N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2002

Ordinanza  emessa  il  10 dicembre 2002 dal giudice di pace di Napoli
nel procedimento penale a carico di Testa Giuseppe

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Formulazione   dell'imputazione   -   Competenza   -  Questione  di
  legittimita'  costituzionale  sollevata  su  eccezione  di  parte -
  Indicazione solo numerica del parametro costituzionale.
- Decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, artt. 25, comma 2, e
  26, comma 1.
- Costituzione, art. 112.
(GU n.14 del 9-4-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Oggetto:  eccezione  incostituzionalita',  accoglimento (art. 23,
legge   11   marzo   1953,  n. 87)  in  riferimento  al  procedimento
n. 107762/02, mod. 21-bis a carico di Testa Giuseppe.
    Il  giudice  di  pace  di  Napoli,  II  sez.pen.,  dott. Domenico
Ricciardi,   vista   la   richiesta  della  difesa  dell'imputato  di
sospendere  il  presente  procedimento e di trasmettere gli atti alla
Corte  costituzionale  perche'  gli  art.  25, comma secondo, e comma
primo  sarebbero  in  contrasto  con  l'art.  50  c.p.p. (112 Cost.):
rilevato  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  non  puo' essere definito in quanto pur
ocntenendo  i  requisiti  di  cui all'art. 21 d.lgs. n. 274/2000 esso
appare  comunque  stravolto  non  essendo stato modificato il capo di
imputazione  cosi' come stabilito dall'art. 25, comma secondo, ultima
parte,  ritenuto che alcuna modifica puo' e deve essere apportata dal
giudice   del   dibattimento,   in   quanto,   questa  stravolgerebbe
interamente  la  struttura  del  processo,  ritenuto che la questione
sollevata  non  e'  manifestamente  infondata  in  quanto pone grossi
quesiti  circa  la  prosecuzione  in tal senso, letto l'art. 23 della
legge 11 maggio 1953, n. 87
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione.
    Sospende il presente procedimento.
    Ordina  che a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  sia  notificata  alle parti
private  non  praesenti  al  dibattimento,  nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due
camere del Parlamento.
        Napoli, addi' 10 dicembre 2002
                    Il giudice di pace: Ricciardi
03C0288