N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2002
Ordinanza emessa il 20 novembre 2002 dal giudice di pace di Mazara del Vallo nel procedimento penale a carico di Tranchilla Vito Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richiesta della polizia giudiziaria dell'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace - Presentazione della richiesta da parte di soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare - Mancata previsione - Sottoscrizione della citazione a giudizio da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello chiamato a testimoniare - Mancata previsione - Indicazione solo numerica dei parametri violati. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, comma 2 e 20, comma 2. - Costituzione, art. 111, commi secondo e terzo.(GU n.5 del 5-2-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Letti ed esaminati gli atti; Visti gli artt. 11 comma secondo e 20 comma secondo del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 274; Art. 111 comma secondo e terzo della Costituzione della Repubblica Italiana; Ritenuto che la questione di legittimita' sollevata dal difensore dell'imputato - avuto riguardo alla doppia veste assunta dalla polizia giudiziaria in ordine all'attivita' di cui all'art. 11 comma secondo decreto legislativo n. 274 e all'art. 20 comma secondo, stessa legge - appare fondata anche con riferimento all'art. 197, lett. d), c.p.p.; Rilevato che l'eccezione di nullita' dell'atto di citazione a giudizio puo' ritenersi assorbita dalla sollevata questione di legittimita' costituzionale; Rilevato, infine, che ai sensi dell'art. 80 della legge sul patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non puo' essere accolta non figurando il difensore nell'apposito elenco del consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Marsala;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, comma secondo, e 20, comma secondo, decreto legislativo, n. 274, del 28 agosto 2000 in riferimento all'art. 111, comma secondo e comma terzo della Costituzione nella parte in cui non e' previsto che a richiedere l'autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio avanti il giudice di pace sia soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare, e nella parte in cui non e' previsto che a sottoscrivere la citazione a giudizio sia ufficiale di P.G. diverso da quello chiamato a testimoniare; Dichiara assorbita la sollevata eccezione di nullita' del decreto di citazione dalla questione di legittimita' costituzionale; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Ordina che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Mazara del Vallo, addi' 20 novembre 2002 Il giudice di pace: Vazzana 03C0061