N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il  22  ottobre 2002 dal tribunale di Venezia sez.
distaccata  di  S. Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di
Giusto Paolo

Reati  e  pene - Procedimento di oblazione - Liquidazione delle spese
  alla  parte  civile  -  Mancata previsione - Lesione del diritto di
  azione della parte offesa.
- Codice penale artt. 162 e 162-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.6 del 12-2-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    A integrazione e motivazione della riserva di cui all'udienza del
1   ottobre   2002,  in  relazione  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata  dal  difensore  di  parte civile nel proc.
n. 13181/02;
    Premesso che:
        la  Provincia  di  Venezia si e' costituita nei termini parte
civile  nel  procedimento  in  oggetto nei confronti dell'imputato in
relazione al reato di cui all'art. 51 d.lgs. n. 152/1999;
        alla  prima udienza l'imputato ha chiesto che il procedimento
fosse   definito  con  oblazione  ai  sensi  dell'art. 162-bis  c.p.,
sussistendone le condizioni;
        il  difensore di parte civile, gia' costituita, ha presentato
nota  spese con riferimento alle spese di costituzione, chiedendo che
fossero comunque liquidate;
        poiche'  nel procedimento per oblazione la liquidazione delle
spese  alla  parte  civile  non  e'  prevista,  analogamente a quanto
avviene  per  il  procedimento a seguito di richiesta di applicazione
della  pena  ex  art. 444  ss.  c.p.p. a seguito della sentenza Corte
costituzionale  n. 443 del 12 ottobre 1990, il difensore sollevava la
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162-162-bis, per
i motivi di cui a verbale.
    Ritiene  questo  giudice  che la questione non sia manifestamente
infondata:  la  sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata,
stabiliva  che "l'art. 24, primo comma, della Costituzione sarebbe da
considerare  violato  se l'esclusione del potere di decisione in capo
al  giudice penale si traducesse in un non giustificabile pregiudizio
per la parte civile. Tipico e' in proposito il caso della statuizione
relativa   alle  spese  processuali  sostenute  dalla  parte  civile.
Premesso  che  per  l'art. 541,  primo  comma  "con  la  sentenza che
accoglie  la  domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il
giudice  condanna  l'imputato  e  in solido il responsabile civile al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale   e   che,  quindi,  il  divieto  posto  al  giudice  penale
dall'art. 444,   secondo   comma,   secondo   periodo,   ricomprende,
ovviamente,  anche  il  potere  di condannare l'imputato al pagamento
delle spese processuali incontrate dalla parte civile, il pregiudizio
che   ne   deriva   a   quest'ultima   risulta   privo  di  qualsiasi
giustficazione.
    Infatti,  la  mancata decisione sull'azione civile esercitata nel
processo  penale  dal  soggetto cui il reato ha recato danno non puo'
essere  qui  ricollegata  ne'  ad una determinazione dell'interessato
(come, invece, nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato),
ne'  a  qualcosa di addebitabile a lui, ma soltanto ad una scelta tra
le  parti del rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal
giudice,  sino  al paradosso di lasciare a carico della parte civile,
impegnatasi  dal  principio  alla fine, anche le spese incontrate per
iniziative  o attivita' rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a
richiedere o consentire il rito speciale.
    Tanto  il  pregiudizio  quanto  il paradosso diventano ancor piu'
evidenti  nel  caso  in  cui  l'azione  civile, inizialmente proposta
davanti  al  giudice civile, sia stata trasferita nel processo penale
ai  sensi  dell'art. 75, primo comma, il cui periodo finale legittima
espressamente  il  giudice penale a provvedere "anche sulle spese del
procedimento  civile  . Ne consegue che - non potendosi in alcun modo
estendere  la  previsione  dell'art. 541,  primo  comma,  al  di  la'
dell'ipotesi ivi espressamente configurata in relazione alla sentenza
penale  che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del
danno  -  l'art. 444,  secondo  comma,  secondo  periodo, deve essere
dichiarato  illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice
possa  condannare  l'imputato al pagamento delle spese processuali in
favore  della  parte civile, salvo eventualmente disporne, per giusti
motivi, la compensazione totale o parziale".
    Sembra  a questo giudice che le argomentazioni svolte a suo tempo
con  riferimento  all'art. 444  c.p.p.,  siano  ugualmente  valide ed
afferenti  anche  per  quanto concerne l'art. 162-162-bis c.p., tanto
piu'  che,  a  differenza di quanto era stabilito originariamente dal
comma 2,  art. 444  (...  se  vi  e' costituzione di parte civile, il
giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda  ...),  che poteva far
pensare nelle intenzioni del legislatore ad una precisa scelta, volta
a favorire la speditezza del processo, con riferimento alla richiesta
di  oblazione, che si puo' presentare, a seguito di citazione diretta
a  giudizio,  fino  all'apertura del dibattimento e dunque anche dopo
che  vi  sia  gia' stata costituzione di parte civile, tale "divieto"
per  il giudice di statuizione sulle spese non esiste, ma e' di fatto
impedito  dalla lettera dell'art. 541 c.p.p., che prevede la condanna
alle   spese   solo  a  seguito  di  accoglimento  della  domanda  di
risarcimento del danno.
    In  questo  caso  dunque, analogamente, ed anzi proprio a seguito
della  decisione e della motivazione riferita all'art. 444 c.p.p., la
mancata  decisione  sull'azione civile esercitata nel processo penale
dal  soggetto  cui  il  reato  ha  recato  danno  non puo' essere qui
ricollegata ne' ad una determinazione dell'interessato (come, invece,
nel caso di non accettazione del giudizio abbreviato), ne' a qualcosa
di  addebitabile  a  lui,  ma soltanto ad una scelta tra le parti del
rapporto processuale penale favorevolmente valutata dal giudice, sino
al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal
principio  alla  fine,  anche  le  spese  incontrate per iniziative o
attivita'  rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o
consentire il rito speciale: unica differenza risulta quella che, nel
caso  di richiesta di oblazione, non si verta in una ipotesi di "rito
speciale o alternativo" chiesto prima dell'apertura del dibattimento,
ma  gli  effetti  processuali  sono  gli  stessi  e dunque ne risulta
sicuramente  ed  analogamente inficiato il diritto della parte offesa
previsto dall'art. 24, Cost.
    Va  soltanto,  ad  abundantiam,  rilevato che il problema si pone
solo in un caso, come quello sottoposto a giudizio di questo giudice,
in  cui  la  richiesta  di  oblazione intervenga dopo l'emissione del
decreto  di  citazione  a giudizio e non nel caso in cui vi sia stata
opposizione  ad  un decreto penale di condanna, dato che attualmente,
in  tal  caso,  la  scelta  processuale (richiesta di oblazione) deve
essere  anticipata  con  la  stessa  opposizione  e di fatto, quindi,
impedisce o impedirebbe la costituzione di parte civile.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   degli   artt. 162,  162-bis  c.p.  in
relazione  agli  artt. 3  -  24 Cost. e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
        San Dona' di Piave, addi' 1 ottobre 2002
                        Il giudice: Biagetti
03C0067