N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 22 ottobre 2002 dal tribunale di Venezia sez. distaccata di S. Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di Giusto Paolo Reati e pene - Procedimento di oblazione - Liquidazione delle spese alla parte civile - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione della parte offesa. - Codice penale artt. 162 e 162-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.6 del 12-2-2003 )
IL TRIBUNALE A integrazione e motivazione della riserva di cui all'udienza del 1 ottobre 2002, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore di parte civile nel proc. n. 13181/02; Premesso che: la Provincia di Venezia si e' costituita nei termini parte civile nel procedimento in oggetto nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 51 d.lgs. n. 152/1999; alla prima udienza l'imputato ha chiesto che il procedimento fosse definito con oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p., sussistendone le condizioni; il difensore di parte civile, gia' costituita, ha presentato nota spese con riferimento alle spese di costituzione, chiedendo che fossero comunque liquidate; poiche' nel procedimento per oblazione la liquidazione delle spese alla parte civile non e' prevista, analogamente a quanto avviene per il procedimento a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 ss. c.p.p. a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 443 del 12 ottobre 1990, il difensore sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162-162-bis, per i motivi di cui a verbale. Ritiene questo giudice che la questione non sia manifestamente infondata: la sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata, stabiliva che "l'art. 24, primo comma, della Costituzione sarebbe da considerare violato se l'esclusione del potere di decisione in capo al giudice penale si traducesse in un non giustificabile pregiudizio per la parte civile. Tipico e' in proposito il caso della statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile. Premesso che per l'art. 541, primo comma "con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e in solido il responsabile civile al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale e che, quindi, il divieto posto al giudice penale dall'art. 444, secondo comma, secondo periodo, ricomprende, ovviamente, anche il potere di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio che ne deriva a quest'ultima risulta privo di qualsiasi giustficazione. Infatti, la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non puo' essere qui ricollegata ne' ad una determinazione dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), ne' a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attivita' rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale. Tanto il pregiudizio quanto il paradosso diventano ancor piu' evidenti nel caso in cui l'azione civile, inizialmente proposta davanti al giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale ai sensi dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima espressamente il giudice penale a provvedere "anche sulle spese del procedimento civile . Ne consegue che - non potendosi in alcun modo estendere la previsione dell'art. 541, primo comma, al di la' dell'ipotesi ivi espressamente configurata in relazione alla sentenza penale che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno - l'art. 444, secondo comma, secondo periodo, deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale". Sembra a questo giudice che le argomentazioni svolte a suo tempo con riferimento all'art. 444 c.p.p., siano ugualmente valide ed afferenti anche per quanto concerne l'art. 162-162-bis c.p., tanto piu' che, a differenza di quanto era stabilito originariamente dal comma 2, art. 444 (... se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ...), che poteva far pensare nelle intenzioni del legislatore ad una precisa scelta, volta a favorire la speditezza del processo, con riferimento alla richiesta di oblazione, che si puo' presentare, a seguito di citazione diretta a giudizio, fino all'apertura del dibattimento e dunque anche dopo che vi sia gia' stata costituzione di parte civile, tale "divieto" per il giudice di statuizione sulle spese non esiste, ma e' di fatto impedito dalla lettera dell'art. 541 c.p.p., che prevede la condanna alle spese solo a seguito di accoglimento della domanda di risarcimento del danno. In questo caso dunque, analogamente, ed anzi proprio a seguito della decisione e della motivazione riferita all'art. 444 c.p.p., la mancata decisione sull'azione civile esercitata nel processo penale dal soggetto cui il reato ha recato danno non puo' essere qui ricollegata ne' ad una determinazione dell'interessato (come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), ne' a qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra le parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice, sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attivita' rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale: unica differenza risulta quella che, nel caso di richiesta di oblazione, non si verta in una ipotesi di "rito speciale o alternativo" chiesto prima dell'apertura del dibattimento, ma gli effetti processuali sono gli stessi e dunque ne risulta sicuramente ed analogamente inficiato il diritto della parte offesa previsto dall'art. 24, Cost. Va soltanto, ad abundantiam, rilevato che il problema si pone solo in un caso, come quello sottoposto a giudizio di questo giudice, in cui la richiesta di oblazione intervenga dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e non nel caso in cui vi sia stata opposizione ad un decreto penale di condanna, dato che attualmente, in tal caso, la scelta processuale (richiesta di oblazione) deve essere anticipata con la stessa opposizione e di fatto, quindi, impedisce o impedirebbe la costituzione di parte civile.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162, 162-bis c.p. in relazione agli artt. 3 - 24 Cost. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. San Dona' di Piave, addi' 1 ottobre 2002 Il giudice: Biagetti 03C0067