N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2002

Ordinanza  emessa  il  26  settembre  2002  dal  giudice  di  pace di
Leonforte nel procedimento penale a carico di Allegra Serafino

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Applicazione   della  pena  su  richiesta  delle  parti  -  Mancata
  previsione - Questione di legittimita' costituzionale sollevata con
  mero rinvio all'eccezione di parte.
- Decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, art. 2, in relazione
  agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.12 del 26-3-2003 )
                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

    Verbale di udienza.
    All'udienza  del  26  settembre  2002 sono presenti l'avv. Angelo
Vicari  quale  difensore  di  fiducia dell'imputato Allegra Serafino;
l'ispettore Cassata Nicolo' nella qualita' di p.m., l'assistente capo
Nicosia  Fabio  quale  teste  in causa; m.llo capo tumminelli Filippo
quale teste in causa.
    A   questo   punto   l'avv.   Vicari   insiste   nella  questione
pregiudiziale   di   incostituzionalita'   sollevata   analiticamente
all'udienza  del  6 giugno  2002  che  qui  si  intende integralmente
riportata  e trascritta e produce in ogni caso citazione testimoniale
dei  sigg.  Contrasto  Concetto e Longo Antonino ritualmente citati e
non  comparsi.  Il  p.m.  rinnova  l'opposizione alla richiesta della
difesa,  come  gia' formulata dal maresciallo Sirna, precedente p.m.,
in  data  6 giugno  2002  poiche'  oltre a non essere previsti i riti
alternativi  davanti al g. di p. sono previste altre agevolazioni per
l'imputato,  quali  la  possibilita'  dell'oblazione  o  le modalita'
alternative nello scontare la pena.
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata  la  richiesta della difesa dell'imputato relativa alla
eccezione   d'incostituzionalita'   e   contestuale  sospensione  del
processo in corso;
    Rilevato che sollevata eccezione riguarda norme rilevanti ai fini
della decisione del processo stesso: letti gli articoli 1 della legge
Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara     non     manifestamente     infondata     l'eccezione
d'incostituzionalita'  della  norma  in  questione  e  per l'effetto,
dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Questa udienza e' chiusa alle ore 10.
                   Il giudice di pace: Pappalardo
                                                             Allegato
    Verbale di udienza.
    Oggi  6 giugno  2002  alle  ore  9,30  avanti  al  g. di p. dott.
Pasqualino  Pappalardo,  con  l'assistenza  di  Sanfilippo Maria, nel
procedimento  penale  nei  confronti di Allegra Serafino, chiamate le
parti, si da' atto che sono presenti: il p.m. nella persona del m.llo
Giuseppe  Sirna  e  l'avv.  Angelo  Vicari gia' nominato difensore di
fiducia  dell'imputato.  Non e' presente l'imputato Allegra Serafino.
Il g. di p., verificata la regolarita' della notifica della citazione
a giudizio e sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
    Il  p.m.  preliminarmente fa presente che i testi di cui all'atto
di citazione a giudizio non sono stati citati per l'odierna udienza.
    Il  g.  di  p.  dichiara  aperto  il  dibattimento  e da' lettura
dell'imputazione.
    A questo punto il difensore dell'imputato preliminarmente solleva
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del  d.lgs.
n. 274  del  28  agosto 2000 per violazione degli artt. 3 e 111 della
Costituzione in relazione agli articoli 444 e segg. del c.p.p.
    Infatti  la  norma  censurata  di fatto impedisce all'imputato di
definire  il procedimento penale a suo carico con il rito alternativo
dell'applicazione  della  pena su richiesta delle parti e d'usufruire
degli effetti premiati del rito costituiti dai:
        a) riduzione della pena base di 1/3;
        b)  non  menzione della condanna nel casellario giudiziale su
richiesta dei privati;
        c) esenzione dal pagamento delle spese processuali;
        d) estinzione del reato nei termini di legge;
        e)   irrilevanza   della   sentenza  nei  giudizi  civili  ed
amministrativi.
    Aggiunge  inoltre  che il prevenuto aveva gia' presentato istanza
presso  la  procura  della  Repubblica  di Nicosia per la definizione
anticipata  del presente procedimento penale con l'applicazione della
pena su richiesta delle parti, e che e' stata rigettata dalla procura
stessa  in  forza  della  norma menzionata. Pertanto questo difensore
chiede   che   il   giudice   di   pace  adito  voglia  ritenere  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  e per l'effetto sospendere il procedimento penale a carico
di  Allegra  Serafino  o rimettere gli atti alla Corte costituzionale
per quanto di competenza.
    Il p.m. si oppone alla questione di manifesta incostituzionalita'
delle   norme  indicate  dalla  difesa  dell'imputato  in  quanto  il
legislatore  ha  espressamente  prescritto la non applicabilita', nei
procedimenti  davanti al g. di p. della pena su richiesta (lettera g)
art. 2,  d.lgs. n. 274/2000), per come rilevato in sede di rigetto da
parte  del  p.m.  dell'istanza di patteggiamento a suo tempo avanzata
dall'imputato. Chiede in ogni caso rinvio ad altra udienza per potere
provvedere  alla  citazione  dei  testi.  L'avv. Vicari insiste sulla
richiesta pregiudiziale e si oppone alla rinnovazione della citazione
testimoniale  dei  testi  del  p.m.  poiche' andava depositata almeno
sette  giorni  prima  dell'udienza fissata come previsto dall'art. 29
d.lgs. 274/2000.
    Il  p.m.  si  oppone alle deduzioni fatte dal difensore in merito
alla  non  citazione  dei  testi  in  quanto  la lista testi e' stata
depositata  alla  cancelleria  di  questo giudice di pace il 23 marzo
2002 molto tempo prima dei prescritti termini di legge.
    Chiede   infine   d'indicare   i   fatti   che   intende  provare
specificandoli come segue: come da capo d'imputazione, escussione dei
predetti  testi,  produzione  dei  documenti come da allegato elenco,
esame dell'imputato.
    Il difensore dell'imputato riserva controesame dei testi del p.m.
nel caso di ammissione, e l'esame dell'imputato. L'avv. Vicari chiede
anche  l'ammissione  dei  testi  indicati  nella  lista  testimoniale
ritualmente  depositata  in  data  27  maggio  2002 sulle circostanze
dedotte ed articolate nella stessa.
    Il p.m. si oppone alla citazione dei testi richiesta dalla difesa
in  quanto  il  fatto  certo  in  questo  procedimento e' lo stato di
ebbrezza  dell'odierno imputato per come risulta accertato attraverso
gli atti che questo p.m. produrra'.
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminate  le richieste delle parti, ritenute conformi alle norme
le  predette  specificatamente  in relazione alle prove per testi, le
ammette  e, con l'accordo delle parti stesse, rinvia il processo alla
udienza  del  26  settembre 2002, ore 9,30 per il compimento di tutti
gli  incombenti  procedurali  connessi al presente giudizio, rendendo
edotti i presenti.
    Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,30.
                   Il giudice di pace: Pappalardo
03C0222