N. 30 ORDINANZA 16 gennaio - 4 febbraio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Costituzione  in  giudizio  - Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Inammissibilita' per tardivita'.
Imposte  sostitutive - Modalita' di versamento - Decreto dirigenziale
  del  Ministero  delle finanze - Ricorso della Regione Siciliana per
  conflitto  di  attribuzione  -  Lamentata  sottrazione  di quote di
  entrate  tributarie riscosse nel suo territorio ad essa spettanti -
  Inidoneita'  dell'atto impugnato a determinare effetti lesivi delle
  prerogative regionali - Manifesta inammissibilita' del ricorso.
- Decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 23 luglio 1998.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
  art. 2.
(GU n.1000 del 11-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto   23 luglio   1998,   emanato   dal  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze, recante
"Modalita'  di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto
legislativo  21 novembre  1997,  n. 461",  promosso con ricorso della
Regione  Siciliana,  notificato  il  25 settembre 1998, depositato in
cancelleria  il  30  successivo  ed  iscritto  al  n. 28 del registro
conflitti 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi   l'avvocato  Giovanni  Carapezza  Figlia  per  la  Regione
Siciliana e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che,  con  atto  notificato  il  25 settembre  1998  e
depositato  il  30 settembre 1998, la Regione Siciliana ha presentato
ricorso  per  conflitto  di attribuzioni nei confronti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  in  relazione al decreto dirigenziale
emanato  dal  direttore  generale  del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze  il  23 luglio  1998, recante "Modalita' di
versamento  delle  imposte  sostitutive di cui al decreto legislativo
21 novembre  1997, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998;
        che  la  regione  evidenzia,  innanzitutto,  come  il  citato
decreto  dirigenziale  sia volto a determinare le modalita' operative
attraverso  le quali devono essere corrisposte le imposte sostitutive
regolate   dal   d.lgs.  21 novembre  1997,  n. 461  (Riordino  della
disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi,
a  norma  dell'articolo  3,  comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662),  attribuendo, in relazione alle diverse tipologie di imposte
sostitutive,  i  relativi  codici-tributo e disponendo all'art. 9 che
"le  somme  riscosse  con i codici tributo di cui al presente decreto
sono  versate  al  capo  VI  del bilancio dello Stato, ai capitoli ed
articoli specificati a fianco di ciascun codice-tributo";
        che,  in  tal  modo,  il  decreto impugnato realizzerebbe una
illegittima  sottrazione di quote di entrate tributarie regionali, in
violazione   dell'art. 36  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,
nonche'  dell'art. 2  del  d.P.R.  26 luglio  1965,  n. 1074 (recante
"Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria"):  norme  dalle  quali emergerebbe il principio generale
secondo  il  quale  spetterebbero  alla  Regione  Siciliana - a parte
talune  limitate  eccezioni  -  "tutte le entrate tributarie erariali
riscosse   nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,
comunque denominate";
        che  tale  principio  non  sarebbe  stato  violato dal d.lgs.
n. 461 del 1997, il quale afferma - in sintonia con la giurisprudenza
costituzionale  - che la sostituzione di un tributo con uno nuovo non
determina una alterazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione
Siciliana  e,  dunque,  non  sottrae  alla  regione  tributi  ad essa
precedentemente attribuiti;
        che, viceversa, il pregiudizio nei confronti della ricorrente
deriverebbe  unicamente  dal decreto dirigenziale impugnato, il quale
non  consentirebbe  agli  agenti  della riscossione di procedere alla
ripartizione  delle relative somme secondo i criteri inerenti la loro
spettanza,  determinati ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano
e  dell'art. 2  delle  norme  di  attuazione  in  base al luogo della
riscossione;
        che, in tema di ammissibilita' del giudizio, il ricorso della
regione,   richiamando  la  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
secondo  la  quale  in  sede  di  conflitto  intersoggettivo  non  e'
possibile  impugnare atti amministrativi "al solo scopo di far valere
pretese  violazioni  della Costituzione da parte della legge che e' a
fondamento  dei poteri svolti con gli atti impugnati", evidenzia come
la  lesione  delle  prerogative  regionali  discenderebbe dal decreto
dirigenziale in questione, dal momento che sarebbe quest'ultimo - con
determinazione   "assolutamente   autonoma"   rispetto   alle   norme
presupposte   -   a   disporre   l'affluenza  esclusiva  delle  somme
conseguenti  alla  riscossione  delle  imposte sostitutive alle casse
dello Stato;
        che  si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri con atto depositato il 16 ottobre 1998, riservandosi di
esporre piu' ampiamente le proprie difese;
        che tali difese sono state esposte in una memoria integrativa
successivamente  pervenuta  alla  Corte nella quale si evidenzia come
l'atto  impugnato  sarebbe  inidoneo  a  ledere le attribuzioni della
regione  ricorrente,  limitandosi  - conformemente del resto alla sua
intestazione  -  "a  disciplinare  le  modalita'  di versamento delle
imposte sostitutive";
        che cio' sarebbe, peraltro, provato dalla circostanza che "le
somme  affluite  ai  codici-tributo  indicati  nel predetto art. 9 di
spettanza   della   Regione  Siciliana  sono  state  sin  dall'inizio
costantemente   versate  nella  loro  interezza  alla  medesima,  con
accredito sui relativi capitoli del proprio bilancio";
        che  il  decreto impugnato, secondo l'Avvocatura dello Stato,
deve essere inserito nel sistema normativo del cosiddetto "versamento
unificato",  nel  cui contesto la individuazione dei capitoli e degli
articoli del bilancio dello Stato ai quali devono affluire le entrate
tributarie  di  spettanza  dello  Stato non consente di dedurre, "con
infondata argomentazione a contrario", la lamentata conseguenza della
sottrazione  alla  regione ricorrente delle entrate tributarie di sua
spettanza;
        che  nelle  more  del  giudizio,  l'Avvocatura dello Stato ha
presentato una ulteriore memoria integrativa in cui, oltre a ribadire
la  argomentazioni  gia'  illustrate, si sottolinea che una lesione a
danno  della regione "potrebbe ipotizzarsi solo se essa fosse privata
di  somme ad essa spettanti ovvero se l'acquisizione delle somme alla
stessa dovute si realizzasse con pregiudizievole ritardo".
    Considerato  che, preliminarmente, va dichiarata inammissibile la
costituzione  della  Presidenza  del  Consiglio  in quanto effettuata
fuori termine;
        che,  nel  merito,  il  decreto  impugnato si inserisce in un
sistema  normativo  riguardante  la  raccolta  dei tributi - sistema,
peraltro, gia' scrutinato da questa Corte e ritenuto non lesivo delle
attribuzioni  della  Regione Sicilia con le sentenze n. 66 del 2001 e
n. 156 del 2002 - che prevede il riversamento delle somme dovute agli
enti destinatari e, tra questi, alla Regione Siciliana;
        che  l'atto  impugnato  si  limita a regolare le modalita' di
versamento  delle  imposte  in questione, non incidendo in alcun modo
sulla spettanza delle stesse;
        che,  pertanto, il suddetto decreto appare del tutto inidoneo
a  determinare  effetti  lesivi  delle prerogative costituzionalmente
garantite    alla    Regione    Siciliana,   rimanendo,   ovviamente,
impregiudicate le pretese che possono nascere da eventuali violazioni
di detto sistema normativo;
        che  le  parti durante l'udienza pubblica hanno concordamente
confermato che, anche con riguardo alla attuazione successiva, non si
riscontrano  effetti  lesivi  dovuti  all'atto  oggetto  del presente
giudizio;
        che, pertanto, il ricorso e' manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta inammissibilita' del ricorso proposto dalla
Regione   Siciliana  avverso  il  decreto  dirigenziale  emanato  dal
direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze  23 luglio  1998,  recante  "Modalita'  di  versamento  delle
imposte  sostitutive  di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461",   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 174, serie generale, del 28 luglio 1998.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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