N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 10 gennaio 2003 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Legge sul ricorso proposto da Alcatel Italia S.p.A. contro Comune di Ostuni ed altra Opere pubbliche - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese - Norme per la realizzazione in attuazione della legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Qualificazione degli impianti di telecomunicazione e radioelettrici come opere strategiche di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente con le procedure autorizzative per esse previste - Introduzione di un regime di deroga all'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 36/2001, agli strumenti e norme legislative o regolamentari in materia di urbanistica e di edilizia, alle misure di protezione dai campi elettromagnetici e di valutazione di impatto ambientale previste dall'art. 2-bis della legge n. 89/1997, nonche' alla procedura della concessione edilizia (sostituita da semplice autorizzazione con il meccanismo del "silenzio assenso" e dalla denunzia di inizio di attivita' per gli impianti con potenza inferiore a 20 Watt) - Denunciata invasione della potesta' legislativa regionale in materia di gestione e controllo del territorio. - Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, art. 3, commi 1, 2. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 118, primo comma.(GU n.14 del 9-4-2003 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3294/2002 presentato da Alcatel Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante sig. Giulio Zappa, rappresentata e difesa dagli avvocati Valter Cassola e Fabrizio Lofoco ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via Oberdan n. 107, presso lo Studio dell'avv. Noemi Carnevale, Contro il comune di Ostuni, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia R. Zaccaria, e nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, interventore ad adiuvandum, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Laura Borrega, per l'annullamento, del provvedimento prot. n. 17706 del 2 ottobre 2002 (notificato in data 8 ottobre 2002), con il quale il dirigente dell'U.T.C. del Comune di Ostuni ha negato, per la seconda volta, alla societa' ricorrente l'autorizzazione per l'istallazione e l'esercizio dell'impianto di telefonia cellulare sul lastrico solare dell'immobile sito in via Solari, distinto in catasto al foglio 112 particella 338; di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento alle prescrizioni richiamate a fondamento del diniego impugnato e contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n. 3/2001 e nella variante al P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n. 2/2001; nonche' per il risarcimento dei danni subiti dalla societa' ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza cautelare proposta, in via incidentale, dalla societa' ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ostuni; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato da Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Visti gli atti tutti della causa;. Relatore alla camera di consiglio del 9 gennaio 2003 il consigliere dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Noemi Carnevale, in sostituzione degli avvocati Cassola e Lofoco, per la ricorrente, l'avv. Giuseppe Sartorio per l'interventore ad adiuvandum e l'avv. Cecilia R. Zaccaria per l'amministrazione comunale resistente. Fatto e diritto Osserva il collegio che la presente controversia riguarda la legittimita' o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, del provvedimento dirigenziale indicato in epigrafe, con il quale il comune di Ostuni ha negato alla societa' ricorrente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di telefonia cellulare sul lastrico solare dell'immobile sito in via Solari, nonche' delle prescrizioni regolamentari e urbanistiche adottate dal comune resistente richiamate espressamente nell'impugnato diniego. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che sull'allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal comune di Ostuni, anche sul disposto dell'art. 10 secondo comma della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta - espressamente - la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni nelle aree di pregio storico culturale e testimoniale. Con ordinanza cautelare n. 34/2003 pronunciata in esito alla camera di consiglio del 9 gennaio 2003, la sezione ha respinto ad tempus l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dalla S.p.a. Alcatel Italia "sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimita' costituzionle sollevata con separata ordinanza". Rileva il tribunale che sarebbero sicuramente da condividere le censure prospettate dalla societa' ricorrente avverso le determinazioni dirigenziali gravate incentrate sulla violazione delle recentissime disposizioni introdotte - in subiecta materia - dall'art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 (disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese) che, cosi' recita: "Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1. della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono opere di interesse nazionale realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 lettera c), della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Le infrastrutture di cui all'art. 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento". Tuttavia, tali disposizioni di legge suscitano al collegio seri dubbi circa la loro conformita' agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. Sembra, infatti, che il legislatore statale, con le predette disposizioni sospettate di illegittimita' costituzionale - che, peraltro, contengono prescrizioni dettagliate al punto da precludere al riguardo ogni spazio alla concorrente potesta' legislativa regionale - adoperando lo strumento della qualificazione degli impianti di teleradiocomunicazioni alla stregua di infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, abbia reso un guscio vuoto il provvedimento autorizzatorio edilizio di spettanza dell'autorita' comunale (che dovra' essere necessariamente rilasciato anche in ipotesi di accertato contrasto con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali) e, piu' a monte, abbia pregiudicato e falcidiato le competente legislative e amministrative costituzionalmente protette (viepiu' dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla recente legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) delle regioni e degli enti locali in materia di legislazione e pianificazione urbanistica e governo del territorio. L'installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralita' di materie (tutela dell'ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali - per espressa volonta' del costituente - deve potersi esplicare la potesta' legislativa concorrente delle regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del d.lgs. 4 settembre 2002 n. 198 disciplina - esaustivamente - l'aspetto attinente all'inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall'art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimita' costituzionale, appare rilevante - gia' nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell'art. 3 del d.lgs. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall'altro, l'accoglimento dell'istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all'installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell'assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l'immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazione si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla societa' ricorrente. Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del collegio, non puo' essere definita indipendemente dalla risoluzione delle sollevata questione di legittimita' costituzionale (che per le ragioni sinteticamente sopra svolte, appare non manifestamente infondata), dal momento che l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovra' essere definitivamente rigettata oppure no, a seconda che le disposizioni normative denunciate saranno o meno dichiarate incostituzionali nella sede competente.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' dell'art. 3 primo e secondo comma del d.lgs. 4 settembre 2002 n. 198 in relazione agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 9 gennaio 2003. Il Presidente: Ravalli Il consigliere relatore-estensore: D'Arpe 03C0269