N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 29 ottobre 2002 dal tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di Rosestolato Giuliano Armi e materie esplodenti - Armi ad aria compressa - Equiparazione alle armi comuni da sparo anche in assenza dei parametri cui riferire il valore di energia cinetica - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa per la indeterminatezza della fattispecie penale. - Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma terzo, come modificato dall'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, primo comma.(GU n.5 del 5-2-2003 )
IL TRIBUNALE Nell'ambito del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di: Rosestolato Giuliano, nato a Serravalle Sesia (VC) il 24 gennaio 1955, ivi residente, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Serravalle Sesia, c.so B. Buozzi n. 12/bis, gia' libero - presente, difeso di fiducia dall'avv. R. Serafini del Foro di Vercelli, imputato del delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione una carabina ad aria compressa marca BSA Airsporter matricola EN 13123. In Serravalle Sesia (VC) fino al 1996. Premesso che: l'imputato ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato subordinato all'effettuazione di perizia sull'arma in sequestro diretta a stabilire l'energia cinetica erogata dalla stessa; all'esito della perizia e successivamente al confronto in aula tra il perito ed il consulente tecnico della difesa e' emerso che condizioni variabili di temperatura, umidita', massa dei pallini determinano una differente energia cinetica alla bocca di volata dell'arma; Considerato che: la mancata indicazione dei parametri di temperatura, umidita', massa dei pallini da adottare in sede di verifica dell'energia cinetica dell'arma ad aria compressa appare creare un pregiudizio per l'imputato essendo possibile, in applicazione dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 (come modif. dall'art. 11 legge 21 dicembre 1999 n. 526 che la sussistenza del reato in contestazione nell'odierno procedimento venga o meno accertata sulla base di elementi (temperatura, umidita', massa dei pallini) casualmente incidenti sulle modalita' di esecuzione delle prove di rilevazione dell'energia cinetica dell'arma; tale situazione appare costituire offesa di principi di cui agli artt. 3, Cost., 24, comma 2, Cost., 27, comma 1, Cost., non garantendo la parita' di trattamento degli imputati in relazione al medesimo reato contestato e venendo a ledere il diritto di difesa dell'imputato per indeterminatezza della fattispecie; che la questione appare rilevante rispetto al procedimento in corso;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; n. 681/1998 R.G.N.R - n. 335/2001 R.G. Trib. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 (come modificato dall'art. 11, legge 21 dicembre 1999, n. 526), in riferimento agli artt. 3 Cost., 24 comma 2 Cost., 27 comma 1 Cost., nella parte in cui definisce quali armi comuni da sparo le armi ad aria compressa i cui proiettili erogano un energia cinetica superiore a 7,5 joule in assenza dei parametri di umidita', temperatura, massa dei proiettili cui riferire il valore di energia cinetica; Ordina, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Vercelli, addi' 29 ottobre 2002 Il giudice: Tarantola 03c0054