N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 23 gennaio 2003 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Charni Samir Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Lesione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale - Contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3, 13 e 97.(GU n.15 del 16-4-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Charni Samir, nato a Tunisi in data 21 aprile 1961, attualmente detenuto presso la CC di Torino Le Vallette, difeso d'ufficio dall'avv. Cristiano Palumbo, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002. Alle ore 15,40 del 21 gennaio 2003 il cittadino straniero sopra indicato veniva arrestato nella flagranza del reato suddetto, perche' sorpreso nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine di cinque giorni entro cui gli era stato imposto dal questore di Alessandria di lasciare il territorio dello Stato; lo stesso e' stato quindi tempestivamente posto a disposizione del pubblico ministero, mediante conduzione nella casa circondariale, e successivamente presentato al tribunale per la convalida ed il successivo giudizio direttissimo. Poiche' l'arresto risulta essere stato eseguito in presenza dei presupposti richiesti dalla norma di legge suddetta e, quindi, esso dovrebbe essere convalidato, appare rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002. Ne' tale rilevanza viene meno solo perche', non potendosi provvedere sulla convalida a causa del rilievo della questione di legittimita' costituzionale, l'arrestato deve comunque essere rimesso in liberta', perche', come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 54/1993, tale rilevanza permane, dovendosi stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente alla applicazione dell'art. 391, settimo comma, c.p.p., ovvero alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale l'arresto e' stato eseguito. Il disposto dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui introduce nell'ordinamento una nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, pare confliggere con alcune disposizioni costituzionali. 1. - Violazione dell'art. 3 Cost. La previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza in relazione ad un reato di natura contravvenzionale e sanzionato con una pena detentiva di modesta entita' (da sei mesi ad un anno di arresto) appare in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza stabiliti dalla norma costituzionale in questione. Nell'ordinamento vigente l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio di chi sia colto nella flagranza di un delitto per cui sia prevista la pena dell'ergastolo o quella della reclusione non inferiore nel minimo a venti anni, e quindi per reati di particolare gravita'. La medesima norma prevede poi l'arresto obbligatorio per altri reati, puniti con pene inferiori, ma caratterizzati da una spiccata pericolosita' sociale (tra cui, ad esempio, il furto in abitazione e quello con strappo, di cui all'art. 625 c.p., puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni). Tutti i reati per i quali e' imposto l'arresto in flagranza hanno, inoltre, natura delittuosa, e sono dunque connotati dall'elemento psicologico del dolo, perche' la privazione della liberta' personale si giustifica, oltre che con la gravita' del fatto, con l'atteggiamento psicologico dell'agente, consapevolmente volto alla violazione della legge. La norma della cui legittimita' costituzionale si dubita (art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002) contempla invece una ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza in relazione ad un reato contravvenzionale (punito quindi anche a titolo colposo) per il quale e' stabilita la modesta sanzione dell'arresto da sei mesi ad un anno, che quindi risulta assai difforme, per natura e trattamento sanzionatorio, dai ben piu' gravi delitti per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio. La norma in questione ha dunque introdotto per l'autore del reato di cui al comma ter un trattamento diverso e ben piu' afflittivo rispetto a quelli previsti per altri reati contravvenzionali, sanzionati con pene anche piu' gravi. Benche' rientri nella discrezionalita' propria del legislatore determinare le ipotesi nelle quali sia ineludibile la privazione della liberta' personale, l'introduzione della previsione della cui legittimita' costituzionale si dubiti appare in contrasto con il principio di eguaglianza formale, che impone un trattamento non discriminatorio per situazioni omogenee. 2. - Violazione dell'art. 13 Cost. L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione suddetta non sembra, inoltre, rispettare la riserva di legge imposta da tale principio costituzionale, perche' non rientra nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza nei quali e' consentita la privazione della liberta' personale. Poiche' nella impostazione generale del nostro sistema penale l'arresto in flagranza di reato e' preordinato alla eventuale applicazione da parte del giudice di una misura cautelare nei confronti dell'arrestato, mentre nei confronti dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non e' consentita (ne' dal codice di procedura penale ne' dal testo unico sulla immigrazione) l'applicazione di alcuna misura cautelare (tanto che sembra addirittura obbligatorio per il pubblico ministero, informato dell'avvenuto arresto, disporre l'immediata liberazione dell'arrestato, secondo quanto previsto dall'art. 121 disp. att. c.p.p.), non sembra ravvisabile alcun connotato di necessita' nell'arresto dello straniero che non abbia ottemperato a tale ordine del questore, non essendo consentita nei suoi confronti l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale ed essendo pertanto privo tale arresto del necessario nesso di strumentalita' in relazione alla misura cautelare da applicare. Neppure appare ravvisabile il requisito dell'urgenza, parimenti richiesto dalla norma costituzionale che appare violata, perche' il giudizio direttissimo (cui tale arresto appare preordinato) non richiede necessariamente un precedente arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza, ma piuttosto una situazione di particolare evidenza della prova (potendo, ad esempio, essere adottato nell'ipotesi in cui l'imputato, mai arrestato e mai detenuto, abbia confessato, secondo quanto previsto dall'art. 449 c.p.p.). Il suddetto requisito di urgenza dell'arresto in flagranza non appare ravvisabile neppure in relazione alla sua preordinazione alla successiva esecuzione dell'espulsione dell'arrestato, con il suo accompagnamento alla frontiera, perche' l'autorita' amministrativa puo' sempre ed in qualunque momento, autonomamente dalla autorita' giudiziaria, eseguire coattivamente l'espulsione. La previsione dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero che non abbia ottemperato l'ordine del questore non sembra, inoltre, possa agevolare l'esecuzione di tale espulsione, in quanto se l'autorita' di polizia e' in grado di procedere alla espulsione (avendo identificato il clandestino, accertato il suo Paese di origine e reperito un vettore) non vi e' alcuna utilita' nel condurre lo straniero in carcere; mentre se la medesima autorita' di polizia non e' in condizione di allontanare effettivamente lo straniero non sara' agevolata nel suo compito dall'arresto del clandestino. 3. - Violazione dell'art. 97 Cost. La previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, citato appare anche in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost. Alla evidenziata inutilita' pratica di tale previsione si aggiunge, infatti, il notevole aggravio che ne e' conseguito per la polizia giudiziaria, ora obbligata a procedere all'arresto (con tutti gli incombenti conseguenti: redazione del verbale d'arresto, informativa alle autorita' diplomatiche o consolari, al pubblico ministero, al difensore, conduzione in carcere, ecc. ...) ogniqualvolta si imbatta in uno straniero che non abbia ottemperato al suddetto ordine del questore. A tale aggravio devono aggiungersi l'impegno per l'amministrazione penitenziaria (che deve curare le formalita' di ingresso in carcere e le successive traduzioni da questo al Tribunale) e per gli organi giudiziari, gravati da ulteriori numerose udienze di convalida e dai susseguenti giudizi direttissimi, con i conseguenti costi, tra cui la quasi sempre necessaria nomina di un interprete. Tale dispendio di energie e risorse appare dunque, se posto in relazione alla ineludibile liberazione degli arrestati (non essendo possibile l'applicazione di misure cautelari restrittive nei loro confronti), non razionale e priva di adeguata giustificazione ed appare, dunque, in contrasto con il suddetto principio costituzionale. Non potendo la convalida aver luogo nei termini improrogabilmente stabiliti dalla legge, l'arrestato dovra' essere immediatamente liberato, se non detenuto per altra causa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal comma 5-ter sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina l'immediata liberazione di Charni Samir se non detenuto per altra causa. Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Concede il nulla osta all'espulsione. Torino, addi' 23 gennaio 2003. Il giudice: Gallino 03C0303