N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2002
Ordinanza emessa il 3 dicembre 2002 dal tribunale di Venezia sez. distaccata di S. Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di Gashi Besim Straniero - Espulsione amministrativa - Notificazione del decreto di espulsione - Obbligatorieta' della traduzione del decreto nella lingua madre o in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero - Mancata previsione - Contrasto con i principi di uguaglianza e di legalita' della legge penale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7. - Costituzione, artt. 3, 13.(GU n.14 del 9-4-2003 )
IL GIUDICE DI PACE A integrazione e motivazione della riserva di cui all'udienza del 5 novembre 2002, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato Gashi Besim nel proc. n. 13250/2002; Ritenuto che: L'imputato era stato tratto in arresto in data 4 novembre 2002 in esecuzione del disposto di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Risultava che all'imputato era stato notificato, in data 9 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, decreto di espulsione emesso dal questore di Udine, secondo le modalita' di cui all'art. 13, settimo comma, stessa legge; Il difensore sollevava questione di legittima costituzionale relativamente a tale articolo (peraltro non modificato dalla recente legge n. 186/2002), in relazione agli artt. 3, 10 e 13 della Costituzione, sulla base delle motivazioni di cui a verbale, laddove e' previsto che il suddetto decreto possa essere notificato all'imputato "... in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"; La questione non e' infondata. La norma di cui al suddetto art. 13, settimo comma, nel prevedere che il decreto di espulsione possa essere notificato al cittadino extracomunitario, ed avere ugualmente efficacia nei suoi confronti, anche se redatto in una lingua diversa da quella a lui conosciuta (lingua inglese, francese o spagnola), introduce di fatto una presunzione iuris et de jure in una materia (quella della liberta' personale dell'individuo) in cui presunzioni, secondo i dettami della Costituzione, non dovrebbero e non possono essere ammesse, dato che entrerebbero con tutta evidenza in conflitto con i principi di legalita' e tassativita' della legge penale. La norma in oggetto, infatti, nella sua concreta applicazione, contempla la possibilita' che una persona possa essere arrestata e sottoposta a restrizioni della liberta' personale, senza avere avuto cognizione precisa dei motivi e delle disposizioni di legge applicate: cio' perche' fa derivare appunto da una presunzione (che l'arrestato abbia potuto comprendere in tutti i suoi elementi - significato e conseguenze giuridiche - un atto emesso da un'autorita' di P.S.), la possibilita' del suo arresto e della sua carcerazione per aver violato le prescrizioni dell'atto stesso, nonostante questo fosse stato redatto in una lingua (seppur astrattamente) sconosciuta all'interessato: ritenere infatti che chiunque possa aver compreso il significato di un atto di tale importanza, solo perche' redatto in piu' lingue fra le piu' diffuse (appunto inglese, francese o spagnolo), indipendentemente dall'aver verificato quali lingue effettivamente il destinatario possa conoscere, costituisce indubbiamente una presunzione inammissibile in diritto penale e in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), legalita' (art. 13 Cost.) e tassativita' della legge. Cio' appare del tutto evidente con una ipotesi di scuola: ove si dovesse notificare un decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13, settimo comma, che comporti per lui le conseguenze restrittive attualmente previste dalla normativa, ad un cittadino non vedente, indipendentemente dalla sua lingua o nazionalita', e' chiaro che cio' sarebbe e potrebbe essere fatto solo previa traduzione materiale dell'atto in caratteri comprensibili ad un non vedente (braille o quant'altro), cioe' in una lingua appunto "da lui conosciuta e comprensibile", senza possibilita' di presumere che egli ne abbia ugualmente avuto cognizione e conoscenza, magari perche' gli e' stato letto e tradotto "oralmente" nella sua lingua. Ugualmente quindi deve ritenersi che, ai fini della "legale" applicazione di norme che prevedono la restrizione della liberta' personale, come conseguenza diretta della violazione di disposizione contenute in provvedimenti promananti da un'autorita' (di p.s. o giudiziaria o amministrativa), vi sia la necessita' e certezza (non solo la presunzione), che l'interessato abbia compreso pienamente ed interamente le prescrizioni violate e contenute nell'atto cartaceo notificatogli. In conclusione, questo giudice ritiene per i motivi suddetti che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost., della norma di cui art. 13 settimo comma, d.lgs n. 286/1998, laddove non prevede l'obbligatorieta' della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua a lui conosciuta, ma sulla base di elementi certi ed accertati.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. San Dona' di Piave, addi' 3 dicembre 2002 Il giudice: Biagetti 03C0296