N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 15 ottobre 2002 dal tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Glasi Riad Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal questore, in caso di impossibilita' di trattenimento presso un centro di accoglienza - Ricorso giurisdizionale avverso il decreto di espulsione - Mancata previsione - Incidenza su diritto inviolabile dell'uomo - Lesione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, per il deteriore trattamento dello straniero che viola l'ordine di espulsione (soggetto a sanzioni penali) e quello che lo viola, in caso di proroga da parte del questore ex art. 14, comma 1 (non soggetto a sanzioni penali). - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e 5-ter come modificati dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.4 del 29-1-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Vista l'istanza di illegittimita' costituzionale avanzata dalla difesa dell'imputato sentito il p.m. O s s e r v a Nella specie rileva il difensore che l'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dall'art. 13 legge n. 189/2002, non prevede ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non sia possibile trattenere lo straniero entro un centro di permanenza con cio' violando l'art. 24 Cost. che prevede il diritto di difesa. Osserva il giudicante che l'eccezione va accolta. Infatti nella specie si verifica una disparita' di trattamento tra lo straniero che viola l'ordine di espulsione emesso dal questore ex art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e lo straniero che viola l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore ex art. 14, primo comma. Invero mentre nel primo caso lo straniero nell'ipotesi di permanenza nel territorio dello Stato e' punito penalmente ex comma 5-ter, nel secondo caso non risulta punibile la sua condotta. Si ritengono violati pertanto gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione per disparita' di trattamento privazione del diritto di difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.
P. Q. M. Solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 13, legge n. 189/2002 per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Sospende il procedimento penale in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Viterbo, addi' 15 ottobre 2002 Il giudice: Centaro 03C0045