N. 17 ORDINANZA 16 - 30 gennaio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Espulsione, in via amministrativa - Trattenimento presso
  centri  di  permanenza temporanea, per indisponibilita' di mezzo di
  trasporto  idoneo  all'immediata  esecuzione  del  provvedimento  -
  Prospettato   contrasto   con   la   liberta'  personale  -  Omessa
  descrizione  della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Difetto
  di  motivazione  circa  la  rilevanza  della  questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.5 del 5-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 1,
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 7 (n. 2
ordinanze)   e  dell'8 gennaio  2002  dal  Tribunale  di  Milano,  in
composizione  monocratica, rispettivamente iscritte al n. 167, n. 168
e  n. 169  del  registro  ordinanze  2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con  due  ordinanze  in data 7 gennaio 2002 (r.o.
n. 167  e n. 168 del 2002) e con una ordinanza in data 8 gennaio 2002
(r.o.  n. 169  del 2002), tutte di analogo contenuto, il Tribunale di
Milano,  in  composizione  monocratica,  ha sollevato, in riferimento
all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 1, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  "nella  parte  in  cui  consente  al  questore di
disporre  il  trattenimento  dello  straniero in centri di permanenza
temporanea  ed  assistenza  quando  non  e'  possibile  eseguirne con
immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla frontiera
ovvero  il  respingimento  per  l'indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo";
        che in tutte le ordinanze il remittente premette che, in base
alla disposizione censurata, e' consentito al questore di adottare la
menzionata  misura  non  solo  "quando  non e' possibile eseguire con
immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla frontiera
ovvero  il  respingimento perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita'
o nazionalita' ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio",
ma anche nel caso di mera "indisponibilita' del vettore o altro mezzo
di  trasporto  idoneo",  evento  quest'ultimo  solo  accidentale, non
addebitabile   allo   straniero,  superabile  con  congrui  strumenti
organizzativi  e  comunque  tale da non giustificare in alcun modo il
sacrificio,   sia  pure  temporaneo,  della  liberta'  personale  del
soggetto  coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato
costituzionale;
        che, osserva il giudice a quo, il trattenimento nei centri di
permanenza  temporanea  ed  assistenza  degli  stranieri  soggetti  a
provvedimenti   di   espulsione  con  accompagnamento  coattivo  alla
frontiera,    in    considerazione    delle    specifiche   modalita'
normativamente  previste  per  la  sua attuazione, costituisce misura
incidente  sulla  liberta'  personale,  che, come affermato da questa
Corte nella sentenza n. 105 del 2001, non potrebbe essere adottata al
di  fuori  delle  garanzie stabilite dall'art. 13 della Costituzione,
garanzie nella specie non rispettate;
        che,    dunque,   ad   avviso   del   remittente,   la   mera
indisponibilita'  temporanea  di  un  vettore  o  di  altro  mezzo di
trasporto  idoneo  per  l'immediata  esecuzione dell'espulsione dello
straniero  con  accompagnamento  alla  frontiera non integrerebbe "un
evento   eccezionale   di   necessita'   ed   urgenza  che  legittimi
l'intervento   limitativo   della   liberta'   personale   da   parte
dell'autorita'   di  pubblica  sicurezza",  sicche'  la  disposizione
censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 13 della Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in  tutti  i  giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, il quale ha chiesto anzitutto che la questione
sia  dichiarata  inammissibile,  non avendo il remittente specificato
per quale dei presupposti richiesti dalla legge era stato disposto il
trattenimento   degli   stranieri  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea e assistenza;
        che,  soltanto  in  subordine, la difesa erariale ha concluso
per una declaratoria di non fondatezza.
    Considerato  che  le  ordinanze propongono la medesima questione,
sicche'  i  relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
        che la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
14,  comma  1,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero),  nella  parte  in cui
consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei
centri  di permanenza temporanea e assistenza quando non e' possibile
eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera  per  l'indisponibilita'  del  vettore  o di altro mezzo di
trasporto  idoneo,  e'  gia' stata esaminata da questa Corte e decisa
nel  senso della manifesta inammissibilita' (ordinanze n. 402, n. 188
e n. 181 del 2002);
        che  tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento
alle   questioni   oggetto   dei  presenti  giudizi  di  legittimita'
costituzionale,   poiche'   neppure   in  questo  caso  le  ordinanze
descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida
avevano  preso le mosse ne' riferiscono per quale dei motivi previsti
dalla legge (necessita' di "procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti di viaggio, ovvero
per  l'indisponibilita'  del  vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto
idoneo")  il  questore  aveva  ritenuto  di  non  potere eseguire con
immediatezza  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva  disposto  il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
        che,  infatti,  come questa Corte ha gia' rilevato, la omessa
descrizione  della  fattispecie,  in  presenza  di  una  disposizione
legislativa che consente il trattenimento per una varieta' di ipotesi
differenti,  ciascuna  delle quali puo' di per se' costituire la base
della  misura  restrittiva,  si  risolve in un difetto di motivazione
circa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale;
        che   pertanto   le   questioni   devono   essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14, comma 1, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo
e  terzo  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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