N. 29 SENTENZA 13 - 23 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Imposte  e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne
  derivano - Imposte sostitutive - Ritenuta destinazione del relativo
  gettito  al fondo statale istituito ai sensi della legge n. 388 del
  2000  -  Normativa  dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana -
  Assunta  lesione delle prerogative della Regione, cui spetterebbero
  i   tributi   previsti   -  Applicabilita'  delle  norme  censurate
  compatibilmente  con  le  norme  statutarie  - Non fondatezza della
  questione.
- Legge   18 ottobre  2001,  n. 383,  art. 1  (nel  testo  modificato
  dall'art. 21,  comma 1-bis  del  d.l.  25 settembre  2001,  n. 350,
  convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409).
- Costituzione,   artt. 3   e   81,  quarto  comma;  statuto  Regione
  Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
Imposte  e tasse - Emersione di lavoro irregolare - Imponibili che ne
  derivano  -  Imposte  sostitutive  -  Regolazioni  contabili  degli
  effetti  finanziari  -  Previsioni di legge statale - Ricorso della
  Regione  Siciliana  - Ritenuta ripartizione del gettito fiscale per
  entrate  di sicura spettanza regionale - Lamentata esclusione della
  partecipazione  regionale alla determinazione di tale riparto - Non
  fondatezza della questione.
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 3, comma 4.
- Costituzione,   artt. 3   e   81,  quarto  comma;  statuto  Regione
  Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
Imposte  e  tasse  -  Riduzione  di  imposte e agevolazioni fiscali -
  Conseguenti  minori  entrate  a far data dall'esercizio finanziario
  2003  -  Previsioni  di  legge  statale  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana  -  Assunta lesione delle prerogative regionali in ordine
  alla   attribuzione   di  entrate  di  spettanza  regionale  -  Non
  fondatezza della questione.
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 18.
- Costituzione,   artt. 3   e   81,  quarto  comma;  statuto  Regione
  Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
(GU n.4 del 28-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente:

                              Sentenza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1,  3,
comma 4,  e  18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
per  il  rilancio  dell'economia), promosso con ricorso della Regione
Siciliana,  notificato il 19 dicembre 2001, depositato in cancelleria
il 28 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9 dicembre  2003  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Udito   l'avvocato  Giovanni  Carapezza  Figlia  per  la  Regione
Siciliana  e  l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Regione Siciliana, con ricorso depositato il 28 dicembre
2001,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt. 1,  3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi
interventi per il rilancio dell'economia), in riferimento all'art. 36
del  regio  decreto  legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello   statuto  della  Regione  Siciliana),  all'art. 2  del  d.P.R.
26 luglio  1965,  n. 1074  (Norme  di  attuazione dello statuto della
Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
    1.1.  -  La  Regione ricorrente censura, in primo luogo, l'art. 1
(Dichiarazione  di emersione) della legge n. 383 del 2001 - nel testo
modificato    dal    comma 1-bis   dell'art. 21   del   decreto-legge
25 settembre    2001,   n. 350   (Disposizioni   urgenti   in   vista
dell'introduzione  dell'euro  in materia di tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione  e di altre operazioni finanziarie), aggiunto dalla
relativa  legge  di conversione 23 novembre 2001, n. 409 - in base al
quale  gli  imprenditori  che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare
possono farlo emergere tramite apposita dichiarazione che costituisce
titolo di accesso ad un regime di incentivo fiscale e previdenziale.
    In   particolare,  detto  art. 1  prevede  per  gli  imprenditori
l'applicazione,   sull'incremento  dell'imponibile  risultante  dalla
dichiarazione  di  emersione,  di  un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG e dell'IRAP, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile (art. 1, comma 2, lettera a).
    Esso   prevede,  inoltre,  un  regime  fiscale  agevolato  per  i
lavoratori  i  cui rapporti vengono ad emersione: anche ai redditi di
lavoro di tali soggetti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
con  tassazione  separata  rispetto  al rimanente imponibile (art. 1,
comma 2, lettera b).
    Lo  stesso  art. 1  dispone  altresi'  che  la  dichiarazione  di
emersione,  su  richiesta  degli imprenditori interessati, puo' anche
valere come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini
dell'applicazione  di  una  ulteriore imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG,  dell'IRAP e dell'IVA e dei contributi previdenziali, con
tassazione   separata   rispetto  al  rimanente  imponibile  (art. 1,
comma 3).
    Detto  articolo  prevede ancora che i lavoratori «emersi» possono
estinguere  i  loro  debiti  fiscali  e  previdenziali, connessi alla
prestazione  di lavoro irregolare, mediante il pagamento di una somma
stabilita   in   quota   fissa   per  ciascun  anno  pregresso  senza
applicazione di sanzioni e interessi (art. 1, comma 4).
    L'articolo  in questione prevede infine che le «maggiori entrate»
derivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di
emersione,  con  esclusione  di  quelle  contributive, affluiscono al
fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2001» (art. 1, comma 8).
    Come  gia'  accennato,  le predette disposizioni, ad avviso della
Regione,  sarebbero  lesive  dell'art. 36 dello statuto della Regione
stessa,  dell'art. 2  delle  norme  di  attuazione  dello  statuto in
materia  di autonomia finanziaria, nonche' degli artt. 3 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
    Infatti  la  previsione secondo la quale il gettito delle imposte
sostitutive  sugli  imponibili  derivanti  dall'emersione  di  lavoro
irregolare  confluisce nel fondo istituito ai sensi dell'art. 5 della
legge  n. 388  del 2000 comporterebbe una riserva allo Stato di dette
risorse  con  pregiudizio  economico per la Regione, in quanto in tal
modo si determinerebbe una sostituzione di una imposta spettante alla
Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato «per
generiche finalita' di riduzione della pressione contributiva».
    D'altra  parte, le imposte sostitutive previste dall'art. 1 della
legge  n. 383  del  2001  mancherebbero  del  requisito della novita'
dell'entrata  previsto  dall'art. 2  delle  norme di attuazione dello
statuto   regionale  quale  condizione  necessaria  per  derogare  al
principio   di   spettanza   regionale  delle  entrate  riscosse  nel
territorio  della  Regione  Siciliana;  cio'  in  quanto  le  imposte
sostitutive  previste  dalla  legge in esame non avrebbero «carattere
additivo rispetto al regime fiscale preesistente, incidendo le stesse
su fattispecie gia' oggetto di tassazione».
    1.2.  -  La  Regione  Siciliana  impugna anche l'art. 3, comma 4,
(Disposizioni  di  attuazione)  della legge n. 383 del 2001, il quale
prevede un procedimento inteso a determinare le regolazioni contabili
degli  effetti finanziari per lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
conseguenti  all'applicazione  delle  predette  norme  contenute  nel
capo I della legge medesima.
    Detta  disposizione  sarebbe  lesiva  dell'art. 36  dello statuto
regionale,  dell'art. 2  delle  norme  di  attuazione  dello  statuto
medesimo  in  materia finanziaria e degli artt. 3 e 81, quarto comma,
della  Costituzione,  in  quanto  istituisce un regime di regolazioni
contabili per entrate che sono comunque di spettanza regionale.
    In  ogni  caso  la  Regione Siciliana ritiene che la disposizione
censurata   non  preveda  un  adeguato  momento  procedurale  atto  a
garantire,  in  ossequio  al  principio  di  leale  cooperazione,  la
«partecipazione   regionale   alle   determinazioni   attuative   del
meccanismo  derogatorio al principio generale della attribuzione alla
Regione  Siciliana  dell'intero  gettito  dei  tributi  riscossi  sul
proprio territorio».
    1.3.  -  La  ricorrente  impugna,  inoltre,  l'art. 18 (Copertura
finanziaria)  della  citata  legge  n. 383 del 2001, il quale dispone
che,  per  sopperire alle minori entrate derivanti dalla soppressione
dell'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  e  dalla riduzione ed
esenzione  di  altre imposte previste dal capo VI, nonche' agli oneri
recati  dal  capo II,  si  provvede  mediante utilizzo di quote delle
maggiori  entrate previste dal medesimo capo II, statuendo, peraltro,
che  le  restanti maggiori entrate indicate dallo stesso capo II sono
destinate  al  miglioramento  dei  saldi  dei rispettivi esercizi del
bilancio dello Stato.
    Secondo  la  ricorrente, tale disposizione, nel destinare al solo
erario  statale  le  quote  di  maggiori entrate previste dal capo II
della  legge  violerebbe  le  sovraordinate  norme  statutarie  e  di
attuazione   in   materia  di  autonomia  finanziaria  della  Regione
Siciliana,  si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza,
determinerebbe uno squilibrio dei conti pubblici regionali in spregio
del principio generale dell'obbligo di copertura delle spese, finendo
con   il  comprimere,  quale  effetto  indiretto,  anche  l'autonomia
legislativa della Regione.
    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che il
ricorso venga dichiarato non fondato.
    2.1.  -  In  relazione  alle  questioni relative all'art. 1 della
legge n. 383 del 2001, la difesa erariale ritiene che nella specie si
versi  in  un'ipotesi di riserva a favore dello Stato dell'incremento
di  gettito  fiscale  conseguente al delineato programma di emersione
del lavoro sommerso.
    Infatti,  le  «maggiori entrate», derivanti dalla legge medesima,
rappresentate   dall'imposta   sostitutiva   sull'imponibile  emerso,
sarebbero  da configurare quali «nuove entrate», suscettibili percio'
di  destinazione all'erario attraverso la confluenza nel fondo di cui
all'art. 5   della  legge  n. 388  del  2000,  e  cio'  nel  rispetto
dell'art. 2  delle  norme  di  attuazione dello statuto della Regione
Siciliana in materia di autonomia finanziaria.
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ritiene  inoltre  priva  di
fondamento  la  questione  posta  in riferimento all'art. 3, comma 4,
della  legge  n. 383  del  2001,  secondo  cui  la  definizione delle
regolazioni  contabili  nell'ambito  della  Conferenza  unificata non
sarebbe idonea a soddisfare l'esigenza d'una partecipazione regionale
alle determinazioni attuative della deroga alle regole statutarie.
    Infatti   le   misure  adottate  con  la  disposizione  impugnata
concernono  l'intero  territorio nazionale, cosi' da non giustificare
una  separata  considerazione di interessi particolari della Regione,
per  modo  che  il  criticato  «passaggio  in  Conferenza  unificata»
rappresenterebbe  momento  sufficiente di valutazione della posizione
della  Regione  Siciliana  agli effetti della concreta adozione delle
opportune regolazioni contabili.
    In  relazione  all'ultima  questione,  relativa all'art. 18 della
legge  n. 383  del 2001, l'Avvocatura ritiene, sotto il profilo della
ragionevolezza, che il carattere di generalita' delle misure adottate
per il rilancio dell'economia del paese trova coerente corrispondenza
nelle  previste  destinazioni  delle  maggiori  entrate,  in parte, a
compensazione  degli  oneri dipendenti dalla soppressione e riduzione
dei  tributi  e,  per il residuo, al miglioramento dei saldi indicati
negli  esercizi finanziari cui l'intera collettivita' e' interessata,
cosi' da togliere fondamento ad ipotizzabili rilievi di arbitrarieta'
o illogicita' delle scelte legislative operate.
    Quanto  alla  denunciata  violazione  dell'art. 81, quarto comma,
della  Costituzione,  conseguente  alla  non prevista «compensazione»
della  riduzione  delle  risorse  finanziarie  regionali,  la  difesa
erariale  ritiene  che  le  spettanze  della  Regione  siano comunque
assicurate  in  sede  di  riparto  annuale  del  gettito  dei tributi
riscossi in Sicilia.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Siciliana,  con  il  primo motivo di ricorso,
ritiene  che  l'art. 1  della  legge  18 ottobre  2001, n. 383 (Primi
interventi  per il rilancio dell'economia) - nel testo modificato dal
comma 1-bis  dell'art. 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
(Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia
di  tassazione  dei  redditi  di  natura finanziaria, di emersione di
attivita'  detenute  all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
operazioni   finanziarie),   aggiunto   dalla   relativa   legge   di
conversione 23 novembre  2001,  n. 409  -  nella parte in cui riserva
allo  Stato il gettito di imposte sostitutive correlate all'emersione
di  basi  imponibili,  destinandolo  al fondo di cui all'art. 5 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001),
sia   in  contrasto  con  l'art. 36  del  regio  decreto  legislativo
15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello  statuto della Regione
Siciliana), con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di
attuazione   dello   statuto   della  Regione  Siciliana  in  materia
finanziaria)   e   con   gli   artt. 3  e  81,  quarto  comma,  della
Costituzione.
    In   particolare,   secondo   la   prospettazione  regionale,  il
richiamato  art. 1  della  legge n. 383 del 2001 sarebbe lesivo delle
prerogative della Regione Siciliana in materia finanziaria, in quanto
«non  configura  ne' una imposta di nuova istituzione ne' una entrata
derivante  da  un  aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma
detta  una  specifica  disciplina nel presupposto di una emersione di
basi  imponibili,  le  quali,  qualora  tutti i contribuenti avessero
correttamente  adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli
stessi  gravanti,  avrebbero  gia' da tempo costituito presupposto di
imposte di spettanza regionale».
    La questione non e' fondata nei termini di seguito specificati.
    Si  deve  convenire che, nella specie, non si tratta di una nuova
entrata,  ma  di  una  imposta  sostitutiva  di  tributi  di pacifica
spettanza  regionale (sentenza n. 49 del 1972), e, di conseguenza, si
e'  fuori  dall'ipotesi  eccezionale  prevista  a  favore dello Stato
dall'art. 2  delle  norme  di  attuazione dello statuto della Regione
Siciliana  in  materia  finanziaria,  secondo  il quale spettano alla
Regione  Siciliana  «tutte  le  entrate  tributarie erariali riscosse
nell'ambito   del  suo  territorio,  dirette  o  indirette,  comunque
denominate,  ad  eccezione  delle  nuove  entrate  tributarie  il cui
gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi alla copertura di oneri
diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime».
    Sennonche',  e' da tener presente che l'art. 1 della legge n. 383
del  2001,  nel prevedere che il gettito delle entrate sostitutive e'
destinato  al  fondo di cui all'art. 5 della legge finanziaria n. 388
del    2000,   richiama   non   solo   quest'ultimo   articolo,   ma,
implicitamente,  anche  il suo regime, che si incentra sulla clausola
di  salvaguardia  di  cui  all'art. 158,  comma 2, della stessa legge
n. 388  del  2000, secondo il quale le disposizioni in questione sono
applicabili  alle  Regioni  a  statuto  speciale  ed alle Province di
Trento  e  Bolzano  «compatibilmente  con  le  norme  dei  rispettivi
statuti».  Ne  consegue  che,  per  quanto  riguarda  la  Sicilia, la
confluenza  del  gettito  delle  imposte  sostitutive al fondo di cui
all'art. 5  della  citata  legge  n. 388  del  2000 non e' possibile,
poiche'  in  contrasto,  come  sopra  si e' visto, con l'art. 2 delle
norme  di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria  (sentenza n. 92 del 2003). Si deve dunque concludere che
l'art. 1  della legge n. 383 del 2001 non configura una lesione della
competenza regionale.
    2.  -  Non  fondata  e' anche la questione sollevata in relazione
all'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001.
    Secondo  la  Regione Siciliana detta disposizione, nella parte in
cui  prevede  le  modalita'  per  la determinazione delle regolazioni
contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni
e  gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1,
sarebbe  in  contrasto  con  l'art. 36  dello  statuto regionale, con
l'art. 2  delle  norme  di  attuazione dello statuto stesso e con gli
artt. 3  e 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto istituisce
un  regime di riparto del gettito fiscale per entrate che sono invece
proprie  della  Regione  e  inoltre  non  prevede un adeguato momento
procedurale  atto  a  garantire,  in  ossequio  al principio di leale
cooperazione,  la  partecipazione  regionale  alla determinazione del
riparto stesso.
    Ma  sul  punto  e'  agevole  osservare  che, per le ragioni sopra
dette,  non  si pone un problema di riparto, essendo il gettito delle
imposte  sostitutive di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 di
spettanza  regionale,  per  la  cui attribuzione, come e' noto, si fa
ricorso  all'ordinario  sistema  di  versamento  unitario dei tributi
(sentenze   n. 92  del  2003  e  n. 156  del  2002).  D'altro  canto,
l'eventuale  ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di
Conferenza  unificata  per l'attuazione della normativa in esame puo'
costituire,  comunque,  un  momento  di  garanzia per la tutela degli
interessi regionali (sentenza n. 92 del 2003).
    3.  -  La  Regione Siciliana impugna infine l'art. 18 della legge
n. 383  del  2001  relativo  alla  copertura finanziaria dei maggiori
oneri di cui al capo VI e al capo II della stessa legge.
    La  ricorrente  assume  che  tale  norma  sia  in  contrasto  con
l'art. 36  dello  statuto  regionale,  con  l'art. 2  delle  norme di
attuazione dello statuto stesso e con gli artt. 3 e 81, quarto comma,
della Costituzione.
    La questione non e' fondata.
    Secondo  la Regione la disposizione dell'art. 18 non garantirebbe
l'effettiva  attribuzione  alla Regione stessa di somme pari a quelle
perdute  per  effetto  della  soppressione,  esenzione e riduzione di
imposte  previste  dal  capo VI,  nonche'  dalla  applicazione  delle
agevolazioni  fiscali  previste dal capo II, le quali, come prescrive
l'art. 18,   comma 2,   comportano   minori   entrate   a   far  data
dall'esercizio finanziario 2003.
    La  Regione,  inoltre,  lamenta  la  mancata  destinazione  a se'
medesima  delle  maggiori  entrate  previste  dallo  stesso  art. 18,
comma 2, per effetto dei maggiori investimenti conseguenti alla prima
applicazione   (esercizi  finanziari  2001-2002)  delle  disposizioni
fiscali  di  cui  al capo II (come risulta dalla relazione tecnica al
disegno di legge).
    In  ordine  alla  prima  censura,  va  ribadito l'orientamento di
questa  Corte  secondo il quale lo Stato puo' disporre in merito alla
disciplina  sostanziale  dei  tributi  da esso istituiti, anche se il
correlativo  gettito  sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del
2003),   purche'   non   sia  gravemente  alterato  il  rapporto  tra
complessivi  bisogni  regionali  e  insieme  dei mezzi finanziari per
farvi   fronte   (sentenze  n. 138  del  1999  e  n. 222  del  1994),
circostanza quest'ultima non dimostrata dalla ricorrente.
    In  relazione  alla  seconda  censura,  deve osservarsi che, alla
stregua  di  quanto sopra detto, la disposizione in esame deve essere
correttamente  interpretata  nel senso che le maggiori entrate di cui
al  capo II  confluiscono nel bilancio dello Stato al netto di quanto
dovuto alla Regione Siciliana, senza alcuna lesione delle prerogative
della Regione stessa in materia finanziaria.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1,  3, comma 4, e 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
(Primi  interventi  per  il  rilancio  dell'economia),  sollevata, in
riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455   (Approvazione   dello   statuto  della  Regione  Siciliana),
all'art. 2  del  d.P.R.  26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione
dello  statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e agli
artt. 3  e  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  dalla  Regione
Siciliana con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0108