N. 27 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza della questione - Eccepita
  carenza di motivazione - Insussistenza.
Non manifesta infondatezza della questione - Sussistenza - Profilo di
  novita', rispetto a precedente questione gia' decisa con sentenza.
Regione  Lombardia  -  Farmacia  - Orari, chiusura infrasettimanale e
  festiva, turni e ferie - Prospettata restrizione dell'accesso degli
  utenti  al  servizio farmaceutico e dell'iniziativa economica degli
  esercenti  le farmacie, con incidenza sul diritto alla salute e sul
  principio di buon andamento - Non fondatezza della questione.
- Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21, artt. 3, 4, 5, 6, 7 e
  8.
- Costituzione, artt. 3, 41, 32 e 97.
(GU n.1000 del 11-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7
e  8  della  legge  della  Regione  Lombardia  3 aprile  2000,  n. 21
(Riordino  della  normativa  sugli  orari  di apertura e sui turni di
servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende
sanitarie  locali  delle  competenze  amministrative  in  materia  di
commercio  all'ingrosso di medicinali ad uso umano), promossi con due
ordinanze del 22 febbraio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale
della  Lombardia,  iscritte  ai  nn. 270 e 271 del registro ordinanze
2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli atti di costituzione della Farmacia Corvetto S.a.s. ed
altre  e  della  Farmacia  Rovani  S.a.s.,  della  Regione Lombardia,
dell'Associazione  chimica  farmaceutica  lombarda  tra  titolari  di
farmacia  e  dell'Ordine dei farmacisti delle Province di Milano e di
Lodi;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  gli  avvocati Federico Sorrentino per la Farmacia Corvetto
S.a.s.  ed  altre e per la farmacia Rovani S.a.s., Beniamino Caravita
di   Toritto   per   la   Regione   Lombardia,  Massimo  Luciani  per
l'Associazione   chimica   farmaceutica   lombarda  fra  titolari  di
farmacia,  Giovanni Pellegrino e Bruno Riccardo Nicoloso per l'Ordine
dei farmacisti delle Province di Milano e di Lodi.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il  Tribunale  amministrativo regionale della Lombardia, con
due  distinte ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 270 e 271 del
2002),  emesse  in  data  22 febbraio 2002, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 3,  4,  5, 6, 7 ed 8 della
legge  della  Regione  Lombardia 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della
normativa  sugli  orari  di  apertura  e  sui turni di servizio delle
farmacie  della  Regione  Lombardia  e  delega alle aziende sanitarie
locali  delle  competenze  amministrative  in  materia  di  commercio
all'ingrosso  di  medicinali  ad  uso  umano), per ritenuto contrasto
degli  stessi  con  gli artt. 41, 32 e 97 della Costituzione, nonche'
con l'art. 3, Cost., implicitamente evocato in motivazione.
    2. - In  fatto,  il  giudice  remittente  espone,  nell'ordinanza
n. 270  del  2002, di essere stato investito dell'anzidetta questione
nel  corso  di  un  giudizio  introdotto  da  alcuni  farmacisti  nei
confronti  della A.S.L. - citta' di Milano, e, nell'ordinanza 271 del
2002,  di  essere stato investito della stessa questione nel corso di
altro giudizio introdotto da un farmacista nei confronti della A.S.L.
- Provincia di Milano 3. Entrambi i giudizi erano diretti ad ottenere
l'annullamento  del calendario 2001, emesso in attuazione della legge
reg.  Lombardia  n. 21 del 2000, nella parte relativa alla previsione
di limitazioni di orario, turni e ferie.
    3. - In diritto, lo stesso giudice ritiene la questione rilevante
ai  fini  della  decisione del ricorso e non manifestamente infondata
nel merito.
    In  sostanza, dopo aver affermato la natura pubblica del servizio
svolto  dalle  farmacie,  egli  sostiene che il contingentamento e la
pianta  organica  delle  farmacie  sono posti dal legislatore proprio
nella  prospettiva  del  servizio pubblico, nell'interesse, sia degli
utenti,  che  dei  farmacisti,  in quanto per un verso assicurano una
distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio che avvantaggia
gli  utenti,  e,  per  altro  verso, assicurano un bacino d'utenza ai
farmacisti.
    Peraltro lo stesso giudice remittente afferma poi che i limiti di
orario  non hanno alcun effetto sullo sviamento della clientela e che
la  loro  liberalizzazione  non porrebbe a rischio le cosiddette sedi
disagiate.  Indurrebbero  a ritenere cio' l'evoluzione degli stili di
vita e la stessa legislazione successiva sulle farmacie: il fatto che
le farmacie vendono non solo farmaci, ma anche altri prodotti, che vi
e' stata una liberalizzazione degli orari e dei turni delle attivita'
commerciali,  un'accentuazione  della concorrenza in conformita' alle
direttive  comunitarie  -  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997, n. 59) e legge
10 ottobre  1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato) -, una nuova disciplina dei turni di lavoro e di riposo, una
diversa organizzazione interna delle farmacie e cosi' via dicendo. In
questa   mutata  prospettiva,  secondo  il  giudice  remittente,  non
costituirebbe  piu'  un  ostacolo quanto dispone in materia del tutto
analoga la sentenza di questa Corte n. 446 del 1988.
    4. - Con  due  memorie, di identico contenuto, del luglio 2002 si
sono  costituite,  quali  parti  ricorrenti  nel  giudizio  a quo, le
farmacie  Corvetto, Scevola, San Siro, Castoldi, Carlo Erba e Rovani,
sostenendo le ragioni espresse nell'ordinanza di remissione.
    In  dette  memorie  si evidenzia innanzitutto che la questione in
esame e' diversa da quella decisa da questa Corte con sentenza n. 446
del  1988,  perche'  in  quel  caso  si  discuteva della legittimita'
costituzionale  delle  sole  norme  che  stabiliscono la chiusura per
ferie ed il riposo settimanale, in questo caso invece viene censurata
anche la disposizione che stabilisce gli orari di apertura e chiusura
delle   farmacie,   aspetto,   questo,  sul  quale  la  Corte  dovra'
pronunciarsi per la prima volta.
    Proseguendo nel discorso, le memorie contestano che la previsione
dei  limiti di apertura e chiusura delle farmacie serva ad assicurare
la capillarita' del sistema farmaceutico, in quanto tale capillarita'
e'  garantita dalla programmazione della pianta organica, strutturata
in modo tale che a ciascuna farmacia sia comunque assicurato un certo
bacino  di  utenza.  Cio' che invece e' da tener presente e' che quei
limiti  contraddicono  il  processo  di  progressiva  evoluzione  dei
diversi  settori  dell'economia  e  si  pongono  in  violazione degli
artt. 32,  97  e  41  della  Costituzione.  In realta' la legge della
Regione Lombardia, che impone orari e periodi obbligatori di chiusura
delle farmacie, costituisce una restrizione dell'accesso degli utenti
al servizio farmaceutico, una limitazione dell'efficacia del medesimo
ed  una  compressione  della liberta' imprenditoriale dei farmacisti.
Essa,  dunque, appare irragionevole ed ingiustificatamente lesiva del
diritto   alla   salute,   impedendo   alle   farmacie   di   offrire
volontariamente  un  servizio  superiore  al  minimo legislativamente
fissato.
    5. - Con  memoria del maggio 2002 si e' costituita l'Associazione
chimica  farmaceutica  lombarda  fra titolari di farmacia, eccependo,
preliminarmente,   la   manifesta  inammissibilita'  della  sollevata
questione   di   legittimita'   costituzionale   per  omessa  congrua
motivazione  dell'ordinanza  di  remissione.  Nel  merito, la memoria
sostiene  che  il  giudice  a  quo  non  ha  considerato  il servizio
farmaceutico  come  un  vero  e proprio servizio pubblico, ma come un
comune  esercizio commerciale, contraddicendo, tra l'altro, la citata
sentenza di questa Corte n. 446 del 1988.
    6. - Con   memoria  dell'aprile  2002  si  e'  costituito,  quale
controinteressato, l'Ordine dei farmacisti delle province di Milano e
di  Lodi,  sostenendo,  in via preliminare, la manifesta infondatezza
della  questione, in quanto la stessa sarebbe gia' stata esaminata da
questa Corte, con la sentenza n. 446 del 1988. Nel merito, la memoria
pone  in  evidenza  che proprio la citata sentenza di questa Corte ha
affermato che la materia in esame inerisce ad un servizio di pubblica
necessita',  le  cui  finalita'  non  possono  essere  condizionate o
snaturate  con  il  richiamo  all'aspetto  privato ed imprenditoriale
dell'esercizio  farmaceutico,  laddove  ragioni  di  utilita' sociale
legittimano invece la compressione dell'iniziativa economica privata.
La  legislazione  successiva,  nonche' la relativa giurisprudenza, si
sarebbero pienamente uniformate a questo principio.
    7. - Con  memoria  del luglio  2002  si  e'  infine costituita la
Regione   Lombardia,   sostenendo,   sia   l'inammissibilita'   della
questione, sia la sua infondatezza nel merito.
    Quanto  al  profilo  dell'inammissibilita',  la  memoria sostiene
innanzitutto  che l'ordinanza di remissione e' carente di motivazione
circa  la  rilevanza: il Tribunale amministrativo regionale Lombardia
descriverebbe infatti in maniera generica ed apodittica i presupposti
di  fatto da cui trae origine il giudizio di costituzionalita'. Altro
profilo   di   inammissibilita'   e'   costituito  dalla  carenza  di
motivazione   circa   la   non   manifesta   infondatezza.   Infatti,
mancherebbero  nell'ordinanza,  da un lato la descrizione delle norme
della legge regionale impugnate, e dall'altro la puntuale denuncia di
ogni  singola  norma e la correlativa motivazione. A questo proposito
la  memoria  pone  in  evidenza  che,  qualora  venissero  dichiarate
incostituzionali in toto le norme dettate dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e
8  della legge reg. Lombardia n. 21 del 2000, si avrebbe l'effetto di
creare  un  vuoto  normativo nella disciplina di un servizio pubblico
essenziale per la salute dei cittadini.
    Venendo  al  merito,  la  memoria si sofferma sul quadro generale
della   disciplina   statale   vigente   in   materia   sottolineando
l'importanza   del   servizio  pubblico  svolto  dalle  farmacie  per
soddisfare  il  diritto  alla  salute  di tutti i cittadini. A questo
fine,  precisa  la  memoria,  concorrono,  da un lato le disposizioni
statali  che  dispongono in ordine al contingentamento ed alle piante
organiche,  e  dall'altro  la  disciplina  legislativa  regionale  in
materia  di  orari,  turni,  chiusura  infrasettimanale.  Insomma, il
"sistema  farmacia" costituisce un unicum, nel quale sono saggiamente
bilanciati  i  valori  espressi  dagli  artt. 32,  97,  41 e 36 della
Costituzione.
    8. - In  prossimita'  della pubblica udienza del 5 novembre 2002,
le  parti  interessate  hanno provveduto a depositare memorie scritte
con cui hanno reciprocamente dedotto in ordine agli argomenti esposti
negli atti di costituzione.
    8.1. - In particolare, le farmacie Ravani, Corvetto, Scevola, San
Siro   e   Castoldi,  con  due  atti  di  identico  contenuto,  hanno
controdedotto  alle  eccezioni  di inammissibilita' sostenendo che la
questione proposta e' rilevante ai fini della soluzione dei giudizi a
quo  e che le disposizioni della legge regionale sono state censurate
non  in toto, ma soltanto nella parte in cui stabiliscono obblighi di
chiusura  giornaliera,  infrasettimanale,  festiva  e per ferie degli
esercizi farmaceutici.
    Nel  merito,  le parti interessate hanno evidenziato come non sia
in  contestazione la natura pubblica del servizio farmaceutico, ma il
fatto  che  a  tale servizio siano imposti limiti di orario, non solo
minimi,  ma  anche  massimi.  Esse  sostengono che l'eliminazione dei
limiti  massimi  di orario sia di maggiore utilita' per gli utenti ed
aumenti  l'efficienza del sistema farmaceutico. Tale liberalizzazione
degli  orari,  inoltre,  non  danneggerebbe le piccole farmacie e non
sarebbe di pregiudizio per la capillarita' del servizio.
    8.2.  - L'Associazione chimica farmaceutica lombarda tra titolari
di   farmacie  ha  ulteriormente  dedotto  in  ordine  alla  eccepita
inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di remissione
carente,  oltre  che  in  ordine alla descrizione dei fatti di causa,
anche in punto di rilevanza.
    Nel  merito,  ha  apportato  ulteriori argomenti a sostegno della
tesi   della   natura   pubblicistica   del   servizio  farmaceutico,
assolutamente   prevalente   nei  confronti  degli  invocati  aspetti
privatistici della gestione del servizio.
    8.3. - La Regione Lombardia, ha presentato una memoria d'udienza,
nella  quale,  nel  riconfermare  tutte  le eccezioni precedentemente
svolte,  ha evidenziato che l'attivita' delle farmacie, essendo volta
a  fornire  un servizio pubblico destinato alla tutela dei cittadini,
non  puo' essere ricondotta alla materia del "commercio", nella quale
sussiste   la   competenza   esclusiva  delle  Regioni,  bensi'  alla
competenza   concorrente   dello   Stato  e  delle  Regioni,  con  la
conseguenza  che  spetta a queste ultime la legislazione di dettaglio
ed allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

                       Considerato in diritto

    1. - Le  due  ordinanze  di remissione hanno identico contenuto e
pertanto  i  due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
    2. - Vanno    respinte,    innanzitutto,    le    eccezioni    di
inammissibilita' sollevate da alcune delle parti in causa.
    2.1. - Quanto  all'eccezione  di carenza di motivazione in ordine
alla  rilevanza  della  questione,  e'  da ritenere che i richiami ai
presupposti  di  fatto  ed  all'oggetto  della  controversia, benche'
sintetici,   siano  sufficienti  tuttavia  a  dimostrare  l'influenza
diretta che il presente giudizio di costituzionalita' ha nel giudizio
a quo.
    2.2. - Quanto  poi  all'eccezione di carenza di motivazione circa
la  non  manifesta  infondatezza, poiche' mancherebbero da un lato la
descrizione delle norme della legge regionale impugnata, e dall'altro
la   puntuale  denuncia  di  ogni  singola  norma  e  la  correlativa
motivazione,  e'  agevole  replicare  che le disposizioni della legge
regionale non sono state affatto censurate in toto, ma soltanto nella
parte   in   cui   stabiliscono  obblighi  di  chiusura  giornaliera,
infrasettimanale, festiva e per ferie degli esercizi farmaceutici.
    2.3. - Quanto  infine all'eccezione di manifesta infondatezza per
essere  la  questione  gia' stata decisa da questa Corte con sentenza
n. 446  del 1988, appare dirimente la considerazione che in quel caso
si  discuteva  della legittimita' costituzionale delle sole norme che
stabiliscono  la  chiusura  per  ferie  ed  il riposo settimanale, in
questo  caso,  invece,  viene  censurata  anche  la  disposizione che
stabilisce  gli orari di apertura e chiusura delle farmacie, aspetto,
quest'ultimo,  del  tutto nuovo, sul quale la Corte deve pronunciarsi
per la prima volta.
    3. - Nel  merito,  e'  da  sottolineare che il giudice remittente
afferma che le limitazioni di orario, turni e ferie, per le farmacie,
previste  dalla  legge  della  Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 21
(Riordino  della  normativa  sugli  orari  di apertura e sui turni di
servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende
sanitarie  locali  delle  competenze  amministrative  in  materia  di
commercio   all'ingrosso   di   medicinali   ad   uso   umano),  sono
costituzionalmente illegittime, perche' in contrasto con gli artt. 3,
41, 32 e 97 della Costituzione.
    La questione non e' fondata.
    3.1. - In  sostanza,  le  mutate condizioni di fatto e di diritto
consentirebbero  oggi  un cambiamento dei convincimenti fatti propri,
in  proposito,  dalla stessa Corte costituzionale (v. sentenza n. 446
del  1988),  ed  imporrebbero uno sganciamento della disciplina degli
orari  e  dei  turni  delle  farmacie da quella riguardante la pianta
organica  ed  il  contingentamento  delle  farmacie  stesse,  con  la
conseguente   liberalizzazione  della  prima  (permanendo  la  natura
vincolistica  della  seconda)  nell'interesse non solo degli esercizi
commerciali  delle farmacie, ma anche dell'efficienza del servizio ed
in  ultima  analisi  della  migliore  soddisfazione  del diritto alla
salute di cui all'art. 32, Cost.
    3.2. - Sennonche'  appare  evidente  che una simile operazione di
rimodulazione del dettato legislativo fuoriesce dai compiti di questa
Corte,  la  quale  deve  limitarsi  ad  uno scrutinio di legittimita'
costituzionale  delle norme in questione. Ed in proposito non si puo'
non notare che il legislatore, seguendo criteri non irragionevoli, ha
in realta' dettato una disciplina organica ed unitaria della materia.
    Infatti,  le finalita' concrete che la legge vuol raggiungere con
il  contingentamento  delle  farmacie  (assicurare  ai  cittadini  la
continuita'  territoriale  e temporale del servizio ed agli esercenti
un  determinato  bacino  d'utenza) vanno nello stesso senso di quelle
che  si  vogliono  conseguire  con  la  limitazione dei turni e degli
orari, in quanto, come e' stato piu' volte osservato, l'accentuazione
di  una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento
degli  orari  di  chiusura  potrebbe contribuire alla scomparsa degli
esercizi  minori  e  cosi'  alterare  quella  che  viene  comunemente
chiamata  la  rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini,
nella  non irragionevole valutazione del legislatore, un nesso tra il
contingentamento  delle  farmacie  e la limitazione degli orari delle
stesse,    concorrendo   entrambi   gli   strumenti   alla   migliore
realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso.
    3.3. - Si tratta di un profilo che e' gia' stato posto nel dovuto
rilievo  da questa Corte, la quale, con la citata sentenza n. 446 del
1988,  ha  avuto  modo di chiarire che "il quadro normativo ribadisce
l'intento di realizzare ... l'ottimale funzionamento del servizio nel
suo  complesso",  mentre "la ratio della legge ed il principio che ne
va   ricavato   sono   quelli   della   continuita'   dell'assistenza
farmaceutica  prestata,  in  un  adeguato  ambito  territoriale,  dal
servizio nel suo insieme e non gia' dalla singola farmacia".
    3.4. - La   previsione  legislativa  di  orari  e  di  turni  non
contrasta  dunque  con  gli  artt. 32, 41 e 97 della Costituzione, in
quanto,   inserendosi   nel   predetto  quadro  normativo,  tende  ad
assicurare  il  diritto  alla  salute,  il diritto degli esercenti le
farmacie   (condizionatamente  al  limite  dell'utilita'  sociale)  e
l'efficienza  del  servizio  pubblico  farmaceutico,  secondo  scelte
discrezionali  del  legislatore, prive di profili di irragionevolezza
e, quindi, conformi anche all'art. 3 della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 3,  4,  5, 6, 7 ed 8 della legge della Regione Lombardia
3 aprile  2000,  n. 21  (Riordino  della  normativa  sugli  orari  di
apertura  e  sui  turni  di  servizio  delle  farmacie  della Regione
Lombardia  e  delega  alle  aziende sanitarie locali delle competenze
amministrative  in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad
uso  umano),  sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 32 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0086