N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  20 novembre 2002 dal giudice di pace di Mazara
del Vallo nel procedimento penale a carico di Tranchilla Vito

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richiesta
  della   polizia   giudiziaria  dell'autorizzazione  a  disporre  la
  comparizione  della  persona  sottoposta  ad  indagini  davanti  al
  giudice  di  pace  -  Presentazione  della  richiesta  da  parte di
  soggetto  diverso  da  quello  chiamato  a  testimoniare  - Mancata
  previsione  - Sottoscrizione della citazione a giudizio da parte di
  un  ufficiale  di  polizia giudiziaria diverso da quello chiamato a
  testimoniare -  Mancata  previsione - Indicazione solo numerica dei
  parametri violati.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, comma 2 e 20,
  comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi secondo e terzo.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti ed esaminati gli atti;
    Visti  gli  artt. 11 comma secondo e 20 comma secondo del decreto
legislativo 28 febbraio 2000 n. 274;
    Art.   111   comma  secondo  e  terzo  della  Costituzione  della
Repubblica Italiana;
    Ritenuto che la questione di legittimita' sollevata dal difensore
dell'imputato  -  avuto  riguardo  alla  doppia  veste  assunta dalla
polizia  giudiziaria in ordine all'attivita' di cui all'art. 11 comma
secondo  decreto  legislativo  n. 274  e  all'art. 20  comma secondo,
stessa  legge  -  appare  fondata anche con riferimento all'art. 197,
lett. d), c.p.p.;
    Rilevato  che  l'eccezione  di  nullita' dell'atto di citazione a
giudizio  puo'  ritenersi  assorbita  dalla  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
    Rilevato,  infine,  che  ai  sensi  dell'art. 80  della legge sul
patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non puo' essere accolta non
figurando il difensore nell'apposito elenco del consiglio dell'ordine
degli avvocati del foro di Marsala;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 11,  comma  secondo, e 20,
comma  secondo,  decreto  legislativo,  n. 274, del 28 agosto 2000 in
riferimento   all'art. 111,   comma   secondo  e  comma  terzo  della
Costituzione  nella  parte  in  cui  non e' previsto che a richiedere
l'autorizzazione  a disporre la comparizione delle persone sottoposte
a  giudizio  avanti il giudice di pace sia soggetto diverso da quello
chiamato  a  testimoniare, e nella parte in cui non e' previsto che a
sottoscrivere  la  citazione a giudizio sia ufficiale di P.G. diverso
da quello chiamato a testimoniare;
    Dichiara assorbita la sollevata eccezione di nullita' del decreto
di citazione dalla questione di legittimita' costituzionale;
    Dispone  la  sospensione  del giudizio in corso e la trasmissione
dei relativi atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  cancelleria  provveda  a  notificare la presente
ordinanza  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
che   ne  dia  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento;
    Rigetta  l'istanza  di  ammissione  al  patrocinio  a spese dello
Stato.
        Mazara del Vallo, addi' 20 novembre 2002
                     Il giudice di pace: Vazzana
03C0061