N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2002
Ordinanza emessa il 6 novembre 2002 dal giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zoghlami Machmi Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Questione di legittimita' costituzionale sollevata su eccezione di parte - Indicazione solo numerica dei parametri costituzionali. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.12 del 26-3-2003 )
IL GIUDICE DI PACE L'anno 2002, il mese novembre, il giorno 6 alle ore 9, per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 25/2002 nei confronti di Zoghlami Machmi, nato l'8 novembre 1962 a Jendaoba (Tunisia), residente in Modena, via Emilia ovest n. 217, assistito e difeso da: avv. federico Bertani. Il giudice di pace chiede se ci sono questioni preliminari: l'avv. bertani rileva che agli atti non vi e' prova dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 415-bis c.c.p. Il p.m. si oppone in quanto per il rito davanti al g.d.p. non e' previsto e comunque la notifica dell'atto di citazione e' sostitutiva. L'avv. Bertani precisa che cosi non e' perche', se non espressamente indicato nella legge che regola il rito davanti al g.d.p., tutto il resto e' regolato comunque dal codice di procedura penale. Il p.m. rileva che l'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 citato dall'avv. Bertani cita che "Il p.m. esercita l'azione penale formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Il richiamo alla procedura ordinaria (c.p.p.) viene fatta solo se non espressamente previsto dal d.lgs. n. 274/2000". Il giudice di pace si ritira; alle ore 10,30 rientra dando lettura dell'ordinanza che si allega. L'avv. Bertani solleva eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 per contrasto con l'art. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede espressamente che il p.m. debba procedere all'esito delle indagini preliminari, alla notifica all'indagato dell'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis. Il giudice di pace respinge l'eccezione preliminare formulata dal difensore dell'imputato, richiamandosi al dettato dell'art. 15 del d.lgs. n. 274/2000 che sul punto detta espressamente "la procedura relativa al rito previsto per la chiusura delle indagini preliminari, la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla citazione dell'imputato".
P. Q. M. Il giudice di pace dato atto della non manifesta irrilevanza della questione di di illegittimita' costituzionale rilevata dall'avv. Bertani. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione. Sospende il giudizio. Il giudice di pace: Bussolati 03C0212