N. 7 ORDINANZA 13 - 15 gennaio 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Pene detentive - Condanna alla reclusione per emissione di assegno senza provvista - Depenalizzazione - Mancata previsione di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e di riscossione con l'osservanza delle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata disparita' di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.3 del 22-1-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza in data 19 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 2001, pervenuta a questa Corte il 25 maggio 2002, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in qualita' di giudice dell'esecuzione penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorita' amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista"; che il giudice a quo osserva che colui il quale sia stato condannato definitivamente ad una pena pecuniaria per emissione di assegni senza copertura - fattispecie gia' punita con pena detentiva o in alternativa pecuniaria, e oggi depenalizzata dall'art. 29 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che punisce tale condotta con una sanzione amministrativa prima dell'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione, ora, in forza dell'articolo 101 del d.lgs. n. 507 del 1999, mentre vede revocato il provvedimento di condanna (comma 1), deve pero' egualmente sottostare al pagamento della multa "con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie", e non ha titolo per ottenere la ripetizione di quanto eventualmente gia' pagato per quel titolo (comma 2); mentre chi per lo stesso reato e' stato condannato - come il soggetto cui si riferisce il procedimento a quo - a pena detentiva fruisce della revoca della sentenza di condanna (art. 101 cit., comma 1) e va esente da ogni sanzione, non potendosi nemmeno applicare la previsione della trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa per l'applicazione della sanzione amministrativa, come e' previsto solo per i procedimenti ancora in corso (art. 102 del decreto legislativo n. 507 del 1999); che da cio' deriverebbe una disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto coloro che hanno commesso una violazione piu' grave, punita con pena detentiva non ancora espiata, vengono a fruire di un trattamento piu' favorevole rispetto a coloro cui e' stata inflitta una pena pecuniaria. Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999 - cioe' la medesima disposizione oggi denunciata - che prevedeva la riscossione delle multe e delle ammende inflitte con pronuncia definitiva prima dell'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione, e' stato, con la sentenza n. 169 del 2001 di questa Corte, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, ancorche' secondo una prospettiva opposta a quella della questione oggi in esame, e cioe' nel suo contenuto dispositivo relativo alla predetta riscossione (che nella prospettiva del giudice odierno remittente rappresenta il tertium comparationis), anziche' nella parte in cui non estendeva analoga previsione di conservazione di sostanziale efficacia alle pene detentive; che pertanto e' opportuno restituire gli atti al giudice a quo per nuovo esame della questione a seguito del mutamento normativo recato dalla predetta sentenza di illegittimita' costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0031