N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il  15 ottobre  2002  dal tribunale di Viterbo nel
procedimento penale a carico di Glasi Riad

Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla  frontiera  emesso  dal  questore, in caso di
  impossibilita'  di  trattenimento presso un centro di accoglienza -
  Ricorso  giurisdizionale avverso il decreto di espulsione - Mancata
  previsione  -  Incidenza su diritto inviolabile dell'uomo - Lesione
  del  diritto  di  difesa  e  del  principio  di uguaglianza, per il
  deteriore   trattamento  dello  straniero  che  viola  l'ordine  di
  espulsione  (soggetto  a sanzioni penali) e quello che lo viola, in
  caso  di  proroga  da  parte  del questore ex art. 14, comma 1 (non
  soggetto a sanzioni penali).
- D.lgs.  25  luglio  1998, n. 286, art. 14, commi 5-bis e 5-ter come
  modificati dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.4 del 29-1-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Vista  l'istanza  di illegittimita' costituzionale avanzata dalla
difesa dell'imputato sentito il p.m.

                            O s s e r v a

    Nella  specie rileva il difensore che l'art. 14, comma 5-bis, del
decreto   legislativo   25 luglio   1998   n. 286   come   modificato
dall'art. 13  legge  n. 189/2002, non prevede ricorso giurisdizionale
avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non
sia  possibile  trattenere lo straniero entro un centro di permanenza
con cio' violando l'art. 24 Cost. che prevede il diritto di difesa.
    Osserva  il  giudicante che l'eccezione va accolta. Infatti nella
specie si verifica una disparita' di trattamento tra lo straniero che
viola  l'ordine  di  espulsione emesso dal questore ex art. 14, comma
5-bis,  decreto  legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e lo straniero che
viola l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore
ex  art. 14,  primo  comma. Invero mentre nel primo caso lo straniero
nell'ipotesi  di  permanenza  nel  territorio  dello  Stato e' punito
penalmente  ex  comma 5-ter, nel secondo caso non risulta punibile la
sua condotta. Si ritengono violati pertanto gli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione  per disparita' di trattamento privazione del diritto di
difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.
                              P. Q. M.
    Solleva  eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14,
commi 5-bis e 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato  dall'art. 13,  legge  n. 189/2002  per  violazione  degli
artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
    Sospende  il  procedimento  penale  in corso e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone   che   l'ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento.
    Manda  la  cancelleria  per  gli  adempimenti di rito ex art. 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87.
        Viterbo, addi' 15 ottobre 2002
                         Il giudice: Centaro
03C0045