N. 53 ORDINANZA 10 - 28 febbraio 2003

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Regione   Puglia  -  Urbanistica  -  Adozione  del  piano  paesistico
  territoriale - Intervento sostitutivo del Ministero per i beni e le
  attivita'  culturali,  per  inadempimento  della  Regione  Puglia -
  Ricorso  della  medesima  Regione  per  conflitto di attribuzione -
  Allegata  violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  di leale
  collaborazione   e   del   giusto   procedimento   -   Sopravvenuta
  approvazione  con delibera regionale del piano urbanistico tematico
  relativo al paesaggio - Cessazione della materia del contendere.
- D.P.R. 6 marzo 2000.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118; legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
  1-bis.
(GU n.9 del 5-3-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.
6 marzo  2000  recante:  "Intervento  sostitutivo del Ministero per i
beni  e  le attivita' culturali nei confronti della Regione Puglia ai
fini  dell'adozione  del Piano territoriale paesistico", promosso con
ricorso  della  regione Puglia notificato e depositato in cancelleria
il 10 agosto 2000 ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3 dicembre  2002  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di Toritto per la regione
Puglia  e  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che la Regione Puglia ha proposto ricorso per conflitto
di  attribuzione,  in  riferimento  agli  articoli 5, 117 e 118 della
Costituzione,  nonche'  al  principio  di  ragionevolezza  e di leale
collaborazione,  avverso  il  decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo  2000,  recante  "Intervento  sostitutivo del Ministero per i
beni  e  le attivita' culturali nei confronti della Regione Puglia ai
fini dell'adozione del Piano territoriale paesistico";
        che  nel  ricorso  regionale  si  afferma che la competenza a
redigere piani paesistici, trasferita alle regioni dall'art. 1, comma
3,  del  d.P.R.  15 gennaio  1972, n. 8 (Trasferimento alle regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
urbanistica   e  di  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
interesse  regionale  e  dei  relativi personali ed uffici), e' stata
ulteriormente  disciplinata  ad  opera  dell'art. 1-bis  della  legge
8 agosto  1985,  n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  27 giugno  1985,  n. 312, recante disposizioni urgenti
per  la  tutela  delle  zone  di  particolare  interesse  ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1977  n. 616),  il  quale  ha  posto  in capo alle regioni
l'obbligo   di   adottare   piani  territoriali  paesistici  o  piani
urbanistico-territoriali entro il 31 dicembre 1986 e ha previsto, per
l'ipotesi   di  inadempimento,  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
statali;
        che  tuttavia  l'art. 149  del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di  beni  culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge
8 ottobre   1997,   n. 352)   avrebbe  abrogato  l'art. 1-bis  teste'
menzionato,  sicche'  nell'esercizio  della  competenza  in  esame la
regione  dovrebbe  considerarsi  ormai  vincolata  solo relativamente
all'an non piu' relativamente al quando;
        che   non   ricorrerebbero  dunque  i  presupposti  ai  quali
l'anzidetto  articolo  149 vincola l'esercizio dei poteri sostitutivi
statali,  ossia  la  persistente  inattivita'  degli organi regionali
nell'esercizio  di  funzioni  delegate  e  la  previsione  di termini
perentori   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  relative  a  tali
funzioni;
        che  il  medesimo  decreto,  sempre secondo la prospettazione
della  ricorrente,  avrebbe  violato  anche  il  principio  di  leale
collaborazione,   il   quale   esige,   ai  fini  della  legittimita'
dell'intervento  sostitutivo,  che  lo  Stato  svolga un'attivita' di
informazione nei confronti dell'amministrazione cui si surroga;
        che  infatti  il  Ministero  per  i beni culturali si sarebbe
limitato  ad  inviare  alla Regione Puglia una diffida a compiere gli
atti  di  approvazione  del  piano  urbanistico territoriale tematico
(PUTT) e ad assegnare contestualmente un termine di 120 giorni, senza
procedere  ad  audizione  degli organi regionali al fine di acquisire
elementi utili a comprendere le ragioni dell'inerzia;
        che  inoltre,  riferisce  la difesa regionale, la diffida era
stata  notificata sotto la vigenza dell'art. 1-bis della legge n. 431
del  1985,  ma  al  momento  della  adozione del decreto impugnato il
citato  art. 1-bis era stato gia' abrogato e con esso era venuta meno
la  previsione  di  un termine perentorio per la redazione del piano,
sicche'  lo  Stato,  in  considerazione  del mutato quadro normativo,
avrebbe  dovuto  inoltrare  una  nuova  diffida  e fissare un termine
congruo per adempiere;
        che  pertanto la decisione statale di procedere comunque alla
sostituzione  risulterebbe  assolutamente sproporzionata e lesiva dei
principi  di  leale  collaborazione,  di  ragionevolezza e del giusto
procedimento;
        che  inoltre  l'atto impugnato determinerebbe una menomazione
della  sfera  di  attribuzioni costituzionali della Regione Puglia in
materia  di  urbanistica,  poiche'  le  scelte  compiute con il piano
urbanistico territoriale tematico sarebbero attribuite allo Stato;
        che  infine  con  l'esercizio  del potere sostitutivo statale
sarebbe  imposto  alla  amministrazione  regionale  uno  strumento di
programmazione,  quale  il  piano territoriale paesistico, che non e'
previsto dalla legislazione della Regione Puglia;
        che si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  e  ha  chiesto  che  il ricorso sia rigettato, con riserva di
controdedurre piu' ampiamente in una successiva memoria;
        che  in  prossimita' dell'udienza pubblica la difesa erariale
ha  prodotto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Puglia,  seconda  sezione,  n. 5706 del 2001, nella quale si dichiara
improcedibile,  per  cessazione  della  materia  del  contendere,  il
ricorso   proposto  dalla  Regione  Puglia  avverso  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  che  costituisce  oggetto del presente
conflitto;
        che,  in sede di discussione orale nella udienza pubblica del
3 dicembre  2002, entrambe le parti hanno convenuto sulla esigenza di
dichiarare la cessazione della materia del contendere.
    Considerato  che,  successivamente alla proposizione del presente
giudizio, la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale
del  15 dicembre  2000,  n. 1748,  ha  approvato il piano urbanistico
territoriale  tematico  relativo  al paesaggio, la cui mancanza aveva
dato luogo all'adozione del decreto impugnato;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia,
seconda  sezione,  dinanzi  al  quale  pure  tale  decreto  era stato
impugnato,  ha  dichiarato  improcedibile  il ricorso con la sentenza
n. 5706  del  2001 sul rilievo che la sopravvenuta delibera regionale
di approvazione del piano non era stata impugnata nei termini;
        che,  in questo contesto, la concorde valutazione delle parti
circa  la  cessazione  della  materia  del  contendere  per  la  gia'
intervenuta  definizione,  in  sede  regionale, del piano urbanistico
territoriale tematico relativo al paesaggio, puo' essere condivisa;
        che  il  fine  a  cui tende l'esercizio del potere statale di
sostituirsi  a  organi  della regione, per l'ipotesi di loro inerzia,
nella  realizzazione  di  un  piano paesistico e' il compimento di un
atto necessario, non gia' la definitiva alterazione del riparto delle
competenze costituzionalmente stabilito;
        che   di   conseguenza,  dopo  l'avvio  del  procedimento  di
sostituzione,  ma  prima  che  lo  Stato abbia posto in essere alcuna
significativa  attivita'  strumentale  alla  realizzazione del piano,
nulla impedisce alla regione di esercitare le competenze sue proprie,
cosi'  come  nulla  le  impedirebbe,  una  volta  che  il piano fosse
adottato in via sostitutiva, di modificarlo in tutto o in parte;
        che  nel  caso di specie l'approvazione del piano urbanistico
territoriale  tematico  relativo  al paesaggio da parte della Regione
Puglia  e'  intervenuta prima che l'atto impugnato avesse avuto alcun
seguito,  sicche'  e'  venuta  meno la necessita' di una pronunzia di
questa Corte;
        che  pertanto  deve  essere  dichiarata  la  cessazione della
materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di  attribuzione proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto del
Presidente   della   Repubblica  6 marzo  2000,  recante  "Intervento
sostitutivo  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali nei
confronti  della  Regione  Puglia  ai  fini  dell'adozione  del Piano
territoriale paesistico", con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
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