N. 73 ORDINANZA 12 - 14 marzo 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Dibattimento - Ripetizione della prova in caso di
  mutamento   del   giudice   -   Esclusione   della   lettura  delle
  dichiarazioni   assunte  nella  precedente  fase  dibattimentale  e
  legittimamente   acquisite  al  fascicolo  per  il  dibattimento  -
  Lamentata  disparita'  di  trattamento  rispetto alla disciplina in
  tema  di  ripetizione  dell'esame  (prevista dall'art. 190-bis cod.
  proc.  pen.) nonche' violazione del principio di ragionevole durata
  del  processo  -  Questione  analoga  a  precedenti  gia'  decise -
  Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., artt. 511, comma 2, 525 e 526.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, ultimo periodo.
(GU n.11 del 19-3-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 511, comma 2,
525 e 526 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento  penale,  dal  Tribunale  di  Trani  con  ordinanza  del
3 dicembre  2001,  iscritta  al  n. 261 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento
agli   artt. 3   e   111,   secondo   comma,  ultimo  periodo,  della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 511,  comma 2,  525 e 526 del codice di procedura penale, nella
parte  in  cui,  secondo  l'interpretazione delle Sezioni unite della
Corte  di cassazione, prevedono che, in caso di mutamento del giudice
e al di la' delle ipotesi previste dall'art. 190-bis cod. proc. pen.,
non  puo'  essere  data  lettura  delle  dichiarazioni  assunte nella
precedente  istruzione  dibattimentale, e legittimamente acquisite al
fascicolo  per  il  dibattimento,  quando l'esame del dichiarante sia
stato chiesto anche da una sola delle parti;
        che il rimettente premette che, a seguito di dichiarazione di
astensione di uno dei componenti del collegio, accolta dal Presidente
del  tribunale, le difese degli imputati avevano chiesto al tribunale
in   diversa  composizione  la  ripetizione  dell'esame  di  tutti  i
testimoni, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.;
        che  ad  avviso  del giudice a quo le disposizioni censurate,
come  interpretate  dalle  Sezioni  unite  della Corte di cassazione,
appaiono  in  contrasto  con gli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo
periodo,  Cost.  per la diversita' della disciplina rispetto a quella
prevista  dall'art. 190-bis  cod.  proc.  pen.  e per la conseguente,
irragionevole dilatazione dei tempi processuali;
        che  con  riferimento,  in  particolare, all'art. 3 Cost., il
rimettente  rileva che nei procedimenti ordinari la ripetizione della
prova   non   e'  assoggettata  alle  medesime  limitazioni  previste
dall'art. 190-bis  cod.  proc.  pen.  per  i procedimenti concernenti
delitti  di  criminalita'  organizzata,  e vorrebbe pertanto che tale
disciplina venisse estesa alla situazione sottoposta al suo esame;
        che,  quanto  all'art. 111,  secondo  comma,  ultimo periodo,
Cost.,  secondo  il  rimettente  la  ripetizione  della  prova, "gia'
assunta   davanti   a   un  giudice  terzo  nel  rispetto  del  pieno
contraddittorio,  quando  non  rispecchi  alcuna  reale  esigenza  di
salvaguardia  dei  diritti  delle  parti  alla  partecipazione e alla
formazione  della prova, si risolve in una ingiustificata dilatazione
dei  tempi  del dibattimento e, quindi, in una sostanziale violazione
del principio di ragionevole durata del processo";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
infondata  perche'  analoga  a  quelle gia' decise dalla Corte con le
ordinanze n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001.
    Considerato che il Tribunale di Trani dubita, in riferimento agli
artt. 3  e  111,  secondo  comma, ultimo periodo, della Costituzione,
della legittimita' costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526
cod.  proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle
Sezioni  unite  della Corte di cassazione, non consentono, in caso di
mutamento  del  giudice, la lettura delle dichiarazioni assunte nella
precedente  istruzione  dibattimentale  e legittimamente acquisite al
fascicolo  per  il  dibattimento,  quando l'esame del dichiarante sia
stato chiesto anche da una sola delle parti;
        che  il giudice a quo sottolinea in particolare la diversita'
della  disciplina  censurata  rispetto  a quella prevista, in tema di
ripetizione  dell'esame,  dall'art. 190-bis  cod.  proc.  pen.,  come
modificato dalla legge 1 marzo 2001, n. 63;
        che  questioni  sostanzialmente  analoghe, sia pure in alcuni
casi riferite anche a parametri diversi rispetto a quelli evocati dal
rimettente,  sono  gia'  state dichiarate manifestamente infondate da
questa  Corte  con  le  ordinanze n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del
2001;
        che   la   disciplina   assunta   dal  rimettente  a  tertium
comparationis;  derogando  ai  principi di oralita' e di immediatezza
cui e' ispirato l'ordinamento processuale, ha carattere eccezionale e
non  puo' essere estesa, come vorrebbe il giudice a quo, oltre i casi
espressamente previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen;
        che  pertanto,  non  essendovi  motivi  per discostarsi dalle
considerazioni  svolte  e  dalle  conclusioni  raggiunte  nelle  gia'
menzionate  ordinanze,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del
codice  di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale
di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 marzo 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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