N. 13 SENTENZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Parametri   del  giudizio  -  Titolo  V  della  Parte  seconda  della
  Costituzione  -  Modifica  intervenuta  -  Irrilevanza  ai fini del
  giudizio.
- Costituzione, Titolo V, parte II.
Regione  Veneto  -  Accordi  con  Stato  estero - Lettera di intenti,
  sottoscritta  a  Venezia  dal  Presidente  della  Regione,  per  la
  collaborazione  istituzionale, economica e culturale tra la Regione
  Veneto e la Repubblica Argentina - Mancanza della preventiva intesa
  o  dell'assenso  del Governo - Ricorso del Presidente del Consiglio
  dei ministri - Accoglimento - Annullamento dell'atto impugnato.
- Lettera  di  intenti (tra Regione Veneto e Repubblica Argentina) 31
  marzo 1999.
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
"lettera  di  intenti"  sottoscritta  il  31 marzo 1999 dalla Regione
Veneto  e dal Ministero degli affari esteri, commercio internazionale
e  culto della Repubblica Argentina, in assenza di preventivo assenso
del  Governo,  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 7 luglio 1999, depositato in cancelleria il 15
successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi
e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   ricorso   regolarmente  notificato  e  depositato,  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della Regione Veneto, in relazione alla
"lettera  di  intenti"  sottoscritta  a  Venezia il 31 marzo 1999 dal
Presidente  della  Regione Veneto e dal Ministro degli affari esteri,
commercio  internazionale  e  culto  della  Repubblica Argentina, "in
mancanza  del preventivo assenso del Governo e comunque in violazione
della  competenza  dello  Stato  in  materia  di politica estera, con
riferimento  all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616", nonche' in
contrasto con il principio di leale cooperazione.
    Il  ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta
alla  Regione  Veneto  il  potere  di  stipulare  l'atto censurato e,
conseguentemente, l'annullamento dello stesso.
    Con  la lettera di intenti all'origine del presente conflitto, le
parti  contraenti hanno convenuto di "promuovere, nell'osservanza dei
rispettivi   ordinamenti   giuridici,  l'adozione  dei  provvedimenti
necessari  a  sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e
culturale  tra  la  Regione  del  Veneto  e  la Repubblica Argentina,
favorendo  attivita' di interscambio nei settori culturale, economico
e  sociale",  prevedendo di favorire la realizzazione di una serie di
attivita'  e  iniziative  (tra  l'altro:  apertura  di  una "Casa del
Veneto" nella Repubblica Argentina, destinata ad offrire servizi alle
imprese  venete;  "interesse  al  progetto  di cooperazione economica
internazionale  "Mercosur-Unione  Europea.  Programma di cooperazione
per lo sviluppo dei distretti industriali , finalizzato alla crescita
dei  distretti  industriali  del  Mercosur  giovandosi  del  know-how
dell'imprenditoria  veneta,  simbolo  del  sistema  di  sviluppo  del
Nord-Est   italiano   ";   sviluppo   di   rapporti  di  cooperazione
"finalizzati ad illustrare ed implementare le reciproche opportunita'
commerciali  e  di  investimento";  "attivazione  di  corsi formativi
destinati  a  sviluppare  la  professionalita'  degli  operatori  del
settore  socio-sanitario e delle piccole e medie imprese"; iniziative
in  materia  culturale; partecipazione degli enti fieristici veneti a
manifestazioni fieristiche in Argentina).
    Ad   avviso   del  Presidente  del  Consiglio,  che  richiama  la
giurisprudenza  di questa Corte (sentenze n. 179 del 1997; n. 472 del
1992;  n. 425 del 1995; n. 343 del 1996; n. 332 del 1998), la lesione
delle  attribuzioni  statali  deriverebbe innanzi tutto dalla mancata
comunicazione   preventiva  al  Governo  dell'iniziativa  intrapresa,
imposta anche dal principio di leale cooperazione e "finalizzata alla
verifica   della  conformita'  delle  iniziative  regionali  con  gli
indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli
di politica estera) e della riconducibilita' delle stesse nell'ambito
della competenza regionale".
    Nel ricorso si lamenta poi che "la stipulazione del Protocollo e'
avvenuta  fra  enti  non  omologhi,  arrogandosi  la Regione il ruolo
proprio  dello  Stato nei rapporti con l'Argentina", e che le materie
oggetto  della  lettera  di  intenti  - "atteso che l'accordo mira ad
instaurare  tra  Regione  Veneto  e  Repubblica  Argentina una vera e
propria  collaborazione  sul  piano,  tra  l'altro,  istituzionale ed
economico"  -  rientrerebbero  nella  sfera  di  competenza  statale,
piuttosto che in quella della Regione.
    2. - Nel  giudizio  davanti  a  questa Corte, si e' costituita la
Regione  Veneto  per  chiedere  che  il  ricorso  del  Presidente del
Consiglio sia dichiarato infondato.
    La  Regione  premette  anzitutto  che, con la lettera di intenti,
qualificabile  "attivita'  di mero rilievo internazionale", essa "non
si  e' ... impegnata all'adozione di determinati atti, ma ha previsto
la  promozione  di  essi, evidentemente presso gli organi di volta in
volta  competenti,  i  quali  rimangono  liberi  di determinarsi come
credono".  Il testo sottoscritto, inoltre, da un lato, precisa che la
stessa promozione dei provvedimenti atti a favorire la collaborazione
deve  essere  attuata  "nell'osservanza  dei  rispettivi  ordinamenti
giuridici";   dall'altro,   stabilisce   che   la  definizione  delle
iniziative  e  delle  attivita' da realizzare deve avvenire "d'intesa
con le competenti autorita' di governo".
    La  difesa  della  Regione  replica  ulteriormente  alle  diverse
doglianze  avanzate  nel  ricorso  contestando  l'assunto  che limita
l'attivita'  di  rilievo internazionale delle regioni ai rapporti con
enti  territoriali  "omologhi" ed affermando che la censurata lettera
di  intenti  investe  settori di sicura pertinenza regionale (fiere e
mercati,  commercio, artigianato, assistenza sanitaria e ospedaliera,
istruzione  artigiana  e professionale, musei e biblioteche); d'altro
canto,   aggiunge   la   Regione,   l'attivita'   di   mero   rilievo
internazionale non deve essere specificamente ricondotta alle materie
di  competenza  legislativa  e amministrativa, "quanto piuttosto alla
posizione   costituzionale  della  Regione  quale  ente  esponenziale
dell'insieme degli interessi della comunita' locale".
    In   merito  alla  doglianza  relativa  all'omessa  comunicazione
preventiva  al Governo, al fine di ottenerne l'assenso, la resistente
osserva che la materia risulta disciplinata dall'art. 2, comma 2, del
d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
attivita'  all'estero  delle  regioni  e  delle  province  autonome),
adottato sulla base dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977,  il  quale,  peraltro,  sottolinea  la  Regione,  disciplina la
diversa  fattispecie  delle  attivita'  promozionali all'estero delle
regioni,  relative  alle  materie  di  loro competenza. Senonche', ad
avviso  della  Regione, l'espressa abrogazione, ad opera dell'art. 8,
comma  5,  lettera  b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, del citato
secondo  comma  dell'art. 4  del d.P.R. n. 616 del 1977, invocato dal
ricorrente,  avrebbe determinato il venir meno dell'atto di indirizzo
e coordinamento del 1994.
    D'altro  canto,  afferma  la  difesa  della Regione, l'obbligo di
previa   comunicazione   per   ottenere  l'assenso  governativo  allo
svolgimento   di  attivita'  di  rilievo  internazionale  non  deriva
necessariamente  dal  principio costituzionale di leale cooperazione,
specie   in  seguito  all'abrogazione,  nel  1997,  della  previsione
legislativa   che   imponeva   la  previa  intesa  per  le  attivita'
promozionali  all'estero  delle  regioni, pacificamente ritenute piu'
impegnative delle attivita' regionali di mero rilievo internazionale.
    Quanto   alle  circostanze  di  fatto  rilevanti  per  una  piena
comprensione  della  vicenda  di  cui  si  tratta,  la Regione Veneto
sottolinea nell'atto di costituzione che "il Presidente della Regione
non  si  e'  recato  all'estero,  di propria iniziativa, a concludere
alcun  accordo  (come  era  nel caso deciso dalla sentenza n. 332 del
1998),  ma ha incontrato la Delegazione argentina nel contesto di una
visita ufficiale con i rappresentanti della Repubblica italiana".
    La  difesa  della  Regione ribadisce infine "il contenuto di mera
ipotizzazione   di  iniziative  future",  proprio  della  lettera  di
intenti,  e  richiama  ancora  l'attenzione sulla espressa riserva in
favore  dello  Stato:  "non  solo  non  e' indicata alcuna iniziativa
concreta  da  svolgere  in  futuro,  ma  si  prevede  che  la  stessa
individuazione dell'attivita' debba avvenire d'intesa con il Governo:
prevedendosi  cosi',  a  garanzia dello Stato italiano, uno strumento
addirittura  piu'  "forte  di  quello  che  lo  Stato stesso aveva in
passato richiesto con il decreto presidenziale del 31 marzo 1994".
    D'altra  parte,  conclude la resistente, la lettera di intenti e'
stata  comunicata  alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data
10 maggio  1999, e proprio tale comunicazione, che si inserisce nella
necessaria   fase   preparatoria   di  future  attivita'  di  rilievo
internazionale,  integrerebbe  la  preventiva  comunicazione  la  cui
omissione viene censurata dal ricorrente.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza pubblica del 25 settembre 2001
le  parti  hanno  depositato  memorie,  ulteriormente argomentando le
deduzioni svolte negli atti precedenti.
    4. - A seguito dell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 questa
Corte  ha  disposto,  con ordinanza del 22 novembre 2001, il rinvio a
nuovo  ruolo  del  ricorso,  per  consentire  alle  parti di svolgere
ulteriormente  le  proprie  difese anche in relazione alla disciplina
contenuta  nella  sopravvenuta  legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della Costituzione).
    5. - In  prossimita' dell'udienza pubblica del 5 novembre 2002 ha
depositato  memoria  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, rilevando,
anzitutto,  che  il conflitto di attribuzione dovrebbe essere risolto
alla  stregua dei parametri normativi previgenti, alla luce dei quali
il ricorso sarebbe fondato.
    La  difesa erariale rileva, peraltro, che, nell'ipotesi in cui si
dovesse  fare  riferimento  al  nuovo  testo costituzionale, l'ultimo
comma  dell'art. 117 della Costituzione ribadirebbe la spettanza allo
Stato  del  "potere  estero", limitando la legittimita' degli accordi
con  gli  Stati  esteri  e  delle  intese  con enti stranieri ai casi
previsti  da  legge  dello  Stato e condizionandola al rispetto delle
forme  previste  dalla stessa legge. Non risultando ad oggi approvate
leggi  dello Stato innovatrici in materia, dovrebbe ritenersi tuttora
vigente  quanto  meno  la  normativa  procedimentale di cui al d.P.R.
31 marzo 1994, con conseguente fondatezza del ricorso.
    6. - Ha  depositato memoria anche la Regione Veneto, esplicitando
anzitutto  le  ragioni  per cui il conflitto di attribuzione dovrebbe
essere  risolto  alla  stregua  del  parametro costituzionale vigente
anteriormente  alla  modifica  del  Titolo  V,  Parte  seconda, della
Costituzione,  operata  con  la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.  A  giudizio  della Regione, l'atto dal quale sarebbe invasa la
competenza  dovrebbe essere valutato alla stregua delle norme vigenti
al momento in cui esso e' stato adottato. Sul punto la Regione Veneto
richiama  le  sentenze  di  questa  Corte  n. 79  e  n. 219 del 1972,
nonche',  quanto  all'esclusione  di  effetti retroattivi della legge
costituzionale  n. 3  del 2001, le pronunce n. 376 e n. 422 del 2002,
rese  in  giudizi  di  costituzionalita'  sollevati in via principale
anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge.
    Alla   stregua  delle  norme  vigenti  anteriormente  alla  legge
costituzionale  n. 3  del  2001, la Regione Veneto richiama l'insieme
degli argomenti svolti nelle precedenti difese.
    In particolare, la Regione Veneto sottolinea i continui mutamenti
nella  determinazione  del  parametro  da parte dell'Avvocatura dello
Stato,  ponendo  la  domanda  se siano stati in tal modo rispettati i
disposti   dell'art. 39   della   legge  n. 87  del  1953.  Salvo  il
riferimento  al  principio  della  leale collaborazione, l'Avvocatura
dello  Stato  ha indicato nel ricorso come unica disposizione violata
l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977; nella memoria del 19 marzo 2001,
preso  atto dell'abrogazione della suddetta disposizione, ha invocato
l'art. 5  della Costituzione e il d.P.R. 31 marzo 1994; nella memoria
del 23 agosto 2001, ha ammesso "l'abrogazione della previa intesa per
l'attivita'  promozionale",  ma  ha  sostenuto che l'abrogazione "non
puo'  estendersi ex se alla attivita' di mero rilievo internazionale,
disciplinata  da  norma diversa da quella abrogata (art. 2, lettera b
del d.P.R. 31 marzo 1994)".
    Secondo  la  Regione,  invece, l'abrogazione dell'art. 4, secondo
comma,  del  d.P.R.  616  del  1977 avrebbe determinato il venir meno
dell'atto  di  indirizzo e coordinamento del 31 marzo 1994, sia nella
parte  in cui regolamentava le attivita' promozionali all'estero, sia
nella  parte  relativa alle attivita' di mero rilievo internazionale.
La  regola  del  necessario previo assenso governativo in ordine alla
attivita'  posta  in  essere  dalla Regione non sarebbe positivamente
prevista  da  fonti  scritte  ne'  imposta  dal  principio  di  leale
collaborazione o dall'art. 5 della Costituzione.
    Precisa, infine, la Regione che la lettera di intenti non avrebbe
comunque  leso  le attribuzioni statali, prevedendo espressamente che
le   iniziative   intraprese  sarebbero  state  deliberate  e  svolte
"nell'osservanza  dei  rispettivi  ordinamenti giuridici" e "d'intesa
con le competenti autorita' di governo".

                       Considerato in diritto

    1. - Il  conflitto  di  attribuzione  proposto dal Presidente del
Consiglio  dei ministri nei confronti della Regione Veneto investe la
"lettera  di  intenti"  sottoscritta  a  Venezia il 31 marzo 1999 dal
Presidente  della  Regione Veneto e dal Ministro degli affari esteri,
commercio  internazionale  e culto della Repubblica Argentina, con la
quale   le   parti   contraenti   hanno   convenuto  di  "promuovere,
nell'osservanza  dei rispettivi ordinamenti giuridici, l'adozione dei
provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale,
economica  e  culturale  tra  la  Regione  del Veneto e la Repubblica
Argentina, favorendo attivita' di interscambio nei settori culturale,
economico  e sociale", prevedendo di favorire la realizzazione di una
serie di attivita' e iniziative.
    Il  ricorrente  ritiene  lesa  la  propria  sfera di attribuzioni
giacche' la suddetta "lettera di intenti" sarebbe stata stipulata "in
violazione  della  competenza  dello  Stato  in  materia  di politica
estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616",
ed   in   contrasto  con  il  principio  di  leale  cooperazione.  In
particolare, la violazione dei parametri invocati deriverebbe:
        a)  dalla  mancanza della comunicazione preventiva al Governo
dell'iniziativa intrapresa, finalizzata alla espressione dell'assenso
da  parte  del  Governo  ed  "alla  verifica  della conformita' delle
iniziative  regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato
(non   solo,   quindi,   con  quelli  di  politica  estera)  e  della
riconducibilita'    delle   stesse   nell'ambito   della   competenza
regionale";
        b)  dalla  circostanza  che  "la stipulazione del Protocollo"
sarebbe intervenuta "fra enti non omologhi, arrogandosi la Regione il
ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l'Argentina";
        c)  dalla circostanza che le materie oggetto della lettera di
intenti "atteso che l'accordo mira ad instaurare tra Regione Veneto e
Repubblica Argentina una vera e propria collaborazione sul piano, tra
l'altro,  istituzionale  ed  economico" rientrerebbero nella sfera di
competenza statale, piuttosto che in quella della Regione.
    2. - Il  ricorso,  come  di  recente  affermato  da  questa Corte
(sentenza  n. 507  del  2002)  e  come  peraltro concordano le stesse
parti,   deve   essere   scrutinato   alla  luce  delle  disposizioni
costituzionali  sulla  competenza  vigenti  nel momento in cui l'atto
all'origine  del  conflitto e' stato adottato, non rilevando di norma
il  successivo  mutamento  del  parametro  conseguente all'entrata in
vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
    3. - Il ricorso e' fondato.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte affermato che la sottoscrizione di
accordi  con  organi  o  enti  esteri  senza  che  la  Regione  abbia
preventivamente  informato  il  Governo,  quindi  senza la necessaria
intesa  o  assenso,  e' di per se' lesiva della sfera di attribuzioni
statali  (sentenze  n. 204 e n. 290 del 1993; n. 212 del 1994; n. 332
del  1998).  Il  Governo  deve,  infatti,  essere  messo in grado, in
osservanza  del  principio  di  leale  cooperazione, di verificare la
compatibilita'  di  tali  atti  con gli indirizzi di politica estera,
riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 332 del 1998).
    La "lettera di intenti" sottoscritta dal Presidente della Regione
Veneto senza la preventiva intesa o l'assenso del Governo, contenente
accordi  tra  la Regione Veneto e la Repubblica Argentina - esaminata
alla  stregua  dei  parametri  normativi invocati - e' percio' lesiva
della  sfera  di  attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni
valutazione  della  riconducibilita'  delle  materie  trattate  dalla
"lettera" stessa alla sfera di attribuzioni regionali.
    La "lettera di intenti" deve essere, pertanto, annullata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spetta  alla  Regione  Veneto  il  potere  di
stipulare  la "lettera di intenti" sottoscritta a Venezia il 31 marzo
1999  dal  Presidente della Regione Veneto e, di conseguenza, annulla
tale atto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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