N. 81 ORDINANZA 12 - 27 marzo 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   civile   -   Astensione   e   ricusazione  del  giudice  -
  Improponibilita'  dell'istanza  per  un  motivo sopravvenuto ovvero
  conosciuto  dopo  l'inizio  della  trattazione  o della discussione
  della  causa  -  Dedotta  diversita'  di trattamento per situazioni
  omogenee,  con  pregiudizio  dei  principi  di  inviolabilita'  del
  diritto   di  difesa  e  di  imparzialita'  del  giudice  -  Omessa
  indicazione  delle  circostanze di fatto che renderebbero rilevante
  la questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. civ., art. 52, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.13 del 2-4-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 52, secondo
comma,  del  codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6
giugno 2002  dal  Tribunale  di  Gorizia  sull'istanza di ricusazione
proposta   da  Cavallo  Stefano,  iscritta  al  n. 401  del  registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Gorizia, con ordinanza emessa il
6 giugno  2002,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 52,  secondo  comma, del codice di procedura civile, "nella
parte  in  cui  non  prevede,  noto  essendo al ricusante il nome dei
giudici  in  corso  di  causa,  la  possibilita'  della  proposizione
dell'istanza  di  ricusazione per un motivo d'astensione (o della sua
conoscenza)  sopravvenuto posteriormente all'inizio della trattazione
o discussione della causa";
        che  il  giudice a quo, cui e' rimessa la decisione in ordine
ad una istanza di ricusazione proposta nei confronti di un giudice di
pace, afferma che il legislatore ha posto un onere di attivazione del
procedimento  in  questione  con esclusivo riferimento all'inizio del
processo   e  alla  sussistenza  di  una  causa  di  astensione  gia'
concretata;
        che   la   puntualita'   della   previsione   normativa   non
consentirebbe,  ad avviso del rimettente, interpretazioni estensive o
analogiche,  con  la  conseguenza che sarebbe previsto un trattamento
normativo  diverso  per  situazioni  omogenee,  con  pregiudizio  dei
principi  di  inviolabilita' del diritto di difesa e di imparzialita'
del giudice;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo per l'inammissibilita' della questione ovvero per
la manifesta infondatezza della medesima;
        che  secondo  la difesa erariale l'ordinanza di rimessione e'
priva  della  indicazione delle circostanze di fatto che renderebbero
rilevante  la questione nel giudizio a quo e non esplicita le ragioni
dell'asserito   contrasto  della  norma  censurata  con  i  parametri
costituzionali invocati;
        che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe comunque
infondata,   in   quanto   i  termini  stabiliti  nel  secondo  comma
dell'art. 52  cod.  proc. civ., che si riferiscono all'ipotesi in cui
il  motivo  di  ricusazione  sia  noto  o conoscibile, possono essere
superati,   allorche'  la  causa  di  astensione  sopravvenga  o  sia
conosciuta  in  epoca  successiva,  fino a che non si sia esaurita la
fase decisoria.
    Considerato  che  il giudice a quo lamenta che l'art. 52, secondo
comma,  del codice di procedura civile non prevede la possibilita' di
proporre  istanza  di  ricusazione  dopo l'inizio della trattazione o
della  discussione,  quando  la causa di ricusazione sia sopravvenuta
ovvero sia conosciuta in corso di causa;
        che il rimettente non specifica tuttavia ne' quando sia stata
proposta  la  ricusazione, ne' quale sia il motivo che avrebbe dovuto
obbligare  il  giudice  ad  astenersi  e  che  avrebbe  consentito di
proporre  la  ricusazione,  ne'  per  quale  ragione  non  sia  stata
tempestivamente  proposta  l'istanza  di ricusazione; ne', infine, in
quale momento processuale sia intervenuta la causa di astensione;
        che   la   mancanza  di  tali  indicazioni  non  consente  di
verificare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;
        che  risulta  altresi' del tutto insufficiente la motivazione
relativa   all'asserita   violazione   dei  parametri  costituzionali
invocati;
        che    tali   diffuse   carenze   determinano   pertanto   la
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 52, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Gorizia  con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 marzo 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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