N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20  marzo  2003  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Trattati  e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a
  favore  dei  veneti  nel  mondo  -  Interventi in caso di calamita'
  naturali  o  di  particolari eventi sociali, economici o politici -
  Potere  della  Giunta  regionale di stipulare con il Governo estero
  interessato  accordi  che  prevedano  prestazioni socio-sanitarie a
  favore  dei  cittadini  veneti  - Denunciata esorbitanza dal potere
  delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad
  altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali -
  Invasione  della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato in
  materia di rapporti con l'estero, cittadinanza e flussi migratori -
  Invito  alla  Regione  a  far  cessare autonomamente la materia del
  contendere.
- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), b) ed i), e nono.
(GU n.18 del 7-5-2003 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della   Regione   Veneto  in  persona  del  Presidente  della  giunta
regionale,  avverso  l'art.  13  della Regione Veneto 9 gennaio 2003,
n. 2,  pubblicata  nel Bollettino  ufficiale  n. 4  del gennaio 2003,
intitolata  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro».
    La   proposizione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  28 febbraio  2003 (si
depositera' estratto del verbale).
    Nel  contesto di una legge concernente essenzialmente un segmento
dell'insieme  «cittadini  italiani» emigrati, individuato dall'essere
tali  cittadini nati nel Veneto o dall'avere nel Veneto risieduto per
almeno  tre  anni  (e  quindi  con  esclusione  di  altri  emigrati),
1'art. 13  della legge in esame - che sostituisce la precedente legge
regionale  18 aprile 1995, n. 25 (successive modificazioni di essa) -
attribuisce alla Giunta regionale il potere di «stipulare accordi con
il Governo (estero) interessato» i quali prevedano - nelle situazioni
descritte  -  l'erogazione  di  prestazioni di tipo socio-sanitario a
favore  dei  predetti cittadini. Tale articolo non considera i limiti
stabiliti  dall'art. 117,  comma  secondo,  lettera  a)  e comma nono
Cost., ed appare contrastante con detti parametri costituzionali.
    In  particolare  il predetto art. 117, comma nono, riconosce alle
regioni la possibilita' di concludere intese, e pero' pone due limiti
chiari e precisi:
        1)   l'intesa   puo'   essere  conclusa  soltanto  «con  enti
territoriali  interni ad altro Stato», e quindi non con il Governo di
altro Stato;
        2)  l'intesa puo' essere conclusa soltanto «nei casi e con le
forme  disciplinati  da  leggi  dello  Stato», e quindi non prima che
«casi»  e  «forme»  anzidetti  siano  rispettivamente  individuati  e
stabilite.
    Il  comma nono citato non si limita ad enunciare principi ma reca
regole  gia'  compiutamente formulate ed immediatamente operanti; sia
perche'  la attribuzione riconosciuta alla regione e' (rectius, sara)
percio'   circoscritta   anche   dalle   norme   statali  interposte.
Ovviamente,  il  comma nono deve essere letto congiuntamente al comma
secondo  lettera a) - (lettera alla quale sono connesse le successive
lettere  b)  ed  i)  -  dello stesso art. 117 Cost., che riserva alla
legislazione  esclusiva  dello Stato tutto quanto attiene ai rapporti
con l'estero, ai requisiti ed ai diritti di cittadinanza ed ai flussi
migratori  (anche  di connazionali): le competenze esercitabili dalle
regioni  fuori  dal  territorio  regionale (ossia con superamento del
fondamentale  limite territoriale e «a fortiori» fuori del territorio
nazionale,   costituiscono   solo   «ritagli»  dall'ambito  riservato
«naturaliter»  allo  Stato,  sono  «in  deroga»  e  quindi di stretta
interpretazione.
     Nel noto disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo
quinto  si  traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto
degli  insegnamenti  espressi  con  riguardo  ai previgenti parametri
costituzionali   da   codesta   Corte,   la  quale  inoltre  potrebbe
pronunciare  nel  frattempo sulla controversia reg. ricorsi n. 57 del
2002.
    Non si sottopongono a scrutinio di legittimita' costituzionale:
        a)  l'art. 6 lettera b) perche' interpretabile come meramente
programmatico  e  da  applicarsi  nel  rispetto  dell'art. 117, comma
secondo, lettera n) Cost.;
        b)  l'art. 9, comma 2, laddove prevede il «concorso con altre
amministrazioni  pubbliche  «(ad  esempio,  gli  Istituti italiani di
cultura),  perche'  si  confida  in  modalita' applicative rispettose
delle funzioni ed attivita' statali.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
della  disposizione  legislativa  sottoposta  a  giudizio,  con  ogni
conseguenziale  pronuncia,  e  si confida che prima della discussione
del  ricorso  la  regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
        Roma, addi' 10 marzo 2003
        Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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