N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2002
Ordinanza emessa il 26 settembre 2002 dal giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di Allegra Serafino Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione - Questione di legittimita' costituzionale sollevata con mero rinvio all'eccezione di parte. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, in relazione agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.12 del 26-3-2003 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Verbale di udienza. All'udienza del 26 settembre 2002 sono presenti l'avv. Angelo Vicari quale difensore di fiducia dell'imputato Allegra Serafino; l'ispettore Cassata Nicolo' nella qualita' di p.m., l'assistente capo Nicosia Fabio quale teste in causa; m.llo capo tumminelli Filippo quale teste in causa. A questo punto l'avv. Vicari insiste nella questione pregiudiziale di incostituzionalita' sollevata analiticamente all'udienza del 6 giugno 2002 che qui si intende integralmente riportata e trascritta e produce in ogni caso citazione testimoniale dei sigg. Contrasto Concetto e Longo Antonino ritualmente citati e non comparsi. Il p.m. rinnova l'opposizione alla richiesta della difesa, come gia' formulata dal maresciallo Sirna, precedente p.m., in data 6 giugno 2002 poiche' oltre a non essere previsti i riti alternativi davanti al g. di p. sono previste altre agevolazioni per l'imputato, quali la possibilita' dell'oblazione o le modalita' alternative nello scontare la pena. IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta della difesa dell'imputato relativa alla eccezione d'incostituzionalita' e contestuale sospensione del processo in corso; Rilevato che sollevata eccezione riguarda norme rilevanti ai fini della decisione del processo stesso: letti gli articoli 1 della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalita' della norma in questione e per l'effetto, dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Questa udienza e' chiusa alle ore 10. Il giudice di pace: Pappalardo Allegato Verbale di udienza. Oggi 6 giugno 2002 alle ore 9,30 avanti al g. di p. dott. Pasqualino Pappalardo, con l'assistenza di Sanfilippo Maria, nel procedimento penale nei confronti di Allegra Serafino, chiamate le parti, si da' atto che sono presenti: il p.m. nella persona del m.llo Giuseppe Sirna e l'avv. Angelo Vicari gia' nominato difensore di fiducia dell'imputato. Non e' presente l'imputato Allegra Serafino. Il g. di p., verificata la regolarita' della notifica della citazione a giudizio e sentite le parti, ne dichiara la contumacia. Il p.m. preliminarmente fa presente che i testi di cui all'atto di citazione a giudizio non sono stati citati per l'odierna udienza. Il g. di p. dichiara aperto il dibattimento e da' lettura dell'imputazione. A questo punto il difensore dell'imputato preliminarmente solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione in relazione agli articoli 444 e segg. del c.p.p. Infatti la norma censurata di fatto impedisce all'imputato di definire il procedimento penale a suo carico con il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e d'usufruire degli effetti premiati del rito costituiti dai: a) riduzione della pena base di 1/3; b) non menzione della condanna nel casellario giudiziale su richiesta dei privati; c) esenzione dal pagamento delle spese processuali; d) estinzione del reato nei termini di legge; e) irrilevanza della sentenza nei giudizi civili ed amministrativi. Aggiunge inoltre che il prevenuto aveva gia' presentato istanza presso la procura della Repubblica di Nicosia per la definizione anticipata del presente procedimento penale con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, e che e' stata rigettata dalla procura stessa in forza della norma menzionata. Pertanto questo difensore chiede che il giudice di pace adito voglia ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata e per l'effetto sospendere il procedimento penale a carico di Allegra Serafino o rimettere gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Il p.m. si oppone alla questione di manifesta incostituzionalita' delle norme indicate dalla difesa dell'imputato in quanto il legislatore ha espressamente prescritto la non applicabilita', nei procedimenti davanti al g. di p. della pena su richiesta (lettera g) art. 2, d.lgs. n. 274/2000), per come rilevato in sede di rigetto da parte del p.m. dell'istanza di patteggiamento a suo tempo avanzata dall'imputato. Chiede in ogni caso rinvio ad altra udienza per potere provvedere alla citazione dei testi. L'avv. Vicari insiste sulla richiesta pregiudiziale e si oppone alla rinnovazione della citazione testimoniale dei testi del p.m. poiche' andava depositata almeno sette giorni prima dell'udienza fissata come previsto dall'art. 29 d.lgs. 274/2000. Il p.m. si oppone alle deduzioni fatte dal difensore in merito alla non citazione dei testi in quanto la lista testi e' stata depositata alla cancelleria di questo giudice di pace il 23 marzo 2002 molto tempo prima dei prescritti termini di legge. Chiede infine d'indicare i fatti che intende provare specificandoli come segue: come da capo d'imputazione, escussione dei predetti testi, produzione dei documenti come da allegato elenco, esame dell'imputato. Il difensore dell'imputato riserva controesame dei testi del p.m. nel caso di ammissione, e l'esame dell'imputato. L'avv. Vicari chiede anche l'ammissione dei testi indicati nella lista testimoniale ritualmente depositata in data 27 maggio 2002 sulle circostanze dedotte ed articolate nella stessa. Il p.m. si oppone alla citazione dei testi richiesta dalla difesa in quanto il fatto certo in questo procedimento e' lo stato di ebbrezza dell'odierno imputato per come risulta accertato attraverso gli atti che questo p.m. produrra'. IL GIUDICE DI PACE Esaminate le richieste delle parti, ritenute conformi alle norme le predette specificatamente in relazione alle prove per testi, le ammette e, con l'accordo delle parti stesse, rinvia il processo alla udienza del 26 settembre 2002, ore 9,30 per il compimento di tutti gli incombenti procedurali connessi al presente giudizio, rendendo edotti i presenti. Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,30. Il giudice di pace: Pappalardo 03C0222