N. 16 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  -  Espulsione,  in  via  amministrativa  - Accompagnamento
  coattivo  alla  frontiera  - Controllo dell'autorita' giudiziaria e
  convalida  entro  le  quarantotto  ore  successive all'adozione del
  provvedimento  -  Mancata  previsione - Prospettata incidenza sulla
  liberta'   personale   dell'espulso  -  Sopravvenute  modificazioni
  legislative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4, 5, 6 e 8.
- Costituzione, art. 13.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, commi 4,
5,  6 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione dello straniero), promossi con ordinanze del
22 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
e  del  24 aprile  2001 dal giudice istruttore presso il tribunale di
Vicenza, iscritte al n. 340 e al n. 940 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 e n. 48,
1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 22 gennaio 2001 (r.o. n. 340
del  2001),  il  Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha
sollevato,   in  riferimento  all'articolo  13,  terzo  comma,  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
commi  4  e  5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero), "nella parte in cui non
prevede    che    il   provvedimento   amministrativo   che   dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera debba essere sottoposto al
controllo  dell'autorita'  giudiziaria  entro  le  48  ore  dalla sua
adozione";
        che  il  remittente,  nel  rilevare  che  i  primi  tre commi
dell'art. 13  del  d.lgs.  n. 286 del 1998 stabiliscono i casi in cui
puo'  essere  emesso  il  decreto  di  espulsione nei confronti degli
stranieri,  mentre  i commi 4 e 5 della citata disposizione fissano i
casi  in  cui  il  decreto  di espulsione deve o puo' essere eseguito
mediante  accompagnamento  alla frontiera, osserva che "nessuna norma
prevede  un controllo sul provvedimento amministrativo [del questore,
comma  4,  lettera  a),  o  del  prefetto, negli altri casi] da parte
dell'autorita' giudiziaria";
        che,  ad  avviso  del  remittente, la coazione necessaria per
condurre  materialmente  una persona con un mezzo di trasporto al suo
Stato  di  provenienza  non  potrebbe  non comportare una restrizione
della  liberta'  personale rientrante tra quelle previste in generale
dall'art. 13,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sicche' in tali
casi,  la  mancanza di qualsivoglia controllo da parte dell'autorita'
giudiziaria   comporterebbe   la   violazione  del  terzo  comma  del
menzionato art. 13;
        che, secondo il giudice a quo, al provvedimento di espulsione
mediante  accompagnamento  alla  frontiera  non  possono riferirsi le
disposizioni  dell'art. 14  del  medesimo  d.lgs. n. 286 del 1998, in
quanto   la   convalida  ivi  prevista  si  riferisce  unicamente  al
provvedimento  di  trattenimento  presso  i  centri  di  permanenza e
assistenza  temporanea, mentre la mancata convalida non travolgerebbe
il provvedimento di espulsione con accompagnamento, che continuerebbe
a gravare sullo straniero;
        che,  con  ordinanza  in data 24 aprile 2001 (r.o. n. 940 del
2001),  il  giudice  istruttore  presso  il  tribunale  di Vicenza ha
sollevato,   in   riferimento  all'articolo  13  della  Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5, 6
e  8  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "nella parte in
cui non prevede che il provvedimento di accompagnamento coattivo alla
frontiera  sia  comunicato  alla autorita' giudiziaria entro 48 ore e
assoggettato a convalida entro le successive 48 ore";
        che  il  remittente  rileva che questa Corte, con la sentenza
n. 105  del  2001,  ha  chiaramente affermato il principio per cui il
sindacato  del giudice della convalida investe non solo la misura del
trattenimento,   ma   anche  l'espulsione  amministrativa  nella  sua
specifica  modalita'  di  esecuzione consistente nell'accompagnamento
coattivo  alla  frontiera, il quale, quindi, inciderebbe direttamente
sulla   liberta'   personale   dello   straniero   destinatario   del
provvedimento  e,  pertanto, dovrebbe essere assistito dalle garanzie
previste dall'art. 13 della Costituzione;
        che  viceversa, si argomenta nell'ordinanza di rimessione, il
giudice  viene  ad  essere  investito  della  questione  solo  se  lo
straniero  destinatario del provvedimento proponga ricorso avverso il
decreto di espulsione e non anche ogni volta in cui tale misura venga
disposta  ed  eseguita;  e  comunque, nel caso di esecuzione mediante
accompagnamento   alla   frontiera,  il  termine  di  30  giorni  per
l'impugnazione  del  decreto  di  espulsione  non si accorderebbe con
quelli piu' brevi fissati dall'art. 13 della Costituzione;
        che  in  conclusione,  secondo il giudice a quo, non potrebbe
ricorrersi  a  una  interpretazione  adeguatrice,  dal momento che la
disposizione  censurata  non  prevede alcun controllo giurisdizionale
del   provvedimento   che  dispone  l'accompagnamento  coattivo  alla
frontiera  prima  della  esecuzione  della  misura e in ogni caso non
contempla  neppure un obbligo di comunicazione del provvedimento alla
autorita' giudiziaria da parte della autorita' di polizia;
        che  e'  intervenuto  in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello  Stato,  il  quale  ha  chiesto,  riportandosi  alle
deduzioni  svolte in precedenti giudizi su analoghe questioni, che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;
        che con successivi atti l'Avvocatura dello Stato ha segnalato
l'intervenuta  adozione  nella  seduta del Consiglio dei ministri del
28 marzo  2002  di un decreto-legge che disciplinerebbe nuovamente la
materia.
    Considerato  che  le ordinanze di rimessione propongono questioni
analoghe  e  i  relativi  giudizi  possono  essere riuniti per essere
decisi congiuntamente;
        che  in  esse si dubita, in riferimento all'articolo 13 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 4
e  5 (la censura e' estesa ai commi 6 e 8 dal solo giudice istruttore
presso  il  tribunale  di Vicenza), del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  in  un caso, poiche' tali disposizioni non prevedono che
il  provvedimento  di  accompagnamento  coattivo alla frontiera debba
essere sottoposto al controllo dell'autorita' giudiziaria entro le 48
ore  dalla sua adozione, e, nell'altro, anche per il fatto che non ne
sia prevista la convalida entro le 48 ore successive;
        che,   dopo   le   ordinanze  di  rimessione,  la  disciplina
legislativa  in  tema di espulsione degli stranieri ha subito diverse
modificazioni,  dapprima  ad  opera  del decreto-legge 4 aprile 2002,
n. 51    (Disposizioni    urgenti   recanti   misure   di   contrasto
all'immigrazione  clandestina  e  garanzie  per  soggetti  colpiti da
provvedimenti   di  accompagnamento  alla  frontiera),  quindi  della
relativa  legge  di  conversione  7 giugno 2002, n. 106, infine della
legge  30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo);
        che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
ai   giudici  remittenti  affinche'  valutino  se,  alla  luce  delle
sopravvenute modificazioni legislative che hanno interessato non solo
le  specifiche disposizioni censurate ma l'intero quadro normativo di
riferimento,   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  siano
tuttora rilevanti.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, e al Tribunale di Vicenza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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