N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 marzo 2003 (della regione siciliana)

Ricerca  scientifica  -  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere
  scientifico  -  Delega  al  Governo  per  il  riordino - Potere del
  Ministro  della  salute  (d'intesa  con  la Regione interessata) di
  procedere alla trasformazione degli istituti - Denunciata invasione
  della  potesta'  legislativa concorrente della Regione siciliana in
  materia   di  ricerca  scientifica  e  di  tutela  della  salute  -
  Incompatibilita'  della  delegazione  legislativa (finalizzata alla
  produzione  di  norme  di  dettaglio  mediante decreti governativi)
  rispetto  alla  determinazione dei «principi fondamentali» da parte
  dello Stato nelle materie di legislazione concorrente - Esorbitanza
  dalla  competenza statale esclusiva in materia di ordinamento degli
  «enti pubblici nazionali» - Contrasto con il riparto costituzionale
  di  funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarieta',
  differenziazione e adeguatezza.
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42.
- Costituzione,  artt. 117,  commi secondo, lett. g), e terzo, e 118;
  Statuto speciale della Regione siciliana, art. 17, lett. b) e c).
(GU n.19 del 14-5-2003 )
    Ricorso  della  Regione  Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore  on. dott.  Salvatore  Cuffaro,  rappresentato  e difeso, sia
congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
presente  atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
Chiapparrone,   ed   elettivamente   domiciliato   presso   la   sede
dell'ufficio  della  Regione  siciliana  in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato   a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 104 del 18 marzo 2003;
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 42  della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 20
gennaio 2003, n. 15, S.O.

                              F a t t o

    La   legge   16   gennaio   2003,   n. 3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia di pubblica amministrazione», all'art. 42,
delega  il  Governo ad adottare «un decreto legislativo recante norme
per  il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere   scientifico  di  diritto  pubblico,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla
base»  di  principi  e  criteri  direttivi  individuati  nello stesso
articolo.
    La  disposizioni  sopra  indicata  si appalesa costituzionalmente
illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione
e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto della regione.
    Le disposizioni impugnate attengono alla «ricerca scientifica» ed
alla   «tutela   della  salute»,  entrambe  materie  di  legislazione
concorrente  ai  sensi  dell'art. 117,  comma  3, della Costituzione,
nonche', per quanto attiene alla tutela della salute, rientrante (con
la  denominazione  di  «igiene  e  sanita'  pubblica»  ed «assistenza
sanitaria»)  nella previsione di cui all'art. 17, lett. b) e c) dello
Statuto regionale.
    Pertanto,   in   tali   materie,   in   conformita'   al  dettato
costituzionale,  «spetta  alle regioni la potesta' legislativa, salvo
che  per  la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato».
    La  disposizione  impugnata,  viceversa,  delega  il  Governo  al
riordino  della  disciplina degli istituti di ricovero e cura, mentre
avrebbe  dovuto  limitarsi  a fissare «principi e criteri direttivi»,
aventi  natura  di principi fondamentali destinati alle regioni quali
limite all'esercizio della potesta' legislativa alle stesse ascritta.
    Al  concreto  riordino  dovrebbe  dunque  procedersi con norme di
dettaglio  ed applicative regionali, e non con il decreto legislativo
previsto dalla disposizione qui impugnata.
    La questione giuridicamente rilevante, in via generale, appare, a
questa  difesa, quella della possibilita' di ammettere, in materia di
competenza   legislativa   concorrente,   la   posizione  di  decreti
legislativi.  Tale  strumento,  invero,  ai  sensi dell'art. 76 della
Costituzione,  non  appare  idoneo  in  senso assoluto a fissare quei
principi  fondamentali  cui  il legislatore costituzionale ha operato
riferimento in sede di riformulazione dell'art. 117; in altri termini
detti   principi   fondamentali,   che   soli  limitano  la  potesta'
concorrente  regionale,  appaiono  incompatibili  con la normativa di
dettaglio  che  il  decreto  legislativo  e'  chiamato  a  porre, ne'
tantomeno  potrebbe  ammettersi  una  delega  in bianco, o ad oggetto
indefinito,  al  fine  di  dettare i principi fondamentali stessi cui
deve attenersi illegislatore regionale.
    Ne'  puo'  ritenersi che lo Stato abbia legislazione esclusiva in
materia  di  disciplina  degli  istituti di che trattasi, ritenendoli
compresi  nell'ambito degli «enti pubblici nazionali» cui ha riguardo
la lett. g) comma 2, dell'art. 117 della Costituzione.
    Ed invero, una lettura organica delle disposizioni costituzionali
non  consente  una cristallizzazione delle gia' esercitate competenze
dello  Stato  in  ragione  della qualificazione di tali istituti come
«nazionali»;   qualificazione  peraltro  risultante  in  forza  della
normativa  previgente  al  riparto  di  competenze  conseguente  alle
modifiche   al  Titolo V  della  parte  seconda  della  Costituzione,
disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    L'attribuzione  al  Ministro della salute, ancorche' d'intesa con
la  regione  interessata,  di  procedere  alla  trasformazione  degli
istituti   in   discorso   appare  altresi'  violare  quanto  sancito
dall'art. 118  della  Costituzione  in materia di riparto di funzioni
amministrative.  Ed  invero, ogni funzione amministrativa puo' essere
conferita  allo  Stato soltanto qualora i principi di sussidiarieta',
differenziazione  ed  adeguatezza  -  in  ordine alla cui sussistenza
nella  fattispecie  nessun  elemento  e' dato rilevare impongano tale
imputazione.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata,  in quanto lesiva degli articoli 117, comma 3, e 118 della
Costituzione e dell'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto regionale.
    Con riserva di ulteriori deduzioni.
    Si  depositano con il presente atto: l'autorizzazione a ricorrere
(deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18 marzo 2003).
        Palermo, addi' 19 marzo 2003
      Avv. Giovanni Carapezza Figlia - avv. Paolo Chiapparrone
03c0326