N. 38 SENTENZA 16 gennaio - 5 febbraio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Persone giuridiche private - Riconoscimento - Funzioni amministrative
  -  Attribuzione  alla Regione Valle d'Aosta - Difendibilita' con lo
  strumento del conflitto di attribuzione.
Persone giuridiche private - Riconoscimento - Regolamento governativo
  -   Devoluzione,   nella   Regione  Valle  d'Aosta,  di  competenze
  prefettizie    al   rappresentante   del   Ministero   dell'interno
  (presidente   della  Commissione  di  coordinamento),  anziche'  al
  Presidente  della  Regione  - Ricorso per conflitto di attribuzione
  della Regione Valle d'Aosta - Inidoneita' del regolamento impugnato
  a  disporre  in  difformita'  da  norme  di attuazione statutaria -
  Lesione  delle  attribuzioni  regionali  rivendicate - Annullamento
  conseguente della disposizione regolamentare di cui e' questione.
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, art. 10.
- Statuto  Regione  Valle  d'Aosta, art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3
  della  legge cost. 23 settembre 1993, n. 2; d.lgs. lgt. 7 settembre
  1945,  n. 545,  art. 4, primo comma; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320,
  art. 1.
(GU n.1000 del 11-2-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
    Presidente: Riccardo CHIEPPA;
    Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,   Franco   BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   per   conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito
dell'emanazione  dell'art. 10  del  d.P.R.  10  febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato
1  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59), promosso con ricorso della
Regione  Valle  d'Aosta  notificato il 19 gennaio 2001, depositato in
Cancelleria  il  26  successivo  ed  iscritto  al  n. 5  del registro
conflitti 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  2002  il giudice
relatore Valerio Onida;
    uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. -   Con  ricorso  notificato  il 19 gennaio e depositato il 26
gennaio  2001,  la  Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  a  seguito
dell'emanazione  dell'art. 10  del  d.P.R.  10 febbraio  2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),  lamentando  la  lesione della
propria   sfera  di  autonomia  garantita  dall'art. 44  della  legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta),  e  dall'art. 4  del  decreto  legislativo  luogotenenziale
7 settembre  1945,  n. 545  (Ordinamento  amministrativo  della Valle
d'Aosta).
    La   ricorrente,   premesso   che   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative   di   organi   centrali   e  periferici  dello  Stato
concernenti  le  persone  giuridiche  di  cui  all'art. 12 del codice
civile,  che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle
materie  di  competenza della stessa, era gia' stato ad essa delegato
sulla  base dell'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di
attuazione   dello   statuto   speciale   della   Valle  d'Aosta),  e
dell'art. 12 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione
dello  statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione
alla  regione  delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
della  normativa  relativa  agli  enti soppressi con l'art. 1-bis del
decreto-legge   18 agosto   1978,   n. 481,  convertito  nella  legge
21 ottobre  1978,  n. 641), espone che in forza della delega disposta
dall'art. 20  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e dal numero 17 del
suo  allegato  1,  e'  stato adottato con il d.P.R. 10 febbraio 2000,
n. 361, il regolamento che individua nel prefetto della provincia ove
e' la sede dell'ente l'organo competente in materia di riconoscimento
delle   persone  giuridiche  private,  e  che,  fra  le  disposizioni
transitorie  e finali, l'art. 10 del regolamento in questione prevede
che  "i  compiti  spettanti  in  base  alle disposizioni del presente
regolamento  al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissari di Governo
e  ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente
della commissione di coordinamento e al suo ufficio".
    Tale   regolamento,   e  segnatamente  il  suo  art. 10,  che  ha
attribuito  al  presidente  della  commissione  di  coordinamento  le
funzioni che nelle altre Regioni sono attribuite al prefetto, sarebbe
illegittimo,  in  quanto  violerebbe  i  principi di cui al titolo IX
dello  statuto  di  autonomia  speciale in materia di rapporti fra lo
Stato  e  la Regione, comprimendo le funzioni assegnate al Presidente
della Giunta regionale dallo statuto e, dunque, incidendo sulla sfera
di autonomia della Regione.
    Nell'ordinamento  valdostano,  infatti,  le  funzioni prefettizie
sarebbero  state  attribuite  dall'art. 4,  comma 1, del d.lgs.lgt. 7
settembre  1945, n. 545, al Presidente del Consiglio della Valle ("Il
presidente  del  consiglio  della  Valle  esegue le deliberazioni del
consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte
le  attribuzioni  che  le  leggi vigenti conferiscono al prefetto, in
quanto  non  rientrino  nelle competenze del consiglio della Valle"),
cui poi, con l'entrata in vigore dello statuto di autonomia speciale,
sarebbe subentrato il Presidente della Giunta regionale.
    Il  principio  in  questione  sarebbe  stato  accolto ed ampliato
dall'art. 44  dello  stesso  statuto di autonomia speciale, e sarebbe
stato poi ribadito dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065,
sull'ordinamento  finanziario  della Valle d'Aosta (ora art. 15 della
legge  26 novembre  1981,  n. 690),  e dagli articoli 10, 14, 58 e 70
della  legge  16 maggio  1978,  n. 196,  che reca norme di attuazione
dello  statuto valdostano. La difesa regionale precisa, in proposito,
che  anche  la  dottrina  che ha ritenuto la non perfetta coincidenza
della   formula   adottata  dall'art. 44  dello  statuto  con  quella
dell'art. 4   del   d.lgs.  7 settembre  1945,  n. 545,  ha  comunque
affermato  che  circa  l'esercizio  delle  funzioni prefettizie e' da
ritenere  ancora  vigente tale ultima disposizione. E, d'altra parte,
al  d.lgs.  7 settembre  1945,  n. 545, il legislatore statale ha poi
riconosciuto una capacita' rinforzata di "resistenza" alle modifiche,
con  l'art. 1  del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  della  regione  Valle  d'Aosta),  il quale,
accanto   alle   norme   di  attuazione,  ha  incluso  "le  norme  di
trasferimento  di  funzioni"  alla  Regione  Valle  d'Aosta  in  esso
contenute  fra le norme che possono essere modificate soltanto con il
procedimento  di  cui  all'art. 48-bis  dello  statuto  di  autonomia
speciale.
    Per questi motivi, il regolamento impugnato sarebbe stato emanato
al  di  la' dei limiti contenuti nella legge di delega 15 marzo 1997,
n. 59, incidendo illegittimamente sulle funzioni del Presidente della
Giunta  regionale,  e determinando cosi' una compressione della sfera
di   autonomia   speciale   della  Regione  stessa.  Sarebbe  infatti
innegabile  che la particolare posizione e le specifiche attribuzioni
riconosciute  al Presidente della Giunta regionale dall'art. 44 dello
statuto   siano  elementi  fondamentali  caratterizzanti  l'autonomia
speciale  della  Valle,  come  dimostrerebbe  la  collocazione  della
relativa  disciplina  nell'ambito  del  titolo  IX dello statuto, che
definisce l'assetto dei rapporti fra lo Stato e la Regione.
    La lesivita' dell'atto, infine, sarebbe tanto piu' evidente se si
considera  il  ruolo  rivestito  dal  presidente della commissione di
coordinamento,  di  "rappresentante del Ministero dell'interno", come
espressamente  enunciato  negli  articoli  31  e  45 dello statuto di
autonomia  speciale,  dettati, rispettivamente, in tema di iter delle
leggi  regionali  e  di  composizione  della  stessa  commissione  di
coordinamento.   Il   provvedimento   impugnato,  secondo  la  difesa
regionale,  reintrodurrebbe  surrettiziamente  nella Valle d'Aosta la
figura  del  prefetto,  per  l'esercizio  di  funzioni che potrebbero
essere  svolte,  senza alcuna controindicazione, dal Presidente della
Giunta  regionale,  al pari delle altre funzioni prefettizie che tale
organo  e'  chiamato a svolgere (ed ha sempre svolto) nella Valle. La
compressione  delle  funzioni  statutarie del Presidente della Giunta
regionale,  d'altro  canto,  si tradurrebbe in una compressione della
stessa  autonomia  speciale  della  ricorrente  Regione,  che da cio'
trarrebbe  la  sua  legittimazione ad impugnare il provvedimento ed a
sollevare il relativo conflitto di attribuzioni.
    2. - Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo  di  rigettare  il ricorso e di dichiarare che non spettano
alla Regione Valle d'Aosta le funzioni dalla stessa rivendicate.
    Secondo   l'  Avvocatura  dello  Stato,  infatti,  nessuna  delle
disposizioni  invocate  dalla  Regione ricorrente - a parte l'art. 4,
primo  comma,  del  d.lgs.lgt.  n. 545  del 1945, decreto che sarebbe
stato  sostituito dallo statuto, legge costituzionale n. 4 del 1948 -
concernerebbe  la  materia considerata dal regolamento governativo di
semplificazione  che  ha dato occasione al conflitto. Ne' varrebbe il
richiamo  all'art. 1  del  d.lgs.  n. 320  del 1994, recante norme di
attuazione  dello  statuto, perche' la legittimita' costituzionale di
tale  art. 1,  nella  parte in cui menziona anche l'anzidetto decreto
luogotenenziale,  potrebbe  essere  riconosciuta solo per le parti in
cui  il  decreto  luogotenenziale contiene disposizioni espressamente
recepite dallo statuto.
    Il  ricorso,  comunque,  sarebbe in primo luogo inammissibile, in
quanto  il  potere  di  riconoscere  le  persone  giuridiche  private
operanti  nell'ambito  della  Regione  Valle d' Aosta atterrebbe alle
materie  delegate  e  non  a  quelle trasferite, come dimostrerebbero
l'art. 42  della  legge n. 196 del 1978 e l'art. 12 del d.P.R. n. 182
del  1982, e la delega, nel caso, sembrerebbe "libera"; al contrario,
il conflitto sollevato da una Regione a difesa di competenze delegate
dovrebbe  ritenersi  ammissibile  solo  qualora la delega sia di tipo
devolutivo-traslativo.
    L'inammissibilita',  o  comunque  l'infondatezza  del  conflitto,
emergerebbe anche da altri profili. Anzitutto, dovrebbe essere tenuto
in  debito  conto  che  il regolamento impugnato e' un regolamento di
delegificazione,  e  che pertanto, la' dove esso prevede, all'art. 7,
comma 3, che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti",
si  riferisce  chiaramente ad un adeguamento di natura procedimentale
(con  particolare riferimento all'intervenuta eliminazione della fase
procedimentale   della   registrazione   presso  la  cancelleria  del
tribunale, quale segmento di competenza statale), di cui le Regioni a
statuto  speciale  non  potranno non tenere conto alla luce del nuovo
quadro  ordinamentale.  Il  conflitto,  nota  fra  l'altro  la difesa
erariale,  non  concernerebbe  le  materie  elencate agli artt. 2 e 3
dello   statuto   speciale;   l'art. 7   del   regolamento  impugnato
prevederebbe  una  competenza  regionale  per  le  persone giuridiche
private  operanti  nelle  materie  di  competenza  regionale e le cui
finalita' si esauriscono nell' ambito di una sola Regione; le Regioni
e  le  Province  autonome  sarebbero  piu'  volte  nominate  in altri
articoli  del  regolamento  stesso,  emesso previo parere anche della
Conferenza   Stato-Regioni;  e,  comunque,  non  parrebbe  seriamente
contestabile  che,  per  l'esercizio  delle  funzioni  rimaste di sua
competenza, lo Stato abbia il potere (esclusivo) di organizzarsi come
meglio  ritiene,  e quindi di individuare gli organi e i funzionari a
cui   affidare   ciascuna  delle  funzioni  anzidette.  Ne'  potrebbe
reputarsi  che, in tale attivita' organizzativa, lo Stato incontri un
limite  che consisterebbe nella aprioristica esclusione di apparati o
funzionari  facenti capo al Ministero dell'interno, anziche' ad altre
amministrazioni statali.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza  la  Regione  Valle d'Aosta ha
depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
    L'illegittimita' del provvedimento impugnato risiederebbe, per la
ricorrente,  nel  fatto  che, quanto "al riconoscimento delle persone
giuridiche  di  cui  all'art. 12 cod. civ. che operano esclusivamente
nell'ambito  della  Regione  e  nelle  materie  di  competenza  della
stessa",  sarebbero  violati  i  principi fissati dal titolo IX dello
statuto  in materia di rapporti fra Stato e Regione, con compressione
delle  funzioni  assegnate al Presidente della Giunta regionale dallo
statuto, e dunque incidendo sulla sfera d'autonomia della Regione.
    Le  funzioni  amministrative  concernenti il riconoscimento delle
persone  giuridiche,  con  i  limiti territoriali e di materia appena
detti,  infatti, erano state gia' delegate ad essa Regione sulla base
dell'art. 42  della  legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 12 del
d.P.R.  22  febbraio  1982, n. 182, circostanze ignorate dall'art. 10
del  regolamento impugnato, il quale, attribuendo al presidente della
commissione  di coordinamento le funzioni attribuite in materia nelle
altre  Regioni  al  prefetto,  avrebbe  surrettiziamente reintrodotto
nella  Valle una figura, quella del prefetto, esclusa dall'art. 4 del
d.lgs.lgt.  n. 545  del  1945 in quella Regione, ove in forza di tale
disposizione  i  relativi  poteri erano stati da allora costantemente
esercitati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale, ora Presidente
della Regione.
    La  ricorrente  contesta che il conflitto sia inammissibile, come
eccepito  dalla  difesa  erariale,  vertendosi  in  tema  di funzioni
amministrative oggetto di una delega "libera" dello Stato, ed insiste
nell'assunto  relativo  all'esercizio  delle  funzioni prefettizie in
Valle  d'Aosta,  ritenuto  infondato  dall'Avvocatura  per non essere
stato  riprodotto  nello  statuto l'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 545 del
1945,  che aveva attribuito l'esercizio delle funzioni prefettizie al
Presidente della Giunta.
    Osserva  in  proposito  la ricorrente che non solo l'esercizio di
tali  funzioni  e' del tutto pacifico da mezzo secolo, ed e' elemento
caratterizzante  dell'ordinamento  della  Valle  d'Aosta, ma che tale
situazione neppure e' stata mai messa in dubbio dall'Avvocatura dello
Stato,  che  anzi ha su di essa fondato le argomentazioni relative al
cumulo,  "nel  Presidente  della  Regione, delle funzioni di gestione
delle  case  da gioco e, al tempo stesso, quelle di Prefetto in Valle
d'Aosta",  nel  giudizio  definito  da  questa  Corte con la sentenza
n. 438  del 2002, al cui punto 3 del Ritenuto in fatto tale difesa e'
ricordata.
    La  vigenza  dell'art. 4  del  d.lgs.lgt.  del  1945,  del resto,
troverebbe  conferma, oltre che negli scritti della migliore dottrina
costituzionalistica,  nel  richiamo  ad  esso operato dall'art. 1 del
d.lgs.  n. 320  del  1994, recante norme di attuazione della Regione,
secondo  il quale le disposizioni del decreto del 1945 possono essere
modificate,   al   pari  delle  norme  di  attuazione,  solo  con  il
procedimento  particolare per queste ultime previste dall'art. 48-bis
dello  statuto.  In  relazione  a  tale  norma  del 1994 non potrebbe
condividersi,  ad  avviso  della  ricorrente, la tesi dell'Avvocatura
secondo  la  quale  essa sarebbe legittima solo in quanto del decreto
luogotenenziale  pre-costituzionale  "richiama  disposizioni espresse
recepite dallo Statuto".
    Osserva   ancora   la   Regione  che  la  disposizione  impugnata
apparirebbe  anomala,  in  quanto  attributiva di funzioni all'organo
individuale  presidente della commissione di coordinamento, mentre le
sole   competenze  da  esso  sinora  svolte,  e  cioe'  il  controllo
preventivo di legittimita' sugli atti legislativi della Regione, sono
state   soppresse   a   seguito  della  riforma  dell'art. 127  della
Costituzione,  realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
    La   Regione  esclude  poi  che  la  delega,  gia'  conferita  al
Presidente  della  Regione stessa, in materia di riconoscimento delle
persone  giuridiche  private  possa  configurarsi  come  "libera", in
quanto,  trattandosi  di funzioni attribuite in generale ai prefetti,
nella   Valle,  dove  le  funzioni  prefettizie  sono  attribuite  al
Presidente  della  Regione,  anche  tali  competenze  non possono che
essere  attribuite  a  quell'organo,  sicche', "anche rispetto ad una
competenza  delegata",  essa  Regione potrebbe lamentare la invasione
della  propria  sfera  di autonomia e difenderla proponendo conflitto
(viene richiamata, in proposito, la sentenza n. 559 del 1988).
    Ne',   conclude  la  Regione,  avrebbe  alcun  rilievo,  ai  fini
dell'ammissibilita'  del conflitto, che la lamentata violazione delle
attribuzioni regionali sia stata realizzata attraverso un regolamento
di  delegificazione,  in  quanto,  se tali atti normativi non possono
incidere  sulle  leggi  regionali in vigore (viene citata la sentenza
n. 376  del  2002),  a  fortiori  essi  non potrebbero legittimamente
incidere  sulle attribuzioni regionali risultanti da norme di rilievo
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1. -    La  Regione  Valle  d'Aosta  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti dello Stato in relazione all'art. 10 del
d.P.R.  10 febbraio  2000,  n. 361  (Regolamento recante norme per la
semplificazione   dei   procedimenti  di  riconoscimento  di  persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo  e  dello  statuto  n. 17  dell'allegato  1  della  legge
15 marzo  1997,  n. 59),  e  precisamente  al  comma  1  del medesimo
articolo, nella parte in cui prevede che i compiti spettanti, in base
alle  disposizioni  dello  stesso  regolamento,  al  prefetto  e alle
prefetture  si  intendono  riferiti, per la Regione Valle d'Aosta, al
Presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.
    L'atto  in  questione  e'  un  regolamento  "di delegificazione",
emanato sulla base dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel
quadro    della    perseguita    semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi. Sostituendo la procedura gia' prevista dagli articoli
12  e  seguenti  del codice civile e dalle disposizioni di attuazione
del  medesimo,  il  regolamento  stabilisce  che  le associazioni, le
fondazioni  e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita'   giuridica   mediante   il  riconoscimento  determinato
dall'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche, istituito
presso le prefetture. La domanda di riconoscimento e' presentata alla
prefettura,  e il prefetto provvede all'iscrizione nel registro delle
persone   giuridiche   (art. 1).   Le  funzioni  amministrative  gia'
attribuite   all'autorita'   governativa   dal   codice  civile  sono
esercitate  dalle  prefetture,  ovvero dalle Regioni e dalle Province
autonome   per   quanto  riguarda  il  riconoscimento  delle  persone
giuridiche  private  operanti  nelle  materie  attribuite  alla  loro
competenza  e  le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito
di una sola Regione (artt. 5 e 7).
    La  Regione  ricorrente  lamenta  che,  attribuendo,  per  il suo
territorio  (con  l'art. 10, comma 1, del regolamento), al Presidente
del   comitato   di   coordinamento,   rappresentante  del  Ministero
dell'interno,   anziche'  al  Presidente  della  Regione,  i  compiti
spettanti  al  prefetto  in base alle disposizioni del regolamento in
questione,  e  cosi'  reintroducendo "surrettiziamente" la figura del
prefetto  in  Valle d'Aosta, soppressa fin dal 1945, si siano violate
le  norme statutarie che definiscono i rapporti fra Stato e Regione e
le norme di attuazione statutaria e di trasferimento di funzioni alla
Regione,   e,  in  specie,  l'art. 4,  primo  comma,  del  d.lgs.lgt.
7 settembre  1945,  n. 545  (Ordinamento  amministrativo  della Valle
d'Aosta),  ai  cui sensi al Presidente del Consiglio della Valle (ora
al  Presidente  della Regione) "spettano tutte le attribuzioni che le
leggi vigenti conferiscono al prefetto, in quanto non rientrino nella
competenza  del  Consiglio  della Valle": disposizione, quest'ultima,
cui  l'art. 1  del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  della regione Valle d'Aosta) conferisce uno
speciale  status stabilendo che essa possa essere modificata solo con
il  procedimento  previsto per l'emanazione delle norme di attuazione
statutaria dall'art. 48-bis dello statuto, aggiunto dall'art. 3 della
legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n. 2, e cioe' con decreto
legislativo  elaborato  da una commissione paritetica e sottoposto al
parere del Consiglio regionale.
    2. - Deve   essere  preliminarmente  chiarito  che  nel  presente
giudizio  non  sono  in  discussione  le  funzioni  amministrative in
materia  di  riconoscimento delle persone giuridiche private operanti
nelle  materie  di  competenza  regionale  e  nell'ambito di una sola
Regione. Tali funzioni furono delegate alla Regione Valle d'Aosta con
l'art. 42  della  legge  16 maggio  1978, n. 196 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  della Valle d'Aosta), in corrispondenza con
l'analoga  delega  conferita  alle Regioni ordinarie dall'art. 14 del
d.P.R.  24 luglio  1977, n. 616; la delega alla Regione valdostana fu
poi  ribadita  e precisata con l'art. 12 del d.P.R. 22 febbraio 1982,
n. 182  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione
Valle  d'Aosta  per la estensione alla regione delle disposizioni del
d.P.R.  24 luglio  1977,  n. 616 e della normativa relativa agli enti
soppressi   con   l'art. 1-bis   del  d.l.  18 agosto  1978,  n. 481,
convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).
    In  proposito  l'impugnato  d.P.R.  n. 361  del  2000 non innova,
limitandosi  a  coordinare le competenze delegate alle Regioni con la
nuova disciplina del riconoscimento ivi disposta (art. 7).
    Le funzioni di cui e' controversia sono invece quelle riguardanti
il  riconoscimento delle persone giuridiche private "ultraregionali",
funzioni  che  prima  erano, di massima, di competenza dell'autorita'
governativa centrale, e ora sono state decentrate alla competenza dei
prefetti  e  delle  prefetture  (oggi  degli  uffici territoriali del
Governo),  appunto  in  forza del regolamento in esame. Competenze la
cui  titolarita'  e  il cui esercizio fanno dunque capo, nel restante
territorio nazionale, all'autorita' amministrativa statale.
    Non  puo' pertanto essere accolta l'eccezione di inammissibilita'
del ricorso avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio, sulla
base dell'assunto secondo cui le funzioni delegate alla Regione Valle
d'Aosta  in  materia  di riconoscimento di persone giuridiche private
(operanti   nell'ambito  regionale  e  nelle  materie  di  competenza
regionale)  sarebbero  oggetto  di una delega c.d. "libera", e non di
tipo devolutivo-traslativo, che come tale non sarebbe suscettibile di
essere difesa mediante lo strumento del conflitto di attribuzioni.
    In  realta'  cio' di cui si discute nel presente giudizio e' solo
se  sia legittima l'attribuzione, in Valle d'Aosta, al rappresentante
del   Ministero   dell'interno,   che   presiede  la  commissione  di
coordinamento   prevista  dall'art. 44  dello  statuto  speciale,  di
compiti  devoluti  nel restante territorio nazionale ai prefetti, la'
dove   tutte  le  altre  funzioni  prefettizie  sono  esercitate  dal
Presidente  della  Regione, in forza di una regola che - se pur la si
voglia  considerare  effetto  di  una  delega  -  e'  invocata  dalla
ricorrente come un connotato dello speciale ordinamento autonomistico
valdostano, quale risulta dallo statuto e dalle norme di attuazione e
di   trasferimento:   ad  essa  non  puo'  negarsi  il  carattere  di
attribuzione  suscettibile  di  essere  difesa  con  lo strumento del
conflitto.
    3. - In questi termini, il ricorso e' fondato.
    La soppressione, in Valle d'Aosta, della figura del prefetto come
rappresentante  nel territorio provinciale dell'autorita' governativa
risale  al  d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, che ha disposto, fra l'altro,
la  soppressione  della Provincia di Aosta (art. 1, secondo comma), e
la devoluzione al Presidente del Consiglio della Valle (organo allora
dotato  dei poteri di rappresentanza della Valle poi attribuiti dallo
statuto  al  Presidente della Giunta regionale, oggi Presidente della
Regione; art. 2 della legge cost. 31 gennaio 2003, n. 2) di "tutte le
attribuzioni  che  le  leggi  vigenti  conferiscono  al Prefetto e al
Presidente  della  deputazione  provinciale  in  quanto non rientrino
nella competenza del Consiglio della Valle", essendo detto Presidente
"responsabile  verso  il  Governo  dell'esercizio  dei poteri che per
legge restano riservati allo Stato" (art. 4, primo e terzo comma).
    L'impostazione    seguita    dal   citato   decreto   legislativo
luogotenenziale    era   ispirata   evidentemente   alla   concezione
dell'"autogoverno",   per   cui   la   rappresentanza  dell'autorita'
governativa  nella  Regione era rimessa all'organo localmente eletto,
il  quale  in  tale  sua  qualita'  agiva  non come vertice dell'ente
autonomo, titolare di funzioni separate in via di principio da quelle
conservate  in  capo allo Stato centrale, ma piuttosto come esponente
elettivo  dell'apparato  pubblico  visto  nella sua unita', investito
direttamente,  sotto  la  direzione del Governo centrale, anche delle
funzioni  di competenza statale esercitate nell'ambito del territorio
regionale, oltre che di funzioni devolute all'ente di autonomia.
    Concezione,  questa,  che, come e' ben noto, pur avendo ispirato,
in  particolare, lo statuto speciale per la Sicilia, oltre che quello
per  la  Valle  d'Aosta,  non  si  e'  poi tradotta integralmente nel
disegno  della  Costituzione  repubblicana:  nella quale si iscriveva
piuttosto  la  linea del cosiddetto "doppio binario", che accosta sul
medesimo  territorio organi e uffici degli enti autonomi ad organi ed
uffici decentrati dell'amministrazione statale.
    Per  quanto  riguarda,  comunque,  la  Regione  Valle d'Aosta, il
sistema   della   sostituzione   di  organi  e  uffici  regionali  ai
preesistenti    uffici   decentrati   dello   Stato   fu   realizzato
coerentemente, confermando ed estendendo la scelta effettuata fin dal
decreto   n. 545   del  1945,  e  sviluppata  con  il  d.lgs.  C.p.S.
23 dicembre  1946,  n. 532.  E'  ben  vero,  infatti,  che lo statuto
speciale non riprende espressamente e integralmente tutti i contenuti
del  decreto  n. 545  del 1945, e in particolare, mentre ne riprende,
nel   primo   comma   dell'art. 44,   la   disposizione  relativa  al
mantenimento  dell'ordine  pubblico  (gia'  presente  nell'art. 8 del
decreto),  non  ne  riproduce  invece  l'art. 4  sulle  funzioni,  in
generale,   del  prefetto.  Ma  alla  soppressione  dell'ufficio  del
Prefetto  di  Aosta  non  ha  mai  fatto  seguito il suo ripristino o
l'istituzione  di  un  ufficio  analogo. Ne' e' stata mai smentita la
regola,   stabilita   dall'art. 4   del   decreto  n. 545  del  1945,
dell'esercizio  da  parte del Presidente della Regione delle funzioni
altrove spettanti al prefetto: essa ha trovato costante applicazione,
e conferma in piu' di un provvedimento legislativo.
    Cosi',  l'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione
dell'ordinamento   finanziario   della   Regione  Valle  d'Aosta),  e
l'art. 15   della   legge   26 novembre   1981,   n. 690   (Revisione
dell'ordinamento   finanziario   della  regione  Valle  d'Aosta),  si
riferivano  al  Presidente  regionale  per l'apposizione del visto di
esecutorieta'  su contratti degli enti locali; l'art. 15 della stessa
legge n. 1065 del 1971 e l'art. 14 della stessa legge n. 690 del 1981
demandavano  al  Presidente  regionale  la  gestione  di contabilita'
erariali.  La  legge  16  maggio 1978, n. 196, che dettava, in via di
legislazione  ordinaria,  "Norme di attuazione dello statuto speciale
della  Valle  d'Aosta", confermava e ribadiva tale regola a proposito
di  diverse  funzioni  prefettizie,  nell'art. 10  (ove  si  richiama
espressamente  l'art. 4  del  d.lgs.lgt.  n. 545 del 1945) in tema di
espropriazione,  nell'art. 34  in  tema  di  autorizzazione agli enti
assistenziali  ad  accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
immobili,  nell'art. 58  in  tema  di  segretari  comunali; l'art. 21
delegava  al Presidente della Regione anche le funzioni in materia di
protezione   civile   attribuite  dalla  legge  n. 996  del  1970  al
commissario  del  Governo. A sua volta, l'art. 40, terzo comma, terzo
periodo,   del   d.P.R.   22 febbraio   1982,   n. 182,  si  rifaceva
espressamente all'art. 4 del decreto n. 545 a proposito dell' impiego
del Corpo dei vigili del fuoco.
    Successivamente,  l'art. 13, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), nel contesto della disciplina
legislativa delle funzioni del commissario del Governo, espressamente
stabiliva  che  restassero  ferme,  per  la Regione Valle d'Aosta, le
disposizioni   contenute   nel  decreto  legislativo  luogotenenziale
7 settembre  1945,  n. 545:  e al medesimo art. 13, comma 3, rinviava
l'art. 1  del  d.lgs.  28 dicembre  1989, n. 432 (Norme di attuazione
dello  statuto  speciale  per  la regione Valle d'Aosta in materia di
polizia  locale,  urbana  e  rurale),  in tema di funzioni di polizia
locale.
    Da  ultimo,  l'art. 15  del  d.P.R.  17 maggio  2001,  n. 287, ha
escluso,  in Valle d'Aosta, l'applicazione delle disposizioni in tema
di trasformazione delle prefetture in uffici territoriali del Governo
(di   cui  all'art. 11  del  d.lgs.  30 luglio  1999,  n. 300)  e  di
accorpamento  in  tali  strutture  di  altre strutture periferiche di
amministrazioni dello Stato.
    Per  converso,  il  rappresentante  del  Ministero  dell'interno,
presidente  della  commissione di coordinamento prevista dall'art. 45
dello  statuto speciale per la Valle d'Aosta - a parte l'attribuzione
gia' prevista dall'art. 31 dello statuto medesimo (e oggi venuta meno
ai  sensi  del nuovo art. 127 della Costituzione e dell'art. 10 della
legge  costituzionale n. 3 del 2001: cfr. ordinanza n. 377 del 2002),
concernente  il  rinvio  al Consiglio regionale delle leggi per nuovo
esame  -  si era visto attribuire, dalla legislazione ordinaria, solo
le   competenze   spettanti  nel  restante  territorio  nazionale  al
commissario del Governo in tema di sospensione dalle cariche elettive
nelle   Regioni   e   negli  enti  locali  di  persone  sottoposte  a
procedimenti giudiziari o per le quali siano state adottate misure di
prevenzione  (art. 15,  comma 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30).
    4. - Alla  piena  operativita' dell'art. 4 del decreto n. 545 del
1945,  che  comporta  l'automatica  attribuzione  al Presidente della
Regione  dell'esercizio  di  tutte  le  funzioni altrove spettanti al
prefetto,  ha  fatto  riscontro,  piu'  di recente, il riconoscimento
espresso,  alle  disposizioni  in  esso  contenute, della particolare
portata e forza propria delle norme di attuazione statutaria.
    Infatti  l'art. 3  della  legge  costituzionale  n. 2 del 1993 ha
inserito  nello  statuto  speciale  l'art. 48-bis  il  quale  prevede
l'emanazione,  con  decreti  legislativi elaborati da una commissione
paritetica  e  sottoposti  al  parere  del  Consiglio  regionale,  di
disposizioni   di   attuazione  statutaria  e  di  "disposizioni  per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione
Valle   d'Aosta,   tenendo  conto  delle  particolari  condizioni  di
autonomia  attribuita  alla Regione". A seguito di cio', l'art. 1 del
d.lgs.  22 aprile  1994,  n. 320  (Norme  di attuazione dello statuto
speciale  della  regione  Valle d'Aosta) - emanato secondo tale nuova
procedura,  ha  stabilito  che le norme di attuazione contenute nelle
leggi preesistenti, l'ordinamento finanziario della Regione stabilito
ai sensi dell'art. 50, quinto comma, dello statuto, nonche' "le norme
di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta contenute nel
decreto  legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545", oltre
che nei decreti legislativi n. 365 e n. 532 del 1946, "possono essere
modificati  solo  con  il  procedimento  di  cui  all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale".
    Cio'   comporta   che  la  regola  dell'esercizio  da  parte  del
Presidente  della  Regione  delle  funzioni  prefettizie  - anche se,
eventualmente,  derogabile,  non essendo stata integralmente trasfusa
nello  statuto  -  potrebbe  subire  deroghe  solo  in  forza  di  un
provvedimento legislativo, adottato secondo la procedura prevista per
le  norme  di attuazione, e non ad opera di una legge ordinaria (cfr.
sentenze  n. 180  del 1980 e n. 237 del 1983): tanto meno, dunque, ad
opera di un semplice regolamento, come quello qui impugnato, sia pure
di  "delegificazione", emanato peraltro in attuazione di disposizioni
di   legge  (l'art. 20  della  legge  n. 59  del  1997  e  successive
modificazioni)   che   non   contenevano,   ne'  potevano  contenere,
l'abilitazione  al  Governo  a  disporre  in  difformita' da norme di
attuazione degli statuti speciali.
    Tanto  basta  per  pervenire  alla  conclusione che l'art. 10 del
regolamento  impugnato  lede  le  attribuzioni  della  Regione  Valle
d'Aosta, e va pertanto annullato.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per esso al Governo,
stabilire  con  regolamento  che  i  compiti  spettanti  in base alle
disposizioni  del  regolamento medesimo al prefetto e alle prefetture
sono  riferiti,  per  la  Regione  Valle d'Aosta, al presidente della
commissione di coordinamento e al suo ufficio, anziche' al Presidente
della Regione; e per l'effetto
    Annulla  l'articolo  10  del  d.P.R.  10  febbraio  2000,  n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento  di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato
1  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui dispone che
"i   compiti   spettanti  in  base  alle  disposizioni  del  presente
regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti" "per
la   Regione   Valle  d'Aosta  al  presidente  della  commissione  di
coordinamento e al suo ufficio".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0097