N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  10  febbraio  2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione Valle d'Aosta - Personale
  assunto  con  contratto  di  lavoro di natura privatistica, a tempo
  indeterminato,  presso  il  Dipartimento delle politiche del lavoro
  dell'Amministrazione  regionale  -  Inquadramento  nel  ruolo unico
  regionale  mediante  corsi-concorso  riservati (subordinatamente al
  possesso  di  determinati  requisiti)  -  Denunciata violazione del
  principio   del  concorso  pubblico  -  Lesione  del  principio  di
  eguaglianza  -  Richiamo  alle  sent. nn. 194/2002 e 218/2002 della
  Corte costituzionale.
- Legge  della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23, artt. 1
  e 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
(GU n.12 del 26-3-2003 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;
    Contro  la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della
giunta   regionale  p.t.,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Valle
d'Aosta  n. 23 del 14 novembre 2002 pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 3
dicembre  2002  in  base  alla  deliberazione  24  gennaio  2003  del
Consiglio  dei  ministri  che  unitamente  al presente ricorso verra'
depositata.
    Le disposizioni sopraindicate della legge regionale Valle d'Aosta
n.  23 del 14 novembre 2002 prevedono l'inquadramento nel ruolo unico
regionale  del  personale  gia'  assunto  con  contratto di lavoro di
natura  privatistica,  a  tempo  indeterminato, che svolge la propria
attivita'  presso  il  dipartimento  delle  politiche  del  lavoro  e
dell'Amministrazione  regionale.  L'inquadramento  avviene attraverso
l'espletamento  di  corsi-concorso  riservati  esclusivamente  a tale
categoria  di personale di cui all'articolo 1, purche' in possesso di
requisiti predeterminati indicati nell'articolo 2 medesimo.
    Tali disposizioni configurano l'uso, non gia' dello strumento del
pubblico concorso, ma di procedura interna riservata per il cento per
cento a personale gia' in servizio presso la Regione.
    Cio' concreta la violazione - come gia' rilevato da codesta Corte
da  ultimo nelle sentenze nn. 194/2002 e 218/2002 - degli articoli 3,
51  e 97 della Costituzione, dai quali si ricava espressamente che il
concorso  pubblico  ha  funzione  di strumento di accesso ai posti di
ruolo   del  pubblico  impiego  e  che  ogni  diverso  strumento  che
privilegiasse  -  come  nel caso - chi gia' presta servizio presso la
Regione Valle d'Aosta violerebbe anche gli articoli 3 e 51 Cost. che,
genericamente  il primo e piu' specificamente il secondo con riguardo
all'accesso   al   pubblico   impiego,  vogliono  il  rispetto  della
eguaglianza di tutti i cittadini.
                              P. Q. M.
    Attesa la rilevata e gia' piu' volte dichiarata illegittimita' di
leggi   che  si  pongono  in  contrasto  con  i  richiamati  disposti
costituzionali  si  chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare
la   illegittimita'   costituzionale  degli  articoli  1  e  2  legge
n. 23/2002 della Regione Valle d'Aosta.
    Sara' depositata delibera Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003.
        Roma addi', 28 gennaio 2003
                 Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
03C0129