N. 71 SENTENZA 12 - 14 marzo 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilita' del vettore nel trasporto nazionale - Limitazioni in materia di rilevanza della colpa grave, di misura del risarcimento e per sola unita' di carico - Lamentata differenziazione di disciplina rispetto a quanto previsto per il trasporto internazionale - Non comparabilita' delle situazioni messe a raffronto - Non fondatezza della questione. - Codice della navigazione, art. 423. - Costituzione, art. 3. Trasporto - Trasporto marittimo - Responsabilita' del vettore nel trasporto nazionale - Mancato adeguamento della misura del risarcimento da oltre 50 anni - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. - Codice della navigazione, art. 423. - Costituzione, art. 3.(GU n.11 del 19-3-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 423 del codice della navigazione promosso con ordinanza del 6 febbraio 2002 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Nuvoletta Giovanni e la Tourship Italia S.p.A. ed altro, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di costituzione della Tourship Italia S.p.A. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso, davanti al Tribunale di Genova, da Giovanni Nuvoletta nei confronti della societa' Tourship Italia S.p.A. e di Giuseppe Pacilio, per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati alla sua autovettura durante l'imbarco sul traghetto "Sardinia Nova" della predetta societa', il giudice dell'adito tribunale, con ordinanza del 6 febbraio 2002, ha sollevato questione di legitti-mita' costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 423 del codice della navigazione, nella parte in cui "disciplina la limitazione di responsabilita' del vettore nell'ipotesi di trasporto nazionale in modo meno favorevole all'utente privato occasionale rispetto alla disciplina prevista, in materia di colpa grave e in materia di misura per sola unita' di carico, per le ipotesi di trasporto internazionale", nonche' "per la parte che la misura del risarcimento fissato per legge non e' piu' stata aggiornata da oltre 50 anni". Riferisce il giudice rimettente che l'attore, quale "utente privato occasionale", aveva stipulato con la convenuta societa' un contratto di trasporto marittimo, per recarsi in Sardegna per le proprie vacanze; che dalle prove raccolte appare emergere una colpa grave della societa' convenuta; che tale societa' ha, tuttavia, eccepito la limitazione del debito del vettore marittimo prevista dall'art. 423 cod. nav., il quale, al primo comma, stabilisce che "il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila (limite cosi' elevato dalla legge 16 aprile 1954, n. 202) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco". 1.1. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, il giudice rimettente rileva che il cittadino italiano, che stipuli un contratto di trasporto, e' soggetto ad una disciplina diversa, quanto alla responsabilita' del vettore per la perdita o le avarie delle cose trasportate, a seconda che si tratti di un trasporto nazionale o internazionale, in quanto il viaggio tocchi porti compresi solo nello Stato italiano ovvero in Stati diversi. Il regime del trasporto marittimo nazionale, stabilito dall'art. 423 cod. nav., infatti, differirebbe da quello del trasporto marittimo internazionale, risultante dalla Convenzione di Bruxelles, come modificata dai Protocolli di Visby e di Bruxelles, per i seguenti aspetti: a) il limite del risarcimento dovuto dal vettore, a norma dell'art. 423 cod. nav., e' - secondo la giurisprudenza della Cassazione - operativo anche in caso di colpa grave del vettore medesimo o dei suoi ausiliari, mentre per il trasporto internazionale la normativa convenzionale uniforme prevede che il vettore non puo' beneficiare della limitazione di responsabilita', da essa stabilita, "se viene fornita la prova che il danno e' risultato da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato"; b) il limite dell'art. 423 cod. nav. e' rapportato soltanto alla "unita' di carico", mentre la disciplina convenzionale uniforme adotta un doppio parametro, stabilendo un limite di somma "per collo o unita'" in concorso con un limite di somma "per chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate" e prevedendo l'applicazione del limite, in concreto, piu' elevato. Ad avviso del giudice rimettente, la differenziazione di regime tra i due tipi di trasporto, porta, quanto ai trasporti nazionali, a risarcimenti palesemente irrisori e sperequati rispetto a quelli ottenibili nei trasporti internazionali, ed e' del tutto irragionevole, poiche', se e' vero che vi e' la possibilita' di derogare al limite legale, mediante la dichiarazione del valore delle cose trasportate, tale possibilita' "realizza un equilibrio accettabile per parti sufficientemente edotte sui meccanismi giuridici vigenti", ma non e' soddisfacente per l'"utente privato occasionale", il quale, "per carenza di informazioni e conoscenze puo' trovarsi esposto ad un regime di debito iniquo (in quanto non sufficientemente valutato ed accettato), con importi di poche centinaia di migliaia di lire a fronte di carichi valutabili in decine di milioni". Inoltre, l'art. 423 cod. nav. "viola l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza del limite del risarcimento in relazione al mai avvenuto adeguamento di tale limite da oltre 50 anni". 1.2. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che: a) nella specie e' incontestato che il caricatore danneggiato abbia la qualifica di "utente privato occasionale"; b) e' evidente la palese difficolta' per l'utente privato occasionale di dichiarare il valore della merce, "per le tipiche modalita' di carico dei traghetti, per la mancanza di modulistica all'uopo predisposta, per la mancanza di informativa e addirittura per una confusione in materia in base alle caratteristiche dei biglietti, per il tipo di utente estraneo a normative particolarmente specialistiche, considerato che il principio della conoscenza delle leggi si deve applicare nel campo penale, ma non e' principio assoluto in campo civilistico, per la tutela accordata in ogni caso al consumatore non professionale che deve essere messo a conoscenza dei propri diritti e dei modi per farli valere ed attuare"; c) l'applicazione della disciplina convenzionale uniforme, sussistendo la colpa grave del vettore, comporterebbe per il danneggiato la possibilita' di ottenere l'integrale risarcimento o, comunque, in base ai parametri da essa stabiliti, un "serio ristoro" dei danni subiti. 2. - Costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che: a) non si puo' dare apoditticamente per acquisita la particolare difficolta' di dichiarare il valore della merce solo per il carattere "non professionale" del contraente e per le particolari modalita' di carico dei traghetti; b) la differenziazione di regime fra trasporti nazionali e internazionali e' irrilevante, non essendo preclusa al contraente la possibilita' di ottenere un risarcimento proporzionato al valore del bene trasportato; c) il mancato aggiornamento della misura del risarcimento non implica di per se' violazione dell'art. 3 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. 3. - La societa' Tourship Italia S.p.A., costituitasi fuori termine, ha depositato memoria sostenendo l'infondatezza della questione. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 423 cod. nav. per la limitazione che esso pone - in punto sia di entita' del risarcimento, sia di rilevanza della colpa grave, sia ancora di riferimento alla sola unita' di carico - alla responsabilita' del vettore marittimo nel trasporto nazionale rispetto a quello internazionale, nonche' per essere il limite del risarcimento fissato in un ammontare non piu' aggiornato da circa cinquanta anni. 2. - La questione non e' fondata sotto alcuno dei profili prospettati. 2.1. - La questione, sotto il profilo della comparazione con il trasporto internazionale, appare manifestamente infondata per l'evidente diversita' - anche quanto alla fonte della disciplina - delle due situazioni e, in particolare, per non avere il rimettente considerato che anche nel trasporto internazionale - come in quello interno - il limite di responsabilita' non e' eliso dalla colpa grave, bensi' soltanto "da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo sia con l'intenzione di provocare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe risultato" (art. 4, comma 5, lett. e), Convenzione di Bruxelles del 1924, come modificato dai Protocolli di Visby del 1968 e di Bruxelles del 1979). 2.2. - Venendo, ora, alla questione della legittimita' in se' del limite di responsabilita' del vettore marittimo, questa Corte lo ha ritenuto non contrastante con la Costituzione (sentenza n. 401 del 1987; analogamente sentenza n. 64 del 1993 a proposito del trasporto terrestre), in quanto, prevedendo la legge la facolta' dell'utente di dichiarare il valore della merce trasportata, l'operativita' del limite e' rimessa ad una scelta unilaterale dell'utente stesso alla quale il vettore deve conformarsi. La circostanza che il caricatore sia un utente occasionale e', sotto il profilo qui considerato, irrilevante, dal momento che l'equilibrio costruito dalla norma tra esigenze del vettore (con la fissazione del limite di responsabilita) ed esigenze dell'utente, occasionale o non che questi sia, non viola l'indicato precetto costituzionale in quantoal caricatore e' data la possibilita' di non sottostare al limite, usufruendo del diritto potestativo di rendere la dichiarazione del valore della merce affidata al vettore, senza che quest'ultimo - se il titolo in base al quale esercita la sua attivita' lo obbliga a contrarre - possa rifiutare di prendere atto della dichiarazione stessa. Conclusivamente, deve ribadirsi che, poiche' "l'entita' del risarcimento e' in funzione del costo dell'operazione di trasporto (in quanto) il vettore, conoscendo, attraverso la dichiarazione del caricatore, l'effettivo valore della merce, e' posto al corrente dell'entita' della sua eventuale obbligazione risarcitoria e puo' percio' adeguare ad essa il nolo" (sentenza n. 401 del 1987) e poiche', come si e' detto, la determinazione dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione del limite legale, dipende esclusivamente dalla dichiarazione (di volonta) del caricatore produttiva ex se del sopra descritto effetto (quale che sia il comportamento del vettore), la norma censurata non contrasta con l'invocato precetto costituzionale. 3. - Quanto alla censura che investe il mancato aggiornamento dell'entita' del limite di responsabilita', questa Corte non puo' che ribadire la sua incensurabilita' per essere "l'entita' del risarcimento in funzione del costo dell'operazione di trasporto", auspicando ancora una volta che il legislatore provveda analogamente a quanto da tempo ha fatto per il trasporto aereo (sent. n. 401 del 1987). 4. - La circostanza che l'equilibrio realizzato dalla norma contestata tra i contrapposti interessi non violi il richiamato precetto costituzionale non esclude che - pur non essendo per definizione "vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge" (art. 1469-ter; comma terzo, del codice civile) - sussiste anche per tali clausole l'esigenza che "nel caso di contratti di cui tutte le clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile" (art. 1469-quater cod. civ.), e pertanto deve risultare chiaramente anche il maggior costo dell'operazione di trasporto in relazione alla eventuale dichiarazione di valore resa dal consumatore.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 del codice della navigazione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 14 marzo 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0281