N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2002
Ordinanza emessa il 26 settembre 2002 dal giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di Sanfilippo Salvatore Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Questione di legittimita' costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.12 del 26-3-2003 )
All'udienza del 26 settembre 2002 sono presenti: 1) l'avv. Giuseppe Troina sostituto processuale dell'avv. Maria Greco difensore di fiducia dell'imputato il quale solleva questione di legittimita' costituzionale riservandosi di articolarla e motivarla immediatamente dopo la verbalizzazione relativa alla presenza delle parti; 2) il p.m. nella persona dell'ispettore Cassata Nicolo'; 3) m.llo capo Tumminelli Filippo e m.llo ordinario Giuseppe Pennella nella qualita' di testi in causa. Relativamente alla questione di legittimita' costituzionale, essa si fonda sulla violazione della art. 2 del decreto legislativo n. 274/2000 per violazione degli artt. 3 e 111 della della Costituzione in relazione agli art. 444 e segg c.p.p.. Infatti la norma censurata, di fatto, impedisce all'imputato di definire il procedimento penale a suo carico con il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e di usufruire degli effetti premiali del rito costituiti da: a) riduzione della pena base di 1/3 (un terzo); b) non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale su richiesta dei privati; c)estinzione del reato nel termine di legge; d) irrilevanza della sentenza nei giudizi civili e amministrativi; e) esenzione dal pagamento delle spese processuali. Per tali motivi chiede che il giudice di pace voglia ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata e, per l'effetto, sospendere il presente procedimento rimettendo gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Il p.m. si oppone alla richiesta della difesa poiche' i riti celebrati davanti al giudice di pace di competenza, non prevedono la possibilita' dei riti alternativi espressamente contemplati dall'art. 444 c.p.p, comunque, nella fattispecie prevedono altre agevolazioni per l'imputato, quali la possibilita' della oblazione o le modalita' alternative nello scontare eventuali condanne. IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta della difesa dell'imputato relativa all'eccezione di incostituzionalita' e contestuale sospensione del processo in corso; rilevato che la sollevata eccezione, riguarda norme rilevanti ai fini della decisione dei processo stesso, letti gli artt. 1 della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma in questione e, per l'effetto, dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudice di pace: Pappalardo 03c0221