N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2002

Ordinanza  emessa  l'8 novembre 2002 dal tribunale per i minorenni di
Catanzaro nel procedimento penale a carico di R.A.

Ordinamento  giudiziario  -  Sostituzione dei magistrati assegnati al
  Tribunale  dei  minorenni - Possibilita' di sostituzione di tutti i
  giudici  togati  astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali
  ordinari - Lesione della tutela dei minori - Violazione del diritto
  di difesa e del principio del giusto processo.
- Regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, art. 110; regio decreto 20
  settembre 1934, n. 1579, art. 2, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, 31 e 111, primo comma.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                    IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

    Nel   giudizio  iscritto  al  numero  31  del  registro  generale
dell'anno 1999, ha deliberato la seguente ordinanza.
    Visti gli atti;
    Sentiti,  alla udienza del 3 ottobre 2002, il pubblico ministero,
dott.  Beniamino Calabrese, sostituto procuratore della Repubblica, e
il  difensore  dell'imputato,  avvocato  Flavia Barbuto, designata in
sostituzione  del  difensore di fiducia, avvocato Angelo Pugliese del
foro di Cosenza;
    Udito il Presidente relatore;

                          Premesso in fatto

    Procedutosi   a   carico   dell'imputato   R  A,  giusti  decreti
dispositivi  del  giudizio  entrambi  deliberati  il 6 ottobre 1999 e
contraddistinti  dai numeri 213/1999 e 219/1999 R.G.U.P., per i reati
ibidem  enunciati, e instaurati altrettanti giudizi, alla udienza del
16 dicembre  1999,  questo  tribunale  (in  diversa  composizione) ha
riunito i procedimenti e ha differito ad altra udienza la trattazione
del processo.
    Successivamente  in  seguito  alla  astensione  (per sopravvenuto
motivo   di  incompatibilita'  conseguita  alla  deliberazione  della
sentenza  16 dicembre  1999  numero  39  pronunciata nei confronti di
persone  imputate in concorso con il R del medesimo delitto) di tutti
componenti del collegio procedente (v. processo verbale della udienza
del 24 gennaio 2000), il presidente di questo tribunale, con nota del
27  maggio  2002, esponendo che tutti i giudici (togati) dell'ufficio
versano  in  situazione di incompatibilita', ha chiesto al presidente
della  Corte di appello di disporre "l'applicazione di un giudice del
distretto, nonche' la destinazione in supplenza di altro giudice" per
la  composizione  del  collegio  giudicante  (v.  pag. 58) e', giusto
decreto  del  3  giugno  2002,  ha,  quindi,  fissato  l'udienza  del
3 ottobre 2002 per la trattazione del processo.
    Il presidente della Corte di appello ha provveduto in conformita'
della  richiesta  del  capo di questo ufficio e, previo interpello di
disponibilita'  tra  tutti  i  magistrati  dei tribunali ordinari del
distretto,  ha decretato l'applicazione del sottoscritto presidente e
la   destinazione  in  supplenza  del  giudice  togato,  indicato  in
epigrafe, entrambi in servizio, il primo in qualita' di presidente di
sezione  e  la  seconda  in  qualita' di giudice, presso il tribunale
ordinario di Catanzaro.
    Alla  udienza dibattimentale del 3 ottobre 2002, celebrata con la
partecipazione  dell'imputato  (intervenuto  nel  corso della udienza
dopo  che  ne  e'  stata  dichiarata  la  contumacia),  in  limine il
difensore  del  giudicabile  e  il  pubblico ministero hanno proposto
eccezione  di  legittimita'  costituzionale quanto agli artt. 49, 50,
50-bis,  97,  98,  110  dell'ordinamento  giudiziario,  in  relazione
all'art. 43  c.p.p.,  denunziando  la violazione degli artt. 25, 31 e
111 della Costituzione.
    Il  collegio  ha  aggiornato il dibattimento alla odierna udienza
per deliberare sull'incidente.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  difensore  del  giudicabile  e  il  pubblico ministero
contestano che la componente togata di questo collegio giudicante sia
stata  interamente  ricostituita,  mediante il combinato ricorso agli
istituti  della  applicazione  e della supplenza, con la provvista di
due  magistrati  del  tribunale  ordinario,  eppero'  senza  che  nel
collegio  sieda  in  atto  verun  magistrato togato specializzato del
tribunale  per  i minorenni, e, postulano, attraverso la proposizione
dell'incidente  di  legittimita'  costituzionale,  che l'imputato sia
giudicato  dal  tribunale  per  i minorenni del distretto di Salerno,
quale  giudice  precostituito,  ugualmente  competente per materia ai
sensi  del  combinato  disposto degli artt. 43, comma 2, 11 c.p.p., l
disp. att. c.p.p. e tabella A ibidem allegata.
    2.  -  In  punto  di  fatto  e'  fuori  discussione  che  tutti i
magistrati  di questo tribunale per i minorenni versani in situazione
di incompatibilita'.
    Dispone, in proposito, l'art. 43 del codice di rito che i giudici
ricusati  siano sostituiti "con altro magistrato dello stesso ufficio
designato  secondo  le  leggi di ordinamento giudiziario" (comma 1) e
che, qualora detta sostituzione non sia possibile, il tribunale (o la
corte)  rimetta "il procedimento al giudice egualmente competente per
materia determinato a norma dell'art. 11".
    Ma, salvo un isolato precedente di merito (peraltro cassato dalla
Corte  suprema  di  cassazione),  secondo  il quale la impossibilita'
della   sostituzione  del  giudice  astenuto  mediante  la  supplenza
(interna)   tabellarmente   precostituita  di  altro  magistrato  del
medesimo  ufficio,  comporterebbe  la  rimessione del processo (Corte
assise Catanzaro, 26 giugno 1996 numero 8, imp. Grilli e altri, edita
in  La  Giustizia  Penale,  1998,  III,  188-192),  domina pacifica e
incontrastata  la  contraria opinione secondo cui alla rimessione non
puo'  farsi  luogo  senza che preventivamente (e infruttuosamente) si
sia  fatto  ricorso agli istituti, ritenuti, peraltro, cumulabili: a)
del  provvedimento  tabellare urgente ai sensi dell'art. 7-bis, comma
2,  ultimo  inciso  dell'ordinamento  giudiziario; b) della supplenza
esterna,  ai  sensi  dell'art. 97 seguente; c) della applicazione con
magistrati  di  altri uffici, ai sensi dell'art. 110 dell'Ordinamento
cit.
    Poco contano l'obiezione che, cosi' opinando, la surrogazione del
giudice astenuto non rispetterebbe il principio della precostituzione
del  magistrato  giudicante  (art. 7-bis,  comma  1  dell'ordinamento
giudiziario)    e   il   requisito,   pure   fissato   dalla   legge,
dell'appartenenza  del  sostituto  allo  "stesso ufficio" del giudice
sostituito  (art. 43,  comma 1, c.p.p) o, ancora, l'ulteriore rilievo
che  l'opinione  de  qua  si risolve, in relazione ai tribunali per i
minorenni, ai tribunali di sorveglianza e alle corti di assise, nella
interpretazione  abrogante  della  norma di cui all'art. 43, comma 2,
c.p.p,  posto  che  la  rimessione  resta  sempre  e  necessariamente
esclusa,  in  quanto  ovviamente  e'  sempre  possibile,  mediante il
cumulativo ricorso alla supplenza e alla applicazione, ricostituire -
comunque ed ex post - la componente togata dei collegi.
    Invero nella giurisprudenza di legittimita' e' affatto univoco il
citato  contrario  e  consolidato orientamento che costituisce vero e
proprio  diritto  vivente (Cass., Sez. I, 2 giugno 2000, numero 3872,
massima  n. 216166; Cass., Sez. I, 29 marzo 1999, numero 698, massima
n. 212947;  Cass.,  Sez.  I,  8  febbraio  1999, numero 6064, massima
n. 212450;  Cass.,  Sez.  I,  7  settembre 1998, numero 3417, massima
n. 211227;  Cass.,  Sez. I,  4  luglio  1998,  numero  3500,  massima
n. 211037;  Cass.,  Sez.  I,  5  giugno  1998,  numero  2346, massima
n. 210667;  Cass.,  Sez.  I,  20 maggio  1998,  numero  5925, massima
n. 210617;  Cass.,  Sez.  I,  4  maggio  1998,  numero  1527, massima
n. 210558;  Cass.,  Sez.  I,  18  aprile  1998,  numero 2015, massima
n. 210422;  Cass.,  Sez.  I,  13  marzo  1997,  numero  1276, massima
n. 207078;  Cass.,  Sez.  I,  6  agosto  1996,  numero  2077, massima
n. 205483;  e  Cass.,  Sez.  I,  23 maggio 1996, numero 2079, massima
n. 204917 in Archivio Penale - C.E.D. Cassazione).
    A  tale  orientamento si e' puntualmente uniformato il Presidente
della Corte di appello decretando, sulla richiesta del capo di questo
ufficio,  la  applicazione del sottoscritto presidente del collegio e
la supplenza del giudice togato a latere.
    Pur  in  carenza  della  enunciazione  dei pertinenti riferimenti
normativi,   i   contestuali   provvedimenti   di   destinazione   in
applicazione  e  di  destinazione in supplenza (contenuti nel decreto
del 27 settembre 2002) devono ritenersi adottati, rispettivamente, ai
sensi  dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario (l'applicazione del
presidente del collegio) e dell'art. 2, comma 2 del R.D. 20 settembre
1934 numero 1579 (la supplenza del giudice togato).
    3.  -  Alla  stregua  delle  enunciate  premesse e considerazioni
appaiono manifestamente irrilevanti:
        A)  le questioni di legittimita' costituzionale relative agli
artt.  49  e  50 dell'ordinamento giudiziario concernenti la prima la
costituzione  e  la  giurisdizione del tribunale per i minorenni e la
seconda  la  composizione  del tribunale anzidetto, costituendo dette
disposizioni  il  presupposto,  ma  non  l'oggetto  dell'incidente di
legittimita'   costituzionale   siccome   proposto   e  concretamente
argomentato;
        B)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa
all'art.  50-bis  dell'ordinamento  cit.,  che concerne l'ufficio del
giudice  per  le  indagini preliminari e l'ufficio del giudice per le
indagini  preliminari in seno ai tribunali per i minorenni, in quanto
nel  presente  giudizio  non  e' in discussione nessuna questione che
attenga alla giurisdizione preliminare;
        C)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa
all'art. 97   dell'ordinamento  cit.,  in  materia  di  supplenze  di
magistrati  negli organi collegiali, in quanto la decretata supplenza
esterna  del  giudice  togato  a  latere  in  questo  collegio non e'
riconducibile  ad  alcuna  delle  previsioni  contenute nell'articolo
anzidetto,  che  afferisce  al  caso  diverso della supplenza interna
disposta  dal  presidente,  del  tribunale  per  i minorenni ovvero a
differenti  ipotesi di supplenza esterna (corti di assise e soppressi
tribunali  regionali  delle  acqua pubbliche) disposti dal presidente
della corte di appello;
        D)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa
all'art. 98  dell'ordinamento  cit.,  in  materia di destinazione dei
magistrati  delle  corti  di  appello,  delle  corti  di assise e dei
tribunali ordinari in seno a sezioni diverse della corte di appello o
dei tribunali ordinari;
        E)  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  relativa
all'art. 43 (comma 2) c.p.p., in quanto si tratta proprio della norma
di  cui  il  difensore  e il pubblico ministero postulano in concreto
l'applicazione,   attraverso   la   proposizione   e   l'accoglimento
dell'incidente   di  legittimita'  costituzionale  e  la  conseguente
rimozione  delle  disposizioni  che  consentendo  la sostituzione dei
giudici   minorili  astenuti  con  giudici  dei  tribunali  ordinari,
precludono  la  rimessione  del processo al tribunale per i minorenni
precostituito secondo la tabella A dell'art. l disp. att. c.p.p.
    4. - Nella contestazione delle parti in ordine alla supplenza del
giudice  a  latere  e' implicito il riferimento normativo all'art. 2,
comma  2  del  R.D. 20 settembre 1934 numero 1579 (in luogo di quello
all'art. 97  dell'ordinamento  giudiziario  erroneamente  citato,  in
quanto non pertinente al caso di specie).
    E,  comunque,  il  collegio  solleva  di  ufficio la questione di
legittimita'  costituzionale  di tale norma, nei sensi infra indicati
in  dispositivo,  e  procede  alla  trattazione dell'incidente de quo
unitamente    a   quello   relativo   all'art. 110   dell'ordinamento
giudiziario, siccome proposto dalle parti.
    5. - La questione e' rilevante.
    Le   due   disposizioni   in   esame   art. 110  dell'ordinamento
giudiziario  e  l'art. 2,  comma  2 del R.D. 20 settembre 1934 numero
1579,   laddove  consentono  la  composizione  del  tribunale  per  i
minorenni con due magistrati del tribunale ordinario, destinati l'uno
in  applicazione  e  l'altro  in  supplenza, concernono, nel presente
giudizio,  la  stessa  costituzione  di  questo  collegio giudicante,
sollecitato  dalle  parti  a verificare la legittimita' della propria
investitura.
    E,    pertanto,    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  dell'incidente di legittimita'
costituzionale proposto.
    6.  - Il collegio non ritiene che la questione sia manifestamente
infondata.
    6.1.  -  La  Corte  costituzionale,  riesaminando alla luce della
constata  evoluzione del sistema processuale penale propri precedenti
orientamenti,  ha  ricondotto  al  principio  della "protezione della
gioventu'  che  trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della
Costituzione"  e al coessenziale valore, costituzionalmente garantito
della  "tutela  dei minori", gli istituti processuali e ordinamentali
della  giustizia  minorile  e  ha,  conseguentemente,  dichiarato  la
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 9  del  R.D. 20 luglio 1934
numero  1404,  nel  parte (residua) in cui attribuiva alla cognizione
del giudice ordinario non specializzato, sottraendoli alla competenza
del  tribunale  per  i  minorenni,  i procedimenti a carico di minori
coimputati  con  maggiorenni  per  concorso nello stesso reato (Corte
costituzionale,  28  luglio  1983  numero  2222, in archivio Costsn -
C.E.D. Cassazione).
    Dalla  pronuncia  si  evince  la  conclusione  che  i  richiamati
principi   costituzionali  comportano  la  conseguenza  che  i  reati
commessi dai minorenni debbano essere inderogabilmente conosciuti dai
giudici specializzati minorili.
    Dubita,  pertanto,  il  collegio  che le totalitaria sostituzione
della  componente togata del tribunale per i minorenni con magistrati
del   tribunale   ordinario   (giudici   non   specializzati)   possa
compromettere  o, quanto meno, attenuare la tutela costituzionale dei
minori,  nei  sensi  indicati dalla Corte costituzionale nella citata
sentenza  e  nelle  precedenti  pronunce  (numero  25/1964  e  numero
46/1978) alle quali si rinvia.
    La  particolare,  intensa  tutela, sancita dall'art. 31, comma 2,
della  Costituzione  e  il  diritto  al  giudizio  dinanzi al giudice
specializzato  (v.  in  proposito  la  Relazione  sullo  stato  della
Giustizia  per l'anno 1971 del Consiglio superiore della magistratura
pure  citata  nella sentenza n. 222/1983) si propaga, rimodulandolo e
arricchendolo,   al  diritto  di  difesa  (art. 24,  comma  2,  della
Costituzione)  in relazione al giudicabile imputato di reati commessi
in  eta'  minore  e  sul diritto di lui al giusto processo (art. 111,
comma   1,   della   Costituzione),  conferendo  detta  norma  rilevo
costituzionale  a ogni particolare presidio, tutela e garanzia che la
legge processuale accordi all'imputato.
    Consegue   che   la  ipotizzata  lesione  del  principio  sancito
dall'art. 31,   comma  2,  della  Costituzione  si  ripercuote  sugli
anzidetti  diritti,  di  rilevo costituzionale, arrecando simmetriche
lesioni.
    6.2.  - Non ignora il collegio che la Corte suprema di Cassazione
ha   ritenuto   manifestamente   infondata   consimile  questione  di
legittimita'  costituzionale proposta in relazione alla surrrogazione
di un giudice del tribunale per i minorenni (astenuto o ricusato) con
altro   "magistrato   del  distretto  non  specializzato  in  materia
minorile".
    La Corte di cassazione ha argomentato che "cio' che rileva non e'
la  persona  fisica del giudice togato, ma la composizione e i poteri
dell'organo  giudicante, nonche' la procedura che innanzi a esso deve
essere  seguita";  e,  in particolare, che "l'ordinamento realizza la
esigenza  di  specializzazione  mediante la composizione del collegio
giudicante  anche  con  l'inserimento  di  esperti  non  togati",  in
proposito   contrapponendo   "la   unicita'   della   disciplina  sul
reclutamento  e la formazione dei magistrati senza alcuna distinzione
per   quelli   destinati  alla  composizione  dei  organi  giudiziari
minorili"  (Cass.,  Sez.  V,  28  novembre 2000 numero 12222, massima
n. 218679 in Archivio Penale - C.E.D. Cassazione).
    Rileva,  tuttavia, il collegio, nei limiti consentiti dalla legge
al  giudice  a  quo  nella delibazione dell'incidente di legittimita'
costituzionale,  che  l'autorevole  precedente  di  legittimita'  non
dissipa totalmente il sospetto di incostituzionalita'.
    Pare   invero,   opinabile,  l'assunto  che,  in  relazione  alla
"esigenza di specializzazione del giudice minorile" siano irrilevanti
la componente togata dei collegi giudicanti e la relativa provvista.
    Tale  opinione  sembra  resistita  dal  dato  inconfutabile della
complessa   evoluzione  dell'assetto  ordinamentale  della  giustizia
minorile, che ha nettamente ripudiato il sistema dell'avvincendamento
tabellare  dei giudici del tribunale (ordinario) della sede capoluogo
di distretto nella investitura degli uffici minorili; ha escluso ogni
ipotesi di fungibilita' tra i giudici o di cumulativo esercizio delle
funzioni,   ordinarie   e  specializzate,  ed  e'  culminato  con  la
istituzione,  per  i  minorenni,  di  uffici giudiziari giudicanti di
primo  grado,  dotati  di  piena  e perfetta autonomia, con correlato
ufficio   specializzato  del  pubblico  ministero,  presso  di  essi,
integralmente togato.
    Sicche'  l'ordinamento  dimostra inconfutabilmente di considerare
essenziale   ai   fini  della  specializzazione  del  giudice  togato
minorile,  la  stabilita' delle relative funzioni e l'autonomia degli
uffici,   posto   che   evidentemente   l'esercizio   continuativo  e
istituzionale   delle   funzioni   di  giudice  togato  specializzato
accresce,  potenzia  e  valorizza  la  specifica professionalita' del
magistrato,   cosi'  assicurando  la  particolare  tutela  di  rilevo
costituzionale  cui e' preordinato lo specifico assetto ordinamentale
della giustizia minorile.
    Affatto   debole  pare,  peraltro,  il  riferimento  alla  comune
estrazione  di  tutti  i  magistrati  dall'ordine giudiziario (che e'
comune a giudici e magistrati del pubblico ministero che, certamente,
non  sono  reciprocamente  fungibili),  laddove, piuttosto, sul piano
della  formazione  e  dello  aggiornamento  - contrariamente a quanto
recita  la  citata  massima  di  legittimita' - lo status del giudice
togato minorile assume specifico e positivo rilievo normativo (art. 5
del d.lgs. 28 luglio 1989 numero 272).
    7.  -  Infine non e' dato apprezzare alcuna lesione del principio
del  giudice naturale, posto che nella specie il giudicabile e' stato
chiamato  a  rispondere  dinanzi  a questo tribunale per i minorenni,
pacificamene  competente  per  territorio  e legalmente precostituito
secondo  la  legge di ordinamento giudiziario, laddove le parti hanno
posto  in discussione non la determinazione dell'ufficio giudiziario,
ma la sua composizione.
                              P. Q. M.
    Letti  e  applicati  gli  artt.  1  della  legge costituzionale 9
febbraio 1948 numero 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1956 numero 87;
    1)   Dichiara   la   manifesta  irrilevanza  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 49,  50,  50-bis,  97,  98
dell'ordinamento giudiziario e 43 c.p.p.;
    2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  110  dell'ordinamento
giudiziario  e 2, comma 2 del R.D. 20 settembre 1934 numero 1579, per
sospetta violazione degli artt. 24, comma 2, 31 e 111, comma 1, della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  le  norme  ordinarie  anzidette
consentono  la  sostituzione  di tutti i giudici togati del tribunale
per  i  minorenni  astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali
ordinari.
    3)  Ordina  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria,
sia  notificata  all'imputato,  al pubblico ministero e al Presidente
del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    4)   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
      Catanzaro, addi' 8 novembre 2002
                       Il Presidente: Vecchio
03C0059