N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2002
Ordinanza emessa il 3 luglio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2003) dal T.a.r. per la Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Coppola Giovanni contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Istruzione pubblica - Docenti di conservatorio e accademia abilitati all'insegnamento nella scuola media secondaria - Inclusione nella graduatoria permanente nazionale - Condizioni - Abilitazione nella specifica disciplina e inclusione in una graduatoria di istituto, nonche' in una graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze con attribuzione del punteggio minimo di 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri docenti della scuola secondaria per i quali e' sufficiente, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria nazionale permanente, la semplice iscrizione nella graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze anche con punteggio inferiore ai 24 punti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 4 e 97.(GU n.4 del 29-1-2003 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 319/2002 proposto dal dott. Coppola Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Carrozzo, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Lecce, via Salandra n. 30; Contro il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento n. 76 del 29 novembre 2001, con il quale il Ministero dell'istruzione ha decretato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria nazionale permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994, come modificato dall'art. 3, legge n. 124/1999, finalizzata alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il personale docente dei Conservatori (disciplina Arte scenica), ed ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato per la predetta disciplina sottoscritto dal ricorrente con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2001-2002. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta nella camera di consiglio del 27 marzo 2002 la relazione del referendario dott. Pasquale Mastrantuono e uditi, altresi', gli avv. Franco Carrozzo e Giovanni Gustapane; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente e' da lungo tempo docente precario di arte scenica nei conservatori statali ed ai sensi dell'O.M. n. 247/1999 ha conseguito con il massimo dei voti l'abilitazione per la suddetta disciplina. In seguito ha ottenuto l'inclusione nella graduatoria nazionale permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, legge n. 124/1999) della materia arte scenica, allegando l'abilitazione conseguita in tale disciplina e l'inclusione nella graduatoria nazionale di un'altra disciplina: letteratura italiana. Inoltre, il ricorrente e' in possesso del requisito dell'inclusione nella graduatoria d'istituto (elenco non idonei) del Conservatorio statale di Trento, per il conferimento delle supplenze di arte scenica: in virtu' di tale inclusione ha svolto il lavoro di supplente per due anni consecutivi (anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996). In data 3 novembre 2001, in base allo scorrimento della predetta graduatoria nazionale permanente. il ricorrente e' stato individuato, quale destinatario del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, come docente per la materia arte scenica, con destinazione presso il Conservatorio di Foggia, sede di Rodi Garganico, dove ha assunto e prestato servizio dal 6 novembre 2001. Con provvedimento n. 76 del 29 novembre 2001 il Ministero dell'istruzione ha decretato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria nazionale permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994 per la disciplina arte scenica ed ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato per la predetta disciplina, sottoscritto dal ricorrente per l'anno scolastico 2001-2002. Tale provvedimento e' stato impugnato con il ricorso in epigrafe, deducendo la violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, dell'art. 3, legge n. 124/1999, dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001, l'eccesso di potere per errore nei presupposti ed irrazionalita' e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, legge n. 124/1999 e dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001 in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. All'udienza del 27 marzo 2002 il ricorso passava quindi in decisione. D i r i t t o Il ricorrente ha prospettato due questioni di legittimita' costituzionale. La prima questione di legittimita' costituzionale consiste nella diversa disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2 della legge n. 124/1999 rispetto a quella contenuta nell'art. 3, comma 2, lett. b), stessa legge n. 124/1999. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 124/1999 hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, relative al personale docente della scuola media secondaria (ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo (tale norma specifica pure che si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge); il successivo comma 2 del predetto art. 2, legge n. 124/1999 soggiunge che hanno titolo all'inclusione nelle suddette graduatorie nazionali permanenti anche i docenti che hanno superato gli esami di un'apposita sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' richiesta per l'insegnamento, disciplinata dal successivo comma 4 e da indirsi con ordinanza ministeriale contemporaneamente al primo concorso per titoli ed esami successivo all'entrata in vigore della legge n. 124/1999. Mentre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) legge n. 124/1999 hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, relative al personale docente ed assistente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacita' didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. Dalle norme sopra esposte risulta evidente la diversita' di trattamento tra i docenti di scuola media secondaria ed i docenti di conservatorio o accademia: infatti, solo per l'inclusione nelle graduatorie permanenti nazionali dei docenti di conservatorio o accademia e' previsto, oltre all'abilitazione, anche il conseguimento di minimo 24 punti ai sensi della previgente normativa nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali e l'iscrizione in una graduatoria di istituto e l'inclusione in una graduatoria nazionale per il conferimento di supplenze; mentre per gli altri docenti di scuola media secondaria risulta sufficiente il superamento degli esami della sessione riservata per l'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento. La seconda questione di legittimita' costituzionale prospettata dal ricorrente consiste nella diversita' di disciplina tra il predetto art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 e l'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001. Ai sensi di quest'ultima norma per accedere alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media ex artt. 5 e 6 d.m. 27 marzo 2000 (Regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti ex legge n. 124/1999), i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento (ai sensi del predetto art. 5 d.m. 27 marzo 2000 possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti per la classe di strumento musicale nella scuola media i docenti che hanno prestato servizio effettivo per 365 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995), in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del d.m. (l'art. 6 di tale d.m. prevedeva per l'immissione in ruolo relativa all'insegnamento di ciascuna classe di strumento musicale un elenco prioritario, dove era necessario conseguire un punteggio minimo, ed un elenco aggiuntivo, dove venivano inseriti tutti i docenti che non avessero conseguito il punteggio minimo per l'accesso all'elenco prioritario) sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'art. 5 d.m. 27 marzo 2000. Anche relativamente a questa seconda questione di illegittimita' costituzionale risulta evidente una differente disciplina normativa tra i docenti di conservatorio e di accademia ex art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 ed i docenti di strumento musicale di scuola media, dal momento che i primi, se sono inseriti negli elenchi aggiuntivi (cioe' elenco non idonei) per l'immissione in ruolo ex o.m. 21 febbraio 1989 (disciplina analoga a quella del citato d.m. 13 febbraio 1996) per non aver conseguito il punteggio minimo di 24 punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali che da' diritto all'inserimento negli elenchi prioritari (cioe' elenco idonei), non hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie permanenti nazionali, dal momento che per tale categoria di docenti risulta necessario l'inserimento nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze con un punteggio minimo di 24 punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali. Mentre i secondi, anche se risultano inseriti negli elenchi aggiuntivi ex d.m. 13 febbraio 1996 per mancato raggiungimento del punteggio minimo, sono collocati nelle graduatorie permanenti nazionali. Ad avviso del collegio le questioni di legittimita' costituzionale prospettate appaiono rilevanti e non manifestamente infondate. Tali questioni risultano rilevanti nel presente giudizio, dal momento che il provvedimento impugnato ha determinato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria nazionale permanente ex art. 270 T.U. n. 297/1994 per la disciplina arte scenica e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per la predetta disciplina, in applicazione di una specifica nonna legislativa sospetta di incostituzionalita' (art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999), che questa sezione deve applicare alla fattispecie in esame; ne' il suo contenuto letterale si presta ad una diversa interpretazione favorevole agli interessi del ricorrente. Infatti, il ricorrente, sebbene abbia superato con il massimo dei voti la sessione riservata di esami per l'abilitazione nella materia di arte scenica indetta con o.m. n. 247 del 20 ottobre 1999, non avendo ottenuto ai sensi della previgente normativa l'iscrizione nell'elenco prioritario (elenco idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989, per non aver conseguito 24 punti nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, e non essendo inserito nelle graduatorie di Istituto e nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze con un punteggio minimo di 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali, non puo' essere incluso nella graduatoria permanente nazionale relativa alla materia arte scenica e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato. Mentre, al contempo deve registrarsi che i docenti di scuola media secondaria nelle stesse condizioni del ricorrente hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti. Sul punto va pure segnalato che risulta del tutto ininfluente che il ricorrente risulta incluso nella graduatoria nazionale dell'altra disciplina di letteratura italiana, attesocche' per evitare la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avrebbe dovuto essere incluso nelle graduatorie di Istituto e nazionale di aspirante a supplenza per arte scenica con un punteggio minimo di 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali. Al riguardo risulta irrilevante anche l'iscrizione nell'elenco non idonei (con attribuzione di un punteggio inferiore a 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali) degli aspiranti a supplenze per la materia di arte scenica presso il Conservatorio di Trento, dal momento che il citato art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 si riferisce espressamente all'inclusione nelle graduatorie d'istituto e nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze con un punteggio minimo per titoli artistico-culturali e professionali di 24 punti, punteggio minimo non posseduto dal ricorrente. Anche l'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001 ha un tenore letterale, che non da' adito ad una sua interpretazione estensiva o analogica, come prospettato dal ricorrente. Infatti, il ricorrente, nonostante fosse inserito nell'elenco aggiuntivo (elenco non idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989 per la materia di arte scenica con attribuzione di un punteggio inferiore a 24 punti, non ha titolo all'inclusione nella relativa graduatoria permanente nazionale; mentre i docenti di strumento musicale di scuola media nelle sue stesse condizioni (cioe' iscritti negli elenchi aggiuntivi per mancato ottenimento del punteggio minimo, che consente l'inserimento negli elenchi prioritari), in virtu' dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001 sono inseriti nella specifica graduatoria permanente nazionale. Inoltre, per completezza, si fa presente che il collegio non ha potuto accogliere il motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 7, legge n. 241/1990, poiche' ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non e' necessaria, ove i presupposti di fatto sono indiscussi e l'interpretazione delle norme applicabili non presenta ragioni di dubbio. La questione di illegittimita' costituzionale sollevata non risulta neanche manifestamente infondata, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Infatti, per quanto riguarda l'art. 3 Cost. deve evidenziarsi che il predetto art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 pone una chiara sperequazione tra i docenti di conservatorio, che per ottenere l'inclusione nella graduatoria nazionale permanente ex art. 270 d.lgs. n. 297/1994 devono possedere, oltre all'abilitazione nella specifica disciplina, anche l'inclusione in una graduatoria di istituto, nonche' in una graduatoria nazionale per il conferimento delle supplenze con attribuzione di 24 punti ai sensi della previgente normativa nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ed i docenti scuola media secondaria, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, legge n. 124/1999 sono inseriti nelle graduatorie permanenti nazionali soltanto per aver superato la sessione riservata degli esami di abilitazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 124/1999 e disciplinata dall'art. 2, comma 4, stessa legge n. 124/1999, prescindendosi dal requisito dell'inclusione in una graduatoria per l'immissione in ruolo. L'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 nella parte in cui preclude l'inclusione nelle graduatorie permanenti nazionale dei docenti di conservatorio e accademia abilitati e non inseriti nelle graduatorie di Istituto e nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze con un punteggio minimo di 24 punti per titoli artistico-culturali e professionali, ma inseriti negli elenchi aggiuntivi (elenco non idonei) ex o.m. 21 febbraio 1989 (per mancato conseguimento del punteggio minimo di 24 punti), risulta costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 Cost. anche se posto in relazione con l'art. 1, comma 2-bis, legge n. 255/2001, ai sensi del quale i docenti di strumento musicale della scuola media accedono alle graduatorie permanenti nazionali in forza del solo possesso dell'abilitazione e dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi (con attribuzione di un punteggio inferiore nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali). Tale differenziazione normativa tra docenti di istruzione artistica (conservatorio e accademie) e tutti gli altri docenti della scuola secondaria, risulta discriminatoria e non giustificata da particolari ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare piu' severamente l'accesso alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti, tenuto anche conto che sia l'art. 3, comma 3, sia l'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 prevedono identici titoli di servizio per la partecipazione agli esami abilitativi della sessione riservata. Pertanto, ad avviso del collegio risulta violato il principio di ragionevolezza, sotteso al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., secondo cui la legge deve trattare in maniera uguale categorie analoghe di lavoratori, come i docenti di istruzione artistica e gli altri docenti della scuola primaria e secondaria ed i docenti di strumento musicale della scuola media, non ricavandosi dall'ordinamento giuridico di settore caratteristiche sostanziali ed ontologiche diverse tra le suddette categorie di docenti, che possano giustificare un trattamento differenziato nell'accesso alle graduatorie permanenti. Ne' dal dettato normativo dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 si evincono le finalita' perseguite dal legislatore, che possano far ritenere congrua ed adeguata la scelta di prevedere per i docenti di conservatorio ed accademia requisiti di accesso alle graduatorie permanenti, ulteriori rispetto alle altre categorie di docenti, cosi' come disciplinate dall'art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, legge n. 124/1999 e dall'art. 1, comma 2-bis, legge n. 255/2001. L'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 appare in contrasto anche con l'art. 4 Cost., dal momento che impone delle irrazionali limitazioni all'accesso al lavoro da parte dei cittadini, e con l'art. 97 Cost., in quanto i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia non risultano idonei ad assicurare una provvista di docenti in grado di assicurare il miglior andamento dell'amministrazione scolastica. Per le considerazioni che precedono il giudizio va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 in relazione ai principi desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 124/1999 per contrasto con i principi desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 marzo 2002. Il Presidente: Cavallari L'estensore: Mastrantuono 03C0047