito  dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla Corte
d'appello  di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Brescia, ricorrente;
        b)  che,  a  cura  della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione   di   cui  al  punto  a)  per  essere  successivamente
depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte entro il termine di
venti  giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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