N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2002

Ordinanza   emessa   il   3   luglio   2002   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  l'8 gennaio  2003)  dal  T.a.r.  per  la  Puglia sez.
staccata  di Lecce sul ricorso proposto da Coppola Giovanni contro il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Istruzione  pubblica - Docenti di conservatorio e accademia abilitati
  all'insegnamento  nella  scuola media secondaria - Inclusione nella
  graduatoria  permanente nazionale - Condizioni - Abilitazione nella
  specifica  disciplina  e inclusione in una graduatoria di istituto,
  nonche'  in  una  graduatoria  nazionale  per  il  conferimento  di
  supplenze  con  attribuzione  del  punteggio minimo di 24 punti per
  titoli   artistico-culturali   e   professionali  -  Ingiustificato
  deteriore  trattamento  rispetto  agli  altri  docenti della scuola
  secondaria  per  i  quali  e'  sufficiente, ai fini dell'iscrizione
  nella  graduatoria  nazionale  permanente,  la  semplice iscrizione
  nella  graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze anche
  con  punteggio  inferiore  ai  24  punti - Incidenza sul diritto al
  lavoro  e  sui  principi  di  imparzialita'  e buon andamento della
  pubblica amministrazione.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.
(GU n.4 del 29-1-2003 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 319/2002
proposto   dal   dott. Coppola   Giovanni,   rappresentato  e  difeso
dall'avv. Franco Carrozzo, come da mandato a margine del ricorso, con
domicilio eletto in Lecce, via Salandra n. 30;
    Contro  il  Ministero  dell'istruzione,  in  persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di  Lecce,  per  l'annullamento, previa sospensione del provvedimento
n. 76 del 29 novembre 2001, con il quale il Ministero dell'istruzione
ha   decretato  il  depennamento  del  ricorrente  dalla  graduatoria
nazionale  permanente  ex  art. 270 T.U. n. 297/1994, come modificato
dall'art. 3,   legge   n. 124/1999,   finalizzata  alla  stipula  dei
contratti   a  tempo  indeterminato  per  il  personale  docente  dei
Conservatori (disciplina Arte scenica), ed ha risolto il contratto di
lavoro  a tempo indeterminato per la predetta disciplina sottoscritto
dal   ricorrente  con  decorrenza  dall'inizio  dell'anno  scolastico
2001-2002.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Data  per  letta  nella  camera di consiglio del 27 marzo 2002 la
relazione  del  referendario  dott. Pasquale  Mastrantuono  e  uditi,
altresi', gli avv. Franco Carrozzo e Giovanni Gustapane;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il  ricorrente e' da lungo tempo docente precario di arte scenica
nei  conservatori  statali  ed  ai  sensi  dell'O.M.  n. 247/1999  ha
conseguito  con  il  massimo  dei voti l'abilitazione per la suddetta
disciplina.
    In  seguito  ha ottenuto l'inclusione nella graduatoria nazionale
permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994 (come modificato dall'art. 3,
legge    n. 124/1999)   della   materia   arte   scenica,   allegando
l'abilitazione  conseguita  in  tale  disciplina e l'inclusione nella
graduatoria nazionale di un'altra disciplina: letteratura italiana.
    Inoltre,   il   ricorrente   e'   in   possesso   del   requisito
dell'inclusione  nella graduatoria d'istituto (elenco non idonei) del
Conservatorio  statale di Trento, per il conferimento delle supplenze
di  arte scenica: in virtu' di tale inclusione ha svolto il lavoro di
supplente  per  due  anni  consecutivi  (anni  scolastici 1994-1995 e
1995-1996).
    In  data 3 novembre 2001, in base allo scorrimento della predetta
graduatoria nazionale permanente. il ricorrente e' stato individuato,
quale  destinatario  del  contratto  individuale  di  lavoro  a tempo
indeterminato,   come  docente  per  la  materia  arte  scenica,  con
destinazione   presso  il  Conservatorio  di  Foggia,  sede  di  Rodi
Garganico, dove ha assunto e prestato servizio dal 6 novembre 2001.
    Con   provvedimento  n. 76  del  29 novembre  2001  il  Ministero
dell'istruzione  ha  decretato  il  depennamento del ricorrente dalla
graduatoria  nazionale permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994 per la
disciplina  arte scenica ed ha risolto il contratto di lavoro a tempo
indeterminato per la predetta disciplina, sottoscritto dal ricorrente
per l'anno scolastico 2001-2002.
    Tale provvedimento e' stato impugnato con il ricorso in epigrafe,
deducendo  la violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, dell'art. 3,
legge   n. 124/1999,   dell'art. 1,  comma  2-bis,  d.l.  n. 255/2001
convertito  in  legge n. 333/2001, l'eccesso di potere per errore nei
presupposti   ed  irrazionalita'  e  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  comma 2,  legge n. 124/1999 e dell'art. 1, comma 2-bis,
d.l.  n. 255/2001  convertito  in legge n. 333/2001 in relazione agli
artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.
    All'udienza  del  27  marzo  2002  il  ricorso  passava quindi in
decisione.

                            D i r i t t o

    Il  ricorrente  ha  prospettato  due  questioni  di  legittimita'
costituzionale.
    La  prima questione di legittimita' costituzionale consiste nella
diversa  disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), e comma
2  della  legge  n. 124/1999 rispetto a quella contenuta nell'art. 3,
comma 2, lett. b), stessa legge n. 124/1999.
    Infatti,   ai   sensi  dell'art. 2,  comma  1,  lett.  b),  legge
n. 124/1999  hanno  titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali
permanenti,   relative   al  personale  docente  della  scuola  media
secondaria  (ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), i
docenti  che  abbiano superato le prove di un precedente concorso per
titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi,
in  relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e
siano  inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
in  una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo (tale
norma  specifica  pure che si prescinde da quest'ultimo requisito per
il  personale  che  abbia  superato le prove dell'ultimo concorso per
titoli  ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge);  il  successivo comma 2 del predetto art. 2,
legge  n. 124/1999  soggiunge  che  hanno titolo all'inclusione nelle
suddette  graduatorie  nazionali permanenti anche i docenti che hanno
superato   gli   esami  di  un'apposita  sessione  riservata  per  il
conseguimento   dell'abilitazione   o  dell'idoneita'  richiesta  per
l'insegnamento,  disciplinata dal successivo comma 4 e da indirsi con
ordinanza  ministeriale  contemporaneamente  al  primo  concorso  per
titoli   ed  esami  successivo  all'entrata  in  vigore  della  legge
n. 124/1999.
    Mentre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) legge n. 124/1999
hanno  titolo  all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti,
relative  al  personale  docente  ed  assistente  dei conservatori di
musica,  delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di
arte  drammatica  e di danza, i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione  dei  titoli artistico-culturali e professionali, ai fini
della  inclusione  nelle  graduatorie  nazionali  per il conferimento
delle  supplenze, nonche' nelle graduatorie di istituto, un punteggio
non  inferiore  ai  24  punti  richiesti dalla previgente normativa e
abbiano  superato  le  prove  di un precedente concorso per titoli ed
esami  in  relazione  alla  medesima classe di concorso o al medesimo
posto  o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in
una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e
del   possesso   delle   capacita'   didattiche   relativamente  agli
insegnamenti da svolgere.
    Dalle  norme  sopra  esposte  risulta  evidente  la diversita' di
trattamento  tra i docenti di scuola media secondaria ed i docenti di
conservatorio  o  accademia:  infatti,  solo  per  l'inclusione nelle
graduatorie  permanenti  nazionali  dei  docenti  di  conservatorio o
accademia e' previsto, oltre all'abilitazione, anche il conseguimento
di  minimo  24  punti  ai  sensi  della  previgente  normativa  nella
valutazione   dei   titoli   artistico-culturali  e  professionali  e
l'iscrizione  in  una  graduatoria  di istituto e l'inclusione in una
graduatoria  nazionale  per  il conferimento di supplenze; mentre per
gli  altri  docenti di scuola media secondaria risulta sufficiente il
superamento  degli  esami  della sessione riservata per l'ottenimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
    La  seconda  questione di legittimita' costituzionale prospettata
dal  ricorrente  consiste  nella  diversita'  di  disciplina  tra  il
predetto  art. 3,  comma  2,  lett. b), legge n. 124/1999 e l'art. 1,
comma  2-bis,  d.l.  n. 255/2001  convertito in legge n. 333/2001. Ai
sensi  di quest'ultima norma per accedere alle graduatorie permanenti
di strumento musicale nella scuola media ex artt. 5 e 6 d.m. 27 marzo
2000  (Regolamento  recante  norme  sulle modalita' di integrazione e
aggiornamento  delle  graduatorie permanenti ex legge n. 124/1999), i
docenti privi del requisito di servizio di insegnamento (ai sensi del
predetto  art. 5  d.m.  27 marzo  2000 possono chiedere l'inserimento
nelle  graduatorie  permanenti  per  la  classe di strumento musicale
nella  scuola  media  i docenti che hanno prestato servizio effettivo
per  365  giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990
ed  il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno
scolastico  1994/1995),  in  possesso dell'abilitazione in educazione
musicale che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999,
erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del d.m. (l'art. 6 di
tale    d.m.   prevedeva   per   l'immissione   in   ruolo   relativa
all'insegnamento  di  ciascuna classe di strumento musicale un elenco
prioritario,  dove  era necessario conseguire un punteggio minimo, ed
un  elenco aggiuntivo, dove venivano inseriti tutti i docenti che non
avessero  conseguito  il  punteggio  minimo  per l'accesso all'elenco
prioritario)   sono   collocati,   in  un  secondo  scaglione,  nelle
graduatorie  permanenti  di strumento musicale di cui all'art. 5 d.m.
27 marzo 2000.
    Anche  relativamente a questa seconda questione di illegittimita'
costituzionale  risulta  evidente una differente disciplina normativa
tra  i  docenti  di  conservatorio e di accademia ex art. 3, comma 2,
lett.  b),  legge  n. 124/1999  ed i docenti di strumento musicale di
scuola media, dal momento che i primi, se sono inseriti negli elenchi
aggiuntivi  (cioe'  elenco  non  idonei) per l'immissione in ruolo ex
o.m.  21 febbraio  1989  (disciplina analoga a quella del citato d.m.
13 febbraio  1996)  per non aver conseguito il punteggio minimo di 24
punti    nella   valutazione   dei   titoli   artistico-culturali   e
professionali   che   da'   diritto   all'inserimento  negli  elenchi
prioritari  (cioe'  elenco  idonei), non hanno diritto all'inclusione
nelle  graduatorie  permanenti  nazionali,  dal  momento che per tale
categoria   di   docenti   risulta   necessario  l'inserimento  nelle
graduatorie   di  istituto  e  nelle  graduatorie  nazionali  per  il
conferimento  delle  supplenze  con  un  punteggio minimo di 24 punti
nella  valutazione  dei  titoli  artistico-culturali e professionali.
Mentre   i   secondi,  anche  se  risultano  inseriti  negli  elenchi
aggiuntivi  ex  d.m.  13 febbraio 1996 per mancato raggiungimento del
punteggio   minimo,   sono  collocati  nelle  graduatorie  permanenti
nazionali.
    Ad   avviso   del   collegio   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  prospettate  appaiono  rilevanti e non manifestamente
infondate.  Tali questioni risultano rilevanti nel presente giudizio,
dal   momento  che  il  provvedimento  impugnato  ha  determinato  il
depennamento del ricorrente dalla graduatoria nazionale permanente ex
art. 270  T.U.  n. 297/1994  per  la  disciplina  arte  scenica  e la
risoluzione  del  contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato per la
predetta   disciplina,   in   applicazione  di  una  specifica  nonna
legislativa  sospetta  di incostituzionalita' (art. 3, comma 2, lett.
b),  legge  n. 124/1999),  che  questa  sezione  deve  applicare alla
fattispecie in esame; ne' il suo contenuto letterale si presta ad una
diversa  interpretazione  favorevole  agli  interessi del ricorrente.
Infatti,  il  ricorrente,  sebbene  abbia superato con il massimo dei
voti  la sessione riservata di esami per l'abilitazione nella materia
di  arte  scenica  indetta  con  o.m. n. 247 del 20 ottobre 1999, non
avendo  ottenuto  ai  sensi  della  previgente normativa l'iscrizione
nell'elenco prioritario (elenco idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989, per
non   aver   conseguito   24   punti  nella  valutazione  dei  titoli
artistico-culturali  e  professionali,  e  non essendo inserito nelle
graduatorie   di  Istituto  e  nelle  graduatorie  nazionali  per  il
conferimento  delle supplenze con un punteggio minimo di 24 punti per
titoli  artistico-culturali  e professionali, non puo' essere incluso
nella  graduatoria  permanente  nazionale  relativa alla materia arte
scenica e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b),
legge   n. 124/1999   deve   ritenersi   legittimo  il  provvedimento
impugnato.
    Mentre,  al  contempo  deve  registrarsi  che i docenti di scuola
media secondaria nelle stesse condizioni del ricorrente hanno diritto
all'inclusione  nelle  graduatorie nazionali permanenti. Sul punto va
pure  segnalato  che  risulta del tutto ininfluente che il ricorrente
risulta  incluso nella graduatoria nazionale dell'altra disciplina di
letteratura  italiana,  attesocche'  per  evitare  la risoluzione del
contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  avrebbe dovuto essere
incluso  nelle  graduatorie  di  Istituto  e nazionale di aspirante a
supplenza  per  arte  scenica con un punteggio minimo di 24 punti per
titoli  artistico-culturali  e  professionali.  Al  riguardo  risulta
irrilevante   anche   l'iscrizione   nell'elenco   non   idonei  (con
attribuzione  di  un  punteggio  inferiore  a  24  punti  per  titoli
artistico-culturali  e professionali) degli aspiranti a supplenze per
la  materia  di  arte  scenica presso il Conservatorio di Trento, dal
momento che il citato art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 si
riferisce espressamente all'inclusione nelle graduatorie d'istituto e
nelle  graduatorie  nazionali per il conferimento delle supplenze con
un punteggio minimo per titoli artistico-culturali e professionali di
24 punti, punteggio minimo non posseduto dal ricorrente.
    Anche l'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge
n. 333/2001  ha  un  tenore  letterale,  che non da' adito ad una sua
interpretazione   estensiva   o   analogica,   come  prospettato  dal
ricorrente.   Infatti,   il  ricorrente,  nonostante  fosse  inserito
nell'elenco  aggiuntivo  (elenco non idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989
per  la  materia  di  arte  scenica  con attribuzione di un punteggio
inferiore  a  24  punti,  non ha titolo all'inclusione nella relativa
graduatoria  permanente  nazionale;  mentre  i  docenti  di strumento
musicale  di scuola media nelle sue stesse condizioni (cioe' iscritti
negli  elenchi  aggiuntivi  per  mancato  ottenimento  del  punteggio
minimo,  che  consente  l'inserimento  negli  elenchi prioritari), in
virtu' dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge
n. 333/2001  sono  inseriti  nella  specifica  graduatoria permanente
nazionale.
    Inoltre,  per  completezza, si fa presente che il collegio non ha
potuto  accogliere il motivo di impugnazione relativo alla violazione
dell'art. 7,   legge   n. 241/1990,  poiche'  ritiene  di  aderire  a
quell'orientamento    giurisprudenziale    secondo    il   quale   la
comunicazione   di  avvio  del  procedimento  amministrativo  non  e'
necessaria,   ove   i   presupposti   di   fatto  sono  indiscussi  e
l'interpretazione  delle  norme  applicabili  non presenta ragioni di
dubbio.
    La  questione  di  illegittimita'  costituzionale  sollevata  non
risulta  neanche manifestamente infondata, per ritenuto contrasto con
gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.
    Infatti, per quanto riguarda l'art. 3 Cost. deve evidenziarsi che
il  predetto  art. 3,  comma  2, lett. b), legge n. 124/1999 pone una
chiara sperequazione tra i docenti di conservatorio, che per ottenere
l'inclusione  nella  graduatoria  nazionale  permanente  ex  art. 270
d.lgs.  n. 297/1994  devono  possedere,  oltre all'abilitazione nella
specifica  disciplina,  anche  l'inclusione  in  una  graduatoria  di
istituto,  nonche'  in  una graduatoria nazionale per il conferimento
delle   supplenze  con  attribuzione  di  24  punti  ai  sensi  della
previgente normativa nella valutazione dei titoli artistico-culturali
e professionali, ed i docenti scuola media secondaria, che ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 2,  comma  1, lett. b), e comma 2, legge
n. 124/1999  sono  inseriti  nelle  graduatorie  permanenti nazionali
soltanto  per  aver  superato  la  sessione  riservata degli esami di
abilitazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 124/1999
e  disciplinata  dall'art. 2,  comma  4,  stessa  legge  n. 124/1999,
prescindendosi  dal  requisito dell'inclusione in una graduatoria per
l'immissione in ruolo.
    L'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 nella parte in cui
preclude  l'inclusione  nelle  graduatorie  permanenti  nazionale dei
docenti  di  conservatorio e accademia abilitati e non inseriti nelle
graduatorie   di  Istituto  e  nelle  graduatorie  nazionali  per  il
conferimento  delle supplenze con un punteggio minimo di 24 punti per
titoli artistico-culturali e professionali, ma inseriti negli elenchi
aggiuntivi  (elenco non idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989 (per mancato
conseguimento   del   punteggio   minimo   di   24   punti),  risulta
costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost. anche
se  posto  in relazione con l'art. 1, comma 2-bis, legge n. 255/2001,
ai sensi del quale i docenti di strumento musicale della scuola media
accedono  alle  graduatorie  permanenti  nazionali  in forza del solo
possesso   dell'abilitazione   e   dell'inserimento   negli   elenchi
aggiuntivi   (con   attribuzione  di  un  punteggio  inferiore  nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali).
    Tale   differenziazione   normativa  tra  docenti  di  istruzione
artistica (conservatorio e accademie) e tutti gli altri docenti della
scuola  secondaria,  risulta  discriminatoria  e  non giustificata da
particolari  ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare piu'
severamente  l'accesso  alle  graduatorie  permanenti  dei docenti di
conservatorio  ed  accademia rispetto a quello previsto per tutti gli
altri  docenti,  tenuto  anche  conto  che sia l'art. 3, comma 3, sia
l'art. 2,  comma 4, della legge n. 124/1999 prevedono identici titoli
di  servizio  per  la  partecipazione  agli  esami  abilitativi della
sessione riservata.
    Pertanto,  ad avviso del collegio risulta violato il principio di
ragionevolezza,   sotteso   al   principio   di  eguaglianza  sancito
dall'art. 3  Cost.,  secondo  cui  la  legge deve trattare in maniera
uguale categorie analoghe di lavoratori, come i docenti di istruzione
artistica e gli altri docenti della scuola primaria e secondaria ed i
docenti  di  strumento  musicale  della scuola media, non ricavandosi
dall'ordinamento  giuridico di settore caratteristiche sostanziali ed
ontologiche diverse tra le suddette categorie di docenti, che possano
giustificare   un   trattamento   differenziato   nell'accesso   alle
graduatorie  permanenti. Ne' dal dettato normativo dell'art. 3, comma
2,  lett.  b),  legge n. 124/1999 si evincono le finalita' perseguite
dal  legislatore,  che  possano  far  ritenere congrua ed adeguata la
scelta  di  prevedere  per  i  docenti  di conservatorio ed accademia
requisiti  di accesso alle graduatorie permanenti, ulteriori rispetto
alle altre categorie di docenti, cosi' come disciplinate dall'art. 2,
comma  1,  lett. b) e comma 2, legge n. 124/1999 e dall'art. 1, comma
2-bis, legge n. 255/2001.
    L'art. 3,   comma  2,  lett.  b),  legge  n. 124/1999  appare  in
contrasto  anche  con  l'art. 4  Cost.,  dal momento che impone delle
irrazionali limitazioni all'accesso al lavoro da parte dei cittadini,
e   con   l'art. 97  Cost.,  in  quanto  i  requisiti  richiesti  per
l'inclusione    nelle   graduatorie   permanenti   dei   docenti   di
conservatorio  ed  accademia  non  risultano idonei ad assicurare una
provvista  di  docenti  in  grado  di assicurare il miglior andamento
dell'amministrazione scolastica.
    Per  le  considerazioni  che  precedono  il  giudizio va, dunque,
sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale
della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma  2,  lett.  b),  legge  n. 124/1999  in  relazione  ai principi
desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  comma  2, lett. b), legge
n. 124/1999  per contrasto con i principi desumibili dagli artt. 3, 4
e 97 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella camera di consiglio del 27 marzo
2002.
                      Il Presidente: Cavallari
                                           L'estensore: Mastrantuono
03C0047