N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2002
Ordinanza emessa l'8 novembre 2002 dal tribunale per i minorenni di Catanzaro nel procedimento penale a carico di R.A. Ordinamento giudiziario - Sostituzione dei magistrati assegnati al Tribunale dei minorenni - Possibilita' di sostituzione di tutti i giudici togati astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari - Lesione della tutela dei minori - Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo. - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 110; regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, art. 2, comma secondo. - Costituzione, artt. 24, comma secondo, 31 e 111, primo comma.(GU n.5 del 5-2-2003 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Nel giudizio iscritto al numero 31 del registro generale dell'anno 1999, ha deliberato la seguente ordinanza. Visti gli atti; Sentiti, alla udienza del 3 ottobre 2002, il pubblico ministero, dott. Beniamino Calabrese, sostituto procuratore della Repubblica, e il difensore dell'imputato, avvocato Flavia Barbuto, designata in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Angelo Pugliese del foro di Cosenza; Udito il Presidente relatore; Premesso in fatto Procedutosi a carico dell'imputato R A, giusti decreti dispositivi del giudizio entrambi deliberati il 6 ottobre 1999 e contraddistinti dai numeri 213/1999 e 219/1999 R.G.U.P., per i reati ibidem enunciati, e instaurati altrettanti giudizi, alla udienza del 16 dicembre 1999, questo tribunale (in diversa composizione) ha riunito i procedimenti e ha differito ad altra udienza la trattazione del processo. Successivamente in seguito alla astensione (per sopravvenuto motivo di incompatibilita' conseguita alla deliberazione della sentenza 16 dicembre 1999 numero 39 pronunciata nei confronti di persone imputate in concorso con il R del medesimo delitto) di tutti componenti del collegio procedente (v. processo verbale della udienza del 24 gennaio 2000), il presidente di questo tribunale, con nota del 27 maggio 2002, esponendo che tutti i giudici (togati) dell'ufficio versano in situazione di incompatibilita', ha chiesto al presidente della Corte di appello di disporre "l'applicazione di un giudice del distretto, nonche' la destinazione in supplenza di altro giudice" per la composizione del collegio giudicante (v. pag. 58) e', giusto decreto del 3 giugno 2002, ha, quindi, fissato l'udienza del 3 ottobre 2002 per la trattazione del processo. Il presidente della Corte di appello ha provveduto in conformita' della richiesta del capo di questo ufficio e, previo interpello di disponibilita' tra tutti i magistrati dei tribunali ordinari del distretto, ha decretato l'applicazione del sottoscritto presidente e la destinazione in supplenza del giudice togato, indicato in epigrafe, entrambi in servizio, il primo in qualita' di presidente di sezione e la seconda in qualita' di giudice, presso il tribunale ordinario di Catanzaro. Alla udienza dibattimentale del 3 ottobre 2002, celebrata con la partecipazione dell'imputato (intervenuto nel corso della udienza dopo che ne e' stata dichiarata la contumacia), in limine il difensore del giudicabile e il pubblico ministero hanno proposto eccezione di legittimita' costituzionale quanto agli artt. 49, 50, 50-bis, 97, 98, 110 dell'ordinamento giudiziario, in relazione all'art. 43 c.p.p., denunziando la violazione degli artt. 25, 31 e 111 della Costituzione. Il collegio ha aggiornato il dibattimento alla odierna udienza per deliberare sull'incidente. Considerato in diritto 1. - Il difensore del giudicabile e il pubblico ministero contestano che la componente togata di questo collegio giudicante sia stata interamente ricostituita, mediante il combinato ricorso agli istituti della applicazione e della supplenza, con la provvista di due magistrati del tribunale ordinario, eppero' senza che nel collegio sieda in atto verun magistrato togato specializzato del tribunale per i minorenni, e, postulano, attraverso la proposizione dell'incidente di legittimita' costituzionale, che l'imputato sia giudicato dal tribunale per i minorenni del distretto di Salerno, quale giudice precostituito, ugualmente competente per materia ai sensi del combinato disposto degli artt. 43, comma 2, 11 c.p.p., l disp. att. c.p.p. e tabella A ibidem allegata. 2. - In punto di fatto e' fuori discussione che tutti i magistrati di questo tribunale per i minorenni versani in situazione di incompatibilita'. Dispone, in proposito, l'art. 43 del codice di rito che i giudici ricusati siano sostituiti "con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario" (comma 1) e che, qualora detta sostituzione non sia possibile, il tribunale (o la corte) rimetta "il procedimento al giudice egualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11". Ma, salvo un isolato precedente di merito (peraltro cassato dalla Corte suprema di cassazione), secondo il quale la impossibilita' della sostituzione del giudice astenuto mediante la supplenza (interna) tabellarmente precostituita di altro magistrato del medesimo ufficio, comporterebbe la rimessione del processo (Corte assise Catanzaro, 26 giugno 1996 numero 8, imp. Grilli e altri, edita in La Giustizia Penale, 1998, III, 188-192), domina pacifica e incontrastata la contraria opinione secondo cui alla rimessione non puo' farsi luogo senza che preventivamente (e infruttuosamente) si sia fatto ricorso agli istituti, ritenuti, peraltro, cumulabili: a) del provvedimento tabellare urgente ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, ultimo inciso dell'ordinamento giudiziario; b) della supplenza esterna, ai sensi dell'art. 97 seguente; c) della applicazione con magistrati di altri uffici, ai sensi dell'art. 110 dell'Ordinamento cit. Poco contano l'obiezione che, cosi' opinando, la surrogazione del giudice astenuto non rispetterebbe il principio della precostituzione del magistrato giudicante (art. 7-bis, comma 1 dell'ordinamento giudiziario) e il requisito, pure fissato dalla legge, dell'appartenenza del sostituto allo "stesso ufficio" del giudice sostituito (art. 43, comma 1, c.p.p) o, ancora, l'ulteriore rilievo che l'opinione de qua si risolve, in relazione ai tribunali per i minorenni, ai tribunali di sorveglianza e alle corti di assise, nella interpretazione abrogante della norma di cui all'art. 43, comma 2, c.p.p, posto che la rimessione resta sempre e necessariamente esclusa, in quanto ovviamente e' sempre possibile, mediante il cumulativo ricorso alla supplenza e alla applicazione, ricostituire - comunque ed ex post - la componente togata dei collegi. Invero nella giurisprudenza di legittimita' e' affatto univoco il citato contrario e consolidato orientamento che costituisce vero e proprio diritto vivente (Cass., Sez. I, 2 giugno 2000, numero 3872, massima n. 216166; Cass., Sez. I, 29 marzo 1999, numero 698, massima n. 212947; Cass., Sez. I, 8 febbraio 1999, numero 6064, massima n. 212450; Cass., Sez. I, 7 settembre 1998, numero 3417, massima n. 211227; Cass., Sez. I, 4 luglio 1998, numero 3500, massima n. 211037; Cass., Sez. I, 5 giugno 1998, numero 2346, massima n. 210667; Cass., Sez. I, 20 maggio 1998, numero 5925, massima n. 210617; Cass., Sez. I, 4 maggio 1998, numero 1527, massima n. 210558; Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, numero 2015, massima n. 210422; Cass., Sez. I, 13 marzo 1997, numero 1276, massima n. 207078; Cass., Sez. I, 6 agosto 1996, numero 2077, massima n. 205483; e Cass., Sez. I, 23 maggio 1996, numero 2079, massima n. 204917 in Archivio Penale - C.E.D. Cassazione). A tale orientamento si e' puntualmente uniformato il Presidente della Corte di appello decretando, sulla richiesta del capo di questo ufficio, la applicazione del sottoscritto presidente del collegio e la supplenza del giudice togato a latere. Pur in carenza della enunciazione dei pertinenti riferimenti normativi, i contestuali provvedimenti di destinazione in applicazione e di destinazione in supplenza (contenuti nel decreto del 27 settembre 2002) devono ritenersi adottati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario (l'applicazione del presidente del collegio) e dell'art. 2, comma 2 del R.D. 20 settembre 1934 numero 1579 (la supplenza del giudice togato). 3. - Alla stregua delle enunciate premesse e considerazioni appaiono manifestamente irrilevanti: A) le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 49 e 50 dell'ordinamento giudiziario concernenti la prima la costituzione e la giurisdizione del tribunale per i minorenni e la seconda la composizione del tribunale anzidetto, costituendo dette disposizioni il presupposto, ma non l'oggetto dell'incidente di legittimita' costituzionale siccome proposto e concretamente argomentato; B) la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 50-bis dell'ordinamento cit., che concerne l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari in seno ai tribunali per i minorenni, in quanto nel presente giudizio non e' in discussione nessuna questione che attenga alla giurisdizione preliminare; C) la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 97 dell'ordinamento cit., in materia di supplenze di magistrati negli organi collegiali, in quanto la decretata supplenza esterna del giudice togato a latere in questo collegio non e' riconducibile ad alcuna delle previsioni contenute nell'articolo anzidetto, che afferisce al caso diverso della supplenza interna disposta dal presidente, del tribunale per i minorenni ovvero a differenti ipotesi di supplenza esterna (corti di assise e soppressi tribunali regionali delle acqua pubbliche) disposti dal presidente della corte di appello; D) la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 98 dell'ordinamento cit., in materia di destinazione dei magistrati delle corti di appello, delle corti di assise e dei tribunali ordinari in seno a sezioni diverse della corte di appello o dei tribunali ordinari; E) la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 43 (comma 2) c.p.p., in quanto si tratta proprio della norma di cui il difensore e il pubblico ministero postulano in concreto l'applicazione, attraverso la proposizione e l'accoglimento dell'incidente di legittimita' costituzionale e la conseguente rimozione delle disposizioni che consentendo la sostituzione dei giudici minorili astenuti con giudici dei tribunali ordinari, precludono la rimessione del processo al tribunale per i minorenni precostituito secondo la tabella A dell'art. l disp. att. c.p.p. 4. - Nella contestazione delle parti in ordine alla supplenza del giudice a latere e' implicito il riferimento normativo all'art. 2, comma 2 del R.D. 20 settembre 1934 numero 1579 (in luogo di quello all'art. 97 dell'ordinamento giudiziario erroneamente citato, in quanto non pertinente al caso di specie). E, comunque, il collegio solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, nei sensi infra indicati in dispositivo, e procede alla trattazione dell'incidente de quo unitamente a quello relativo all'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, siccome proposto dalle parti. 5. - La questione e' rilevante. Le due disposizioni in esame art. 110 dell'ordinamento giudiziario e l'art. 2, comma 2 del R.D. 20 settembre 1934 numero 1579, laddove consentono la composizione del tribunale per i minorenni con due magistrati del tribunale ordinario, destinati l'uno in applicazione e l'altro in supplenza, concernono, nel presente giudizio, la stessa costituzione di questo collegio giudicante, sollecitato dalle parti a verificare la legittimita' della propria investitura. E, pertanto, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'incidente di legittimita' costituzionale proposto. 6. - Il collegio non ritiene che la questione sia manifestamente infondata. 6.1. - La Corte costituzionale, riesaminando alla luce della constata evoluzione del sistema processuale penale propri precedenti orientamenti, ha ricondotto al principio della "protezione della gioventu' che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione" e al coessenziale valore, costituzionalmente garantito della "tutela dei minori", gli istituti processuali e ordinamentali della giustizia minorile e ha, conseguentemente, dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934 numero 1404, nel parte (residua) in cui attribuiva alla cognizione del giudice ordinario non specializzato, sottraendoli alla competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato (Corte costituzionale, 28 luglio 1983 numero 2222, in archivio Costsn - C.E.D. Cassazione). Dalla pronuncia si evince la conclusione che i richiamati principi costituzionali comportano la conseguenza che i reati commessi dai minorenni debbano essere inderogabilmente conosciuti dai giudici specializzati minorili. Dubita, pertanto, il collegio che le totalitaria sostituzione della componente togata del tribunale per i minorenni con magistrati del tribunale ordinario (giudici non specializzati) possa compromettere o, quanto meno, attenuare la tutela costituzionale dei minori, nei sensi indicati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza e nelle precedenti pronunce (numero 25/1964 e numero 46/1978) alle quali si rinvia. La particolare, intensa tutela, sancita dall'art. 31, comma 2, della Costituzione e il diritto al giudizio dinanzi al giudice specializzato (v. in proposito la Relazione sullo stato della Giustizia per l'anno 1971 del Consiglio superiore della magistratura pure citata nella sentenza n. 222/1983) si propaga, rimodulandolo e arricchendolo, al diritto di difesa (art. 24, comma 2, della Costituzione) in relazione al giudicabile imputato di reati commessi in eta' minore e sul diritto di lui al giusto processo (art. 111, comma 1, della Costituzione), conferendo detta norma rilevo costituzionale a ogni particolare presidio, tutela e garanzia che la legge processuale accordi all'imputato. Consegue che la ipotizzata lesione del principio sancito dall'art. 31, comma 2, della Costituzione si ripercuote sugli anzidetti diritti, di rilevo costituzionale, arrecando simmetriche lesioni. 6.2. - Non ignora il collegio che la Corte suprema di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata consimile questione di legittimita' costituzionale proposta in relazione alla surrrogazione di un giudice del tribunale per i minorenni (astenuto o ricusato) con altro "magistrato del distretto non specializzato in materia minorile". La Corte di cassazione ha argomentato che "cio' che rileva non e' la persona fisica del giudice togato, ma la composizione e i poteri dell'organo giudicante, nonche' la procedura che innanzi a esso deve essere seguita"; e, in particolare, che "l'ordinamento realizza la esigenza di specializzazione mediante la composizione del collegio giudicante anche con l'inserimento di esperti non togati", in proposito contrapponendo "la unicita' della disciplina sul reclutamento e la formazione dei magistrati senza alcuna distinzione per quelli destinati alla composizione dei organi giudiziari minorili" (Cass., Sez. V, 28 novembre 2000 numero 12222, massima n. 218679 in Archivio Penale - C.E.D. Cassazione). Rileva, tuttavia, il collegio, nei limiti consentiti dalla legge al giudice a quo nella delibazione dell'incidente di legittimita' costituzionale, che l'autorevole precedente di legittimita' non dissipa totalmente il sospetto di incostituzionalita'. Pare invero, opinabile, l'assunto che, in relazione alla "esigenza di specializzazione del giudice minorile" siano irrilevanti la componente togata dei collegi giudicanti e la relativa provvista. Tale opinione sembra resistita dal dato inconfutabile della complessa evoluzione dell'assetto ordinamentale della giustizia minorile, che ha nettamente ripudiato il sistema dell'avvincendamento tabellare dei giudici del tribunale (ordinario) della sede capoluogo di distretto nella investitura degli uffici minorili; ha escluso ogni ipotesi di fungibilita' tra i giudici o di cumulativo esercizio delle funzioni, ordinarie e specializzate, ed e' culminato con la istituzione, per i minorenni, di uffici giudiziari giudicanti di primo grado, dotati di piena e perfetta autonomia, con correlato ufficio specializzato del pubblico ministero, presso di essi, integralmente togato. Sicche' l'ordinamento dimostra inconfutabilmente di considerare essenziale ai fini della specializzazione del giudice togato minorile, la stabilita' delle relative funzioni e l'autonomia degli uffici, posto che evidentemente l'esercizio continuativo e istituzionale delle funzioni di giudice togato specializzato accresce, potenzia e valorizza la specifica professionalita' del magistrato, cosi' assicurando la particolare tutela di rilevo costituzionale cui e' preordinato lo specifico assetto ordinamentale della giustizia minorile. Affatto debole pare, peraltro, il riferimento alla comune estrazione di tutti i magistrati dall'ordine giudiziario (che e' comune a giudici e magistrati del pubblico ministero che, certamente, non sono reciprocamente fungibili), laddove, piuttosto, sul piano della formazione e dello aggiornamento - contrariamente a quanto recita la citata massima di legittimita' - lo status del giudice togato minorile assume specifico e positivo rilievo normativo (art. 5 del d.lgs. 28 luglio 1989 numero 272). 7. - Infine non e' dato apprezzare alcuna lesione del principio del giudice naturale, posto che nella specie il giudicabile e' stato chiamato a rispondere dinanzi a questo tribunale per i minorenni, pacificamene competente per territorio e legalmente precostituito secondo la legge di ordinamento giudiziario, laddove le parti hanno posto in discussione non la determinazione dell'ufficio giudiziario, ma la sua composizione.
P. Q. M. Letti e applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 numero 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1956 numero 87; 1) Dichiara la manifesta irrilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 49, 50, 50-bis, 97, 98 dell'ordinamento giudiziario e 43 c.p.p.; 2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 110 dell'ordinamento giudiziario e 2, comma 2 del R.D. 20 settembre 1934 numero 1579, per sospetta violazione degli artt. 24, comma 2, 31 e 111, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui le norme ordinarie anzidette consentono la sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari. 3) Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 4) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Catanzaro, addi' 8 novembre 2002 Il Presidente: Vecchio 03C0059